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Decisione (PESC) 2022/2232 del Consiglio del 14 novembre 2022 che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 15 ottobre 2018 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2018/15441 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l'uso delle armi chimiche.

Il 20 agosto 2020 Alexei Navalny, un leader di spicco dell'opposizione in Russia, è stato avvelenato per mezzo di un agente nervino tossico di qualità militare del gruppo Novichok, come confermato da laboratori specializzati in Germania, Francia e Svezia, nonché dall'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW). Tale avvelenamento si configura come uso di armi chimiche nel quadro della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, della produzione, dell’immagazzinaggio e dell’uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («Convenzione sulle armi chimiche») e come una grave violazione del diritto internazionale. L'Unione ribadisce la sua forte preoccupazione per il fatto che la Federazione russa non abbia reagito alle richieste internazionali di un'indagine approfondita e trasparente sul tentativo di assassinio di Alexei Navalny.

L'Unione ha condannato fermamente l'uso di armi chimiche da parte della Siria e il mancato rispetto da parte della stessa degli obblighi internazionali che le incombono in virtù della Convenzione sulle armi chimiche, come dimostrato dalle indagini approfondite e circostanziate condotte dalle Nazioni Unite e dall'OPCW. L'Unione ha sollevato tali preoccupazioni in varie sedi ed esorta la Siria a ripristinare il pieno rispetto della Convenzione sulle armi chimiche.

In tale contesto, e in considerazione della costante minaccia rappresentata dalla proliferazione e dall'uso delle armi chimiche, è opportuno inserire dieci persone e un'entità nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato della decisione (PESC) 2018/1544.

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato della decisione (PESC) 2018/1544,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles