Decisione di esecuzione (UE) 2022/2082 del Consiglio del 25 ottobre 2022 recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-191, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
Facendo seguito a una richiesta presentata da Cipro il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/13442, ha concesso a Cipro assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 479070000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali di Cipro volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
Il prestito doveva essere utilizzato da Cipro per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344.
Facendo seguito a una seconda richiesta presentata da Cipro il 10 marzo 2021, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2021/6803 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, ha concesso a Cipro assistenza finanziaria supplementare del valore di 124700000 EUR innalzando a 603770000 EUR l’importo massimo del prestito avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali di Cipro volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
Il prestito supplementare doveva essere utilizzato da Cipro per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/680.
L’epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Cipro. Ciò ha determinato ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica cipriota connessa alle misure di cui all’articolo 3, lettere c), e), f), g), h) e i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344.
L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Cipro nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 Cipro registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 5,8 % e al 115,0 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente all’1,7 % e al 103,6 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per Cipro un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente allo 0,3 % e al 93,9 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d’estate 2022 della Commissione, il PIL di Cipro aumenterà del 3,2 % nel 2022.
Il 5 settembre 2022 Cipro ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione per un importo pari a 29200000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare Cipro ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell’orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando da 8 a 13.
La «legge 27(I)/2020»4, la «legge 49(I)/2020»5, la «legge 140(I)/2020»6, la «legge 36(I)/2021»7 e la «legge 120(I)2021»8 hanno costituito la base per l’introduzione di una serie di atti normativi amministrativi mensili9, che delineano misure finalizzate ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19. Sulla base delle predette leggi le autorità hanno introdotto il «regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività» di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato a seguito della pandemia; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo gennaio 2021 - agosto 2021.
Inoltre la «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020», la «legge 36(I)2021», la «legge 120(I)/2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili10 hanno costituito la base per il «regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici» di cui all’articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell’occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e ottobre 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo novembre 2020 - ottobre 2021.
La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020», la «legge 36(I)2021», la «legge 120(I)/2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili11 hanno altresì costituito la base per il «regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale» di cui all’articolo 3, lettera f), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti che hanno completamente sospeso le attività o hanno subito un calo del fatturato superiore al 40 %, invece del 55 % previsto dal regime originario; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020 ed è stata successivamente prorogata e modificata per coprire il periodo settembre 2020 - ottobre 2021.
La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020», la «legge 36(I)2021», la «legge 120(I)/2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili12 hanno costituito la base anche per il «regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite» di cui all’articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per il 50 % dei dipendenti delle imprese che vi aderiscono. Il sostegno copre il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel pertinente anno di riferimento, a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell’occupazione. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020, è stata prorogata per coprire il periodo settembre 2020 - ottobre 2021.
Inoltre il «regime di sovvenzionamento» previsto dal «bilancio supplementare — quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19», di cui all’articolo 3, lettera h), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, ha introdotto sovvenzioni per le imprese piccole e molto piccole e per i lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tali sovvenzioni forniscono contributi forfettari per sostenere le spese d’esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Gli importi dei contributi forfettari sono stati riveduti per diverse categorie di imprese in funzione del numero di dipendenti. Sono state inoltre concordate sovvenzioni per le imprese che hanno sospeso le loro attività da marzo 2020, per un importo di 10000 EUR fino a un massimo di nove dipendenti e 15000 EUR oltre i nove dipendenti. Il regime di sovvenzionamento può essere considerato una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo di cui al regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito. La misura, inizialmente in vigore per il periodo compreso tra aprile 2020 e maggio 2020, è stata prorogata e modificata per il mese di novembre 2020 nel mese di novembre 2020. Il regime è stato nuovamente prorogato a marzo 2021 e ad aprile 2021, ed è stato esteso alle imprese che hanno dovuto sospendere completamente le attività conformemente ai decreti del ministro della Salute, a prescindere dal numero di dipendenti.
La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020», la «legge 36(I)2021», la «legge 120(I)/2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili13 hanno inoltre costituito la base per il «regime di prestazioni di malattia» di cui all’articolo 3, lettera i), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID-19. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata prorogata per coprire il periodo novembre 2020 - giugno 2021.
Cipro soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Cipro ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 777840000 EUR dal 1o febbraio 2020 a seguito delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch’esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Cipro. Cipro intende finanziare 144870000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione.
La Commissione, conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato Cipro e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 5 settembre 2022.
È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare Cipro a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.
Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità di 18 mesi dell’assistenza finanziaria concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 ha preso effetto.
Cipro e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato.
È opportuno che Cipro informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.
La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Cipro e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è così modificata:
1) l’articolo 2 è così modificato:
a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. L’Unione mette a disposizione di Cipro un prestito dell’importo massimo di 632970000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni. 2. Il periodo di disponibilità dell’assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.»;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. La prima rata è erogata con riserva dell’entrata in vigore dell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di detto accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell’entrata in vigore di un addendum dello stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra Cipro e la Commissione che sostituisce l’accordo di prestito originario.»;
2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Cipro può finanziare le seguenti misure: a) il regime speciale di congedo per i genitori, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020”, come prorogato; b) i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione totale delle attività, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020”, come prorogati; c) i regimi di sostegno alle imprese in caso di sospensione parziale delle attività, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 131/188/239/2020”, modificati da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 370/2021”; d) il regime speciale per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 129/148/151/186/237/322/2020”, come prorogato; e) il regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 269/317/393/418/498/533/631/2020”, modificato da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 431/2021”; f) il regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 270/318/394/419/499/534/632/2020”, modificato da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 432/2021”; g) il regime speciale a sostegno delle imprese che esercitano attività speciali predefinite, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 272/320/396/420/500/535/633/2020”, modificato da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 433/2021”; h) il regime di sovvenzionamento delle imprese piccole e molto piccole e dei lavoratori autonomi, secondo quanto previsto nel “bilancio supplementare — quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19”, per la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali, come prorogato e modificato; i) il regime di prestazioni di malattia, secondo quanto previsto dalla “legge 27(I)/2020” e dagli “atti normativi amministrativi 128/185/236/539/637/2020”, modificato da ultimo dalla “legge 120(I)/2021” e dall’“atto normativo amministrativo 273/2021”.».
Art. 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 25 ottobre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. Síkela