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Decisione (UE) 2022/1981 della Banca centrale europea del 10 ottobre 2022 sull'utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti (BCE/2022/33)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127, paragrafo 6, e l’articolo 132,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34,

visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, e in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 7,

I servizi del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono forniti alle banche centrali all'interno del SEBC per agevolare indirettamente lo svolgimento dei loro compiti. I servizi del SEBC sono sviluppati, gestiti e mantenuti da una o più banche centrali (di seguito, le «banche centrali fornitrici») sotto la guida di un comitato del SEBC. I servizi del SEBC sono finanziati dalle banche centrali partecipanti (di seguito, le «banche centrali partecipanti»), i cui rispettivi contributi sono definiti in dotazioni finanziarie approvate dal Consiglio direttivo. I diritti e gli obblighi delle banche centrali partecipanti sono stabiliti negli atti giuridici della Banca centrale europea (BCE), come nel caso dell'infrastruttura a chiave pubblica del SEBC (PKI-SEBC) e/o in accordi tra le banche centrali partecipanti.

È necessario per il regolare, efficace e coerente funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) che le modalità pratiche di cooperazione tra la BCE e le autorità nazionali competenti (ANC) nell'ambito dell'MVU includano le modalità di utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle ANC per lo svolgimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Ai sensi della decisione (UE) 2022/1982 della Banca centrale europea (BCE/2022/34)2, le autorità competenti possono utilizzare i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC e tra di loro per assolvere i loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

I servizi del SEBC da mettere a disposizione delle autorità competenti dovrebbero essere definiti facendo riferimento a elenchi esaustivi di a) servizi del SEBC che tutte le autorità competenti dovrebbero essere tenute ad utilizzare nello svolgimento dei loro compiti nell’ambito dell’MVU al fine di garantire l'efficienza e la coerenza del funzionamento dell'MVU e b) servizi del SEBC che le autorità competenti possono decidere di utilizzare su base volontaria ai fini dello svolgimento dei loro compiti nell'ambito dell'MVU.

Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC nello svolgimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013 dovrebbero rispettare il quadro giuridico che disciplina ciascun servizio del SEBC, tenendo conto del fatto che le autorità competenti non fanno parte del quadro di governance del SEBC. In particolare, tali autorità competenti dovrebbero contribuire ai costi per lo sviluppo e la gestione dei servizi del SEBC interessati secondo uno schema di rimborso definito, che dovrebbe essere basato su un criterio di ripartizione dei costi. Le autorità competenti non dovrebbero presentare una dichiarazione in relazione ai servizi del SEBC che sono tenute a utilizzare, ma dovrebbero rispettare i requisiti relativi a tali servizi come stabiliti dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) per «autorità competente» si intende un'autorità nazionale competente o la Banca centrale europea (BCE);

  2. 2) per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un'autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all'articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/2013;

  3. 3) per «servizi del SEBC» si intendono una o più applicazioni, sistemi, piattaforme, banche dati e servizi elettronici elencati negli allegati I e II della presente decisione;

  4. 4) per «banca centrale fornitrice» si intende una banca centrale che sviluppa, gestisce o mantiene un servizio del SEBC;

Art. 2 Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti

1. Le autorità competenti utilizzano i servizi del SEBC elencati nell'allegato I ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. Le autorità competenti possono utilizzare i servizi del SEBC elencati nell'allegato II ai fini dello svolgimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

3. Le autorità competenti che decidono di utilizzare i servizi del SEBC di cui all'allegato II presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano la propria partecipazione e accettano di ottemperare ai relativi obblighi, incluso l'obbligo di versare i loro contributi direttamente alla banca centrale fornitrice in conformità all’articolo 3.

4. Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC rispettano il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, inclusi gli accordi tra le banche centrali partecipanti e le banche centrali fornitrici. Gli accordi tra le parti possono instaurare un rapporto contrattuale diretto tra le banche centrali fornitrici e le autorità competenti.

5. Quando utilizzano i servizi elencati nell’allegato I, le autorità competenti rispettano i requisiti di cui all’allegato III.

Art. 3 Disposizioni finanziarie

1. Le autorità competenti partecipanti che utilizzano i servizi del SEBC sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione del rispettivo servizio del SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle rispettive dotazioni finanziarie conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti che utilizzano l’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) e/o la banca dati che si occupa delle statistiche sulla disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) non sono tenute a contribuire ai costi di sviluppo e gestione del CSDB e/o del SHSDB, a seconda dei casi, qualora tali costi siano sostenuti rispettivamente prima del 1o luglio 2023 per l’SHSDB e prima del 1o gennaio 2024 per il CSDB.

Art. 4 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 ottobre 2022 La presidente della BCE Christine Lagarde