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Decisione (UE) 2022/1982 della Banca centrale europea del 10 ottobre 2022 sull’utilizzo dei servizi del Sistema europeo di banche centrali da parte delle autorità competenti e delle autorità cooperanti e che modifica la decisione BCE/2013/1 (BCE/2022/34)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 127 e l’articolo 132, paragrafo 1,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.1 in combinato disposto con gli articoli 3.1 e 12.3, e l’articolo 34,

I servizi del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) sono forniti alle banche centrali nell’ambito del SEBC per agevolare indirettamente l’assolvimento dei loro compiti. I servizi del SEBC sono sviluppati, gestiti e mantenuti da una o più banche centrali (di seguito, le «banche centrali fornitrici») sotto la guida di un comitato del SEBC (di seguito, il «Comitato proprietario del sistema»). I servizi del SEBC sono finanziati dalle banche centrali partecipanti (di seguito, le «banche centrali partecipanti»), i cui rispettivi contributi sono definiti in dotazioni finanziarie approvate dal Consiglio direttivo. I diritti e gli obblighi delle banche centrali partecipanti sono stabiliti negli atti giuridici della Banca centrale europea (BCE), come nel caso dell’infrastruttura a chiave pubblica del SEBC (PKI-SEBC), e/o in accordi tra le banche centrali partecipanti.

I quadri normativi che disciplinano la fornitura di taluni servizi del SEBC attualmente non ne prevedono l’utilizzo da parte di soggetti diversi dalle banche centrali appartenenti al SEBC.

Il Consiglio direttivo ritiene opportuno consentire alle autorità competenti di utilizzare tali servizi al fine di cooperare con il SEBC e tra di loro, per assolvere i loro compiti nell’ambito del meccanismo di vigilanza unico (MVU), istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/20131 del Consiglio sulla base dell’articolo 127, paragrafo 6, del trattato.

Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC a tali fini dovrebbero rispettare il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, tenendo conto che le autorità competenti non fanno parte del quadro di governance del SEBC. In particolare, tali autorità competenti dovrebbero contribuire ai costi per lo sviluppo e la gestione dei servizi secondo uno schema di rimborso definito, che dovrebbe essere basato su un criterio di ripartizione dei costi.

Il Consiglio direttivo ritiene altresì opportuno consentire alle autorità cooperanti di utilizzare tali servizi al fine di cooperare con il SEBC o con l’MVU per assolvere i loro compiti, inclusi i compiti della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare tali servizi dovrebbero rispettare il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, tenendo conto che le autorità cooperanti non fanno parte del quadro di governance del SEBC. Se del caso, le autorità cooperanti dovrebbero contribuire ai costi per lo sviluppo e la gestione dei servizi secondo uno schema di rimborso definito, che dovrebbe essere basato su un criterio di ripartizione dei costi.

Pertanto, i servizi del SEBC da mettere a disposizione delle autorità competenti e delle autorità cooperanti dovrebbero essere definiti facendo riferimento a un elenco esaustivo comprendente i servizi del SEBC che le autorità competenti devono o possono utilizzare.

Inoltre, la decisione BCE/2013/1 della Banca centrale europea2 dovrebbe essere modificata per consentire alle autorità cooperanti di utilizzare i servizi del PKI-SEBC per accedere e utilizzare i servizi del SEBC.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

  1. 1) per «autorità competente» si intende un’autorità nazionale competente o la Banca centrale europea (BCE);

  2. 2) per «autorità nazionale competente (ANC)» si intende un’autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 1024/2013 e, ai fini della presente decisione, tale definizione comprende anche le banche centrali nazionali a cui sono stati assegnati compiti di vigilanza in base alla normativa nazionale e che non sono designate quali ANC, per quanto riguarda i compiti di vigilanza ad esse affidati;

  3. 3) per «autorità competente partecipante» si intende un’autorità competente che utilizza i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC e con altre autorità competenti, al fine di svolgere compiti nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;

  4. 4) per «autorità cooperante» si intende un’autorità pubblica, diversa da una banca centrale appartenente al SEBC o da un’autorità competente, con la quale il SEBC o l’MVU cooperano nell’assolvimento dei compiti del SEBC o della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;

  5. 5) per «servizi del SEBC» si intendono una o più delle applicazioni, dei sistemi, delle piattaforme, delle banche dati e dei servizi elettronici elencati nell’allegato I;

  6. 6) per «banca centrale fornitrice» si intende una banca centrale che sviluppa, gestisce o mantiene un servizio del SEBC;

  7. 7) per «Comitato proprietario del sistema» si intende un Comitato del SEBC che dirige un servizio del SEBC.

Art. 2 Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità competenti

1. Le autorità competenti possono utilizzare i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC o tra di loro nell’assolvimento dei loro compiti ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC rispettano i requisiti di cui all’allegato II. Esse presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano la propria partecipazione e accettano di ottemperare ai relativi obblighi, compreso l’obbligo di versare i loro contributi direttamente alla banca centrale fornitrice in conformità all’articolo 4. Tale dichiarazione non è richiesta ove le autorità competenti siano soggette ai requisiti di cui all’allegato II per effetto di una decisione del Consiglio direttivo secondo cui le autorità competenti sono tenute a utilizzare i servizi del SEBC.

