Decisione (PESC) 2022/1944 del Consiglio del 13 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/15441 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.
La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2022. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi contemplate fino al 16 ottobre 2023 e aggiornare una voce dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, come riportato nell’allegato di tale decisione.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione (PESC) 2018/1544 è così modificata:
1) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2023. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;
2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.».
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente P. Blažek