Decisione (UE) 2022/2349 del Consiglio del 21 novembre 2022 che autorizza l’avvio di negoziati a nome dell’Unione europea per una convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
Nel 2021 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha istituito un Comitato sull’intelligenza artificiale (CAI) per il periodo 2022-2024, con il compito di istituire un processo di negoziazione internazionale finalizzato a sviluppare un quadro giuridico sullo sviluppo, la progettazione e l’applicazione dell’intelligenza artificiale (IA) basato sulle norme del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto, e favorevole all’innovazione.
Il 30 giugno 2022 il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa ha incaricato il CAI di procedere rapidamente all’elaborazione di uno strumento giuridicamente vincolante di natura trasversale, una convenzione o una convenzione quadro, sull’IA basato sulle norme del Consiglio d’Europa in materia di diritti umani, democrazia e Stato di diritto, in linea con il suo mandato, incentrato su principi comuni generali, favorevole all’innovazione e aperto alla partecipazione di Stati terzi, tenendo conto nel contempo di altri pertinenti quadri giuridici internazionali esistenti o in fase di sviluppo.
In seguito, il presidente del CAI ha proposto un progetto preliminare di una convenzione del Consiglio d’Europa o di una convenzione quadro sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto («convenzione»). Tale progetto preliminare comprende disposizioni su finalità e obiettivo, ambito di applicazione, definizioni, principi fondamentali, tra cui le garanzie procedurali e i diritti applicabili a tutti i sistemi di IA a prescindere dal loro livello di rischio, ulteriori misure per i sistemi di IA nel settore pubblico e per i sistemi di IA che presentano livelli di rischio «inaccettabile» e «significativo», e un meccanismo di follow-up e cooperazione, disposizioni finali, inclusa la possibilità per l’Unione di aderire a tale convenzione, e un’appendice, in via di elaborazione, su una metodologia di valutazione del rischio e dell’impatto dei sistemi di IA.
L’Unione ha adottato norme comuni su cui incideranno gli elementi presi in esame in riferimento alla convenzione. Tali elementi comprendono in particolare un insieme esaustivo di regole nel settore del mercato unico per i prodotti1 e i servizi2per cui è possibile utilizzare i sistemi di IA, nonché il diritto derivato dell’Unione3 che attua la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea4, considerato che in determinate circostanze lo sviluppo e l’utilizzo di taluni sistemi di IA potrebbero incidere negativamente su tali diritti.
Inoltre, il 21 aprile 2021 la Commissione ha presentato una proposta legislativa di regolamento che stabilisce regole armonizzate sull’IA, attualmente in corso di negoziazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. L’ambito di applicazione della convenzione coincide in larga misura con quello della proposta legislativa, dal momento che entrambi gli strumenti mirano a stabilire regole applicabili alla progettazione, allo sviluppo e all’applicazione di sistemi di IA forniti e utilizzati da soggetti pubblici o privati.
Pertanto, la conclusione della convenzione può incidere sulle norme comuni dell’Unione esistenti e su quelle prevedibilmente elaborate in futuro o modificarne la portata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
È opportuno avviare negoziati in vista della conclusione della convenzione per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, al fine di tutelare l’integrità del diritto dell’Unione e di garantire che le norme del diritto internazionale e unionale rimangano coerenti.
È possibile che la convenzione stabilisca norme internazionali di alto livello in materia di regolamentazione dell’IA con un impatto sui diritti umani, sul funzionamento della democrazia e sul rispetto dello Stato di diritto, in particolare alla luce dei lavori già svolti dal Consiglio d’Europa in tale settore.
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare la partecipazione degli Stati membri ai negoziati per la convenzione e qualsiasi successiva decisione di uno Stato membro di concludere, firmare o ratificare la convenzione né la partecipazione degli Stati membri ai negoziati per l’adesione dell’Unione alla convenzione.
A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea (TUE), la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro. Nell’attuazione della convenzione spetta agli Stati membri definire, conformemente all’articolo 216, paragrafo 2, TFUE, i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e stabilire le misure idonee a garantire la loro sicurezza interna ed esterna, senza rendere inapplicabile il diritto dell’Unione o essere esonerati dall’obbligo di rispettare il diritto dell’Unione.
Tutti gli Stati membri sono anche membri del Consiglio d’Europa. In considerazione di tale particolare situazione gli Stati membri presenti ai negoziati per la convenzione dovrebbero, in conformità del principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE, rispettandosi reciprocamente, sostenere il negoziatore dell’Unione nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio5 e ha espresso un parere il 13 ottobre 20226,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La Commissione è autorizzata ad avviare negoziati, a nome dell’Unione, per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione, per una convenzione del Consiglio d’Europa sull’intelligenza artificiale, i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto.
2. I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione, che, se del caso, possono essere rivedute e ulteriormente messe a punto durante i negoziati.
Art. 2
I negoziati di cui all’articolo 1 sono condotti in consultazione con il gruppo «Telecomunicazioni e società dell’informazione», designato in qualità di comitato speciale ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
La Commissione riferisce periodicamente al comitato speciale di cui al primo comma, in merito alle misure adottate a norma della presente decisione e lo consulta regolarmente.
La Commissione riferisce al Consiglio, ogni volta che quest’ultimo glielo richieda, in merito allo svolgimento e all’esito dei negoziati, anche per iscritto.
Nella misura in cui l’oggetto dei negoziati rientra in parte nella competenza dell’Unione e in parte nella competenza dei suoi Stati membri, la Commissione e gli Stati membri collaborano strettamente nel corso dei negoziati al fine di veicolare a livello esterno una posizione comune dell’Unione.
Art. 3
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. Nekula