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Decisione (UE) 2022/2585 del Consiglio dell’8 novembre 2022 relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio (2022-2026)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica di Maurizio1 («accordo») è stato concluso con decisione 2014/146/UE del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 28 gennaio 2014.

Il primo protocollo3 dell’accordo fissava, per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione nelle acque di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall’Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 27 gennaio 2017.

Il secondo protocollo4 dell’accordo fissava, per un periodo di quattro anni, le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione nelle acque di Maurizio e la contropartita finanziaria concessa dall’Unione. Il periodo di applicazione di tale protocollo è scaduto il 7 dicembre 2021.

Un accordo in forma di scambio di lettere fra l’Unione e Maurizio5 ha prorogato fino al 4 ottobre 2022 l’applicazione del secondo protocollo dell’accordo.

Il 28 settembre 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con Maurizio per la conclusione di un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo.

Tali negoziati sono andati a buon fine e un nuovo protocollo di attuazione dell’accordo («protocollo») della durata di quattro anni è stato siglato il 7 maggio 2022.

Il protocollo ha l’obiettivo di attuare l’accordo in modo da consentire all’Unione e a Maurizio di collaborare più strettamente per promuovere la cooperazione nei settori dell’economia oceanica, dell’acquacoltura, dello sviluppo sostenibile degli oceani, della pianificazione dello spazio marittimo, dell’energia marina e dell’ambiente marino, dello sviluppo della politica marittima e dell’economia blu, contribuendo nel contempo a promuovere condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

È pertanto opportuno firmare a nome dell’Unione il protocollo, con riserva della sua conclusione in data successiva.

Il protocollo dovrebbe essere attuato quanto prima, tenuto conto dell’importanza economica delle attività di pesca dell’Unione nella zona di pesca di Maurizio e della necessità di ridurre il più possibile la durata dell’interruzione di tali attività.

È pertanto opportuno che il protocollo sia applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, e che la presente decisione entri in vigore all’atto della sua adozione.

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio6 e ha espresso un parere il 24 ottobre 2022,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e Maurizio (2022-2026) è autorizzata, fatta salva la conclusione di detto protocollo7.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione.

Art. 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria conformemente al suo articolo 18, a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, l’8 novembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. Stanjura