3. Le autorità competenti che utilizzano i servizi del SEBC rispettano il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, inclusi gli accordi tra le banche centrali partecipanti e le banche centrali fornitrici. Gli accordi tra le parti possono instaurare rapporti contrattuali diretti tra le banche centrali fornitrici e le autorità competenti.

4. Le ANC che utilizzano i servizi del SEBC possono partecipare ai lavori del rispettivo Comitato proprietario del sistema in qualità di osservatori con funzioni consultive. Il Comitato proprietario del sistema garantisce che i punti di vista delle ANC siano sufficientemente rispecchiati nei processi decisionali.

Art. 3 Utilizzo dei servizi del SEBC da parte delle autorità cooperanti

1. Previa approvazione del Consiglio direttivo, un’autorità cooperante può utilizzare i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC o con l’MVU nell’assolvimento dei compiti del SEBC e dei compiti della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013.

2. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del SEBC presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano la propria partecipazione e accettano di ottemperare ai relativi obblighi di cui all’allegato II, compreso l’obbligo di versare i loro contributi direttamente alla banca centrale fornitrice ai sensi dell’articolo 4.

3. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del SEBC rispettano il quadro normativo che disciplina ciascun servizio del SEBC, compresi gli accordi tra le banche centrali partecipanti e le banche centrali fornitrici. Gli accordi tra le parti possono instaurare un rapporto contrattuale diretto tra le banche centrali fornitrici e le autorità cooperanti. Le autorità cooperanti non partecipano ai lavori del rispettivo Comitato proprietario del sistema.

Art. 4 Disposizioni finanziarie

1. Le banche centrali partecipanti e le autorità competenti partecipanti sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione del rispettivo servizio del SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle rispettive dotazioni finanziarie conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso. Se del caso, le autorità cooperanti contribuiscono ai costi del rispettivo servizio del SEBC secondo uno specifico schema di rimborso.

2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti che utilizzano l’archivio centralizzato sui titoli (Centralised Securities Database, CSDB) e/o la banca dati che si occupa delle statistiche sulla disponibilità in titoli (Securities Holdings Statistics Database, SHSDB) non sono tenute a contribuire ai costi di sviluppo e gestione del CSDB e/o del SHSDB, a seconda dei casi, qualora tali costi siano sostenuti rispettivamente prima del 1o luglio 2023 per l’SHSDB e prima del 1o gennaio 2024 per il CSDB.

Art. 5 Modifiche alla decisione BCE/2013/1

La decisione BCE/2013/1 è modificata come segue:

  1. 1) all’articolo 1 sono aggiunte le seguenti definizioni: «19. per “autorità competente” si intende un’autorità nazionale competente o la BCE; 20. per “autorità nazionale competente” si intende un’autorità nazionale competente secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) n. 1024/20133 e, ai fini della presente decisione, tale definizione comprende anche le banche centrali nazionali a cui sono stati assegnati compiti di vigilanza in base alla normativa nazionale e che non sono designate quali ANC, per quanto riguarda i compiti di vigilanza ad esse affidati; 21. per “autorità cooperante” si intende un’autorità pubblica, diversa da una banca centrale appartenente al SEBC o da un’autorità competente, con la quale il SEBC o il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) cooperano nell’assolvimento dei compiti del SEBC o della BCE ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013; 22. per “autorità competente partecipante” si intende un’autorità competente che utilizza i servizi del SEBC al fine di cooperare con il SEBC e con altre autorità competenti, al fine di svolgere compiti nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico (MVU) stabilito ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013;

  2. 2) è inserito il seguente articolo 9 bis: «Articolo 9 bis Utilizzo dei servizi del PKI-SEBC da parte delle autorità cooperanti 1. Previa approvazione del Consiglio direttivo, un’autorità cooperante può utilizzare i servizi del PKI-SEBC per accedere e utilizzare le applicazioni, i sistemi, le piattaforme, le banche dati e i servizi elettronici del SEBC e dell’Eurosistema al fine di cooperare con il SEBC o con l’MVU e operare a tale scopo in veste di ente di registrazione per i propri utenti interni. 2. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del PKI-SEBC presentano al Consiglio direttivo una dichiarazione con la quale confermano l’utilizzo dei servizi da parte loro e si impegnano a ottemperare ai relativi obblighi. 3. Le autorità cooperanti che decidono di utilizzare i servizi del PKI-SEBC rispettano il quadro normativo applicabile, compreso l’accordo tra il livello 2 e il livello 3.»;

  3. 3) l’articolo 14 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 14 Disposizioni finanziarie Le banche centrali partecipanti e le autorità competenti partecipanti sostengono i costi per lo sviluppo e la gestione dei servizi PKI-SEBC secondo uno schema di rimborso definito, basato su un criterio di ripartizione dei costi, come ulteriormente specificato nelle dotazioni finanziarie del PKI-SEBC conformemente alle norme applicabili in materia di rimborso. Le autorità cooperanti contribuiscono ai costi secondo uno specifico schema di rimborso.».

Art. 6 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 ottobre 2022 La presidente della BCE Christine Lagarde