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Decisione (PESC) 2022/1944 del Consiglio del 13 ottobre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/15441 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche.

La decisione (PESC) 2018/1544 si applica fino al 16 ottobre 2022. In base a un riesame di tale decisione, è opportuno prorogare le misure restrittive ivi contemplate fino al 16 ottobre 2023 e aggiornare una voce dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 2 e 3, come riportato nell’allegato di tale decisione.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2018/1544,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione (PESC) 2018/1544 è così modificata:

  1. 1) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 La presente decisione si applica fino al 16 ottobre 2023. La presente decisione è costantemente riesaminata ed è prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

  2. 2) l’allegato è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 13 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente P. Blažek