Decisione (PESC) 2022/2319 del Consiglio del 25 novembre 2022 concernente misure restrittive in considerazione della situazione ad Haiti
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 21 ottobre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («Consiglio di sicurezza») ha adottato la risoluzione 2653 (2022), ribadendo il proprio fermo impegno a favore della sovranità, dell'indipendenza, dell'integrità territoriale e dell'unità di Haiti.
La risoluzione 2653 (2022) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») rievoca tutte le precedenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza su Haiti, in particolare la UNSCR 2645 (2022) che chiedeva, tra l'altro, l'immediata cessazione della violenza delle bande e delle attività criminali ed esprimeva la disponibilità del Consiglio di sicurezza ad adottare, se del caso, misure appropriate contro coloro che sostengono la violenza delle bande, attività criminali o violazioni dei diritti umani o che vi partecipano, o che comunque intraprendono azioni che compromettono la pace, la stabilità e la sicurezza di Haiti e della regione.
Constatando che la situazione ad Haiti continua a costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali, l'UNSCR 2653 (2022) richiede l'applicazione di restrizioni di viaggio alle persone designate dal comitato istituito dal punto 19 dell'UNSCR 2653 (2022) («comitato delle sanzioni»), il congelamento di tutti i fondi e di tutte le risorse economiche delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni e l'applicazione di un embargo sulle armi alle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni.
È necessaria un'azione dell'Unione per attuare alcune misure,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Sono vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l'esportazione, diretti o indiretti, ad Haiti di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambi in provenienza dal territorio degli Stati membri, o attraverso tale territorio, o da parte di cittadini degli Stati membri, ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di detti territori.
2. È vietato:
a) fornire assistenza tecnica, formazione, servizi di intermediazione o altra assistenza, direttamente o indirettamente, ad Haiti in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all'uso di armamenti e materiale connesso;
b) fornire finanziamenti o assistenza finanziaria, direttamente o indirettamente, ad Haiti in relazione ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o la fornitura della relativa assistenza tecnica, formazione, intermediazione o altra assistenza.
3. Gli Stati membri ispezionano nel proprio territorio, inclusi porti marittimi e aeroporti, in accordo con le proprie autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti ad Haiti, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui dispongono, che il carico contenga prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati ai sensi del presente articolo.
4. Gli Stati membri riferiscono tempestivamente al comitato istituito dal punto 19 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 2653 (2022) («comitato delle sanzioni») i casi di violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2. Gli Stati membri presentano inoltre al comitato delle sanzioni una relazione scritta su qualsiasi sequestro di prodotti in esito a un'ispezione effettuata a norma del paragrafo 3.
5. Gli Stati membri garantiscono l'esistenza di adeguate misure di marcatura e conservazione dei registri al fine di rintracciare le armi, conformemente agli strumenti internazionali e regionali di cui sono parti, e al fine di valutare il modo migliore per assistere i paesi vicini — se del caso e su loro richiesta — nel prevenire e individuare il traffico illecito e la diversione in violazione delle misure di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano:
a) alla fornitura, alla vendita, al trasferimento o all'esportazione di armamenti e materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, formazione, servizi di intermediazione, altra assistenza o personale oppure alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria alle Nazioni Unite, o da parte delle Nazioni Unite, ovvero a una missione autorizzata dall'ONU, o da parte di essa, o a un'unità di sicurezza che opera sotto il comando del governo di Haiti, destinati a essere utilizzati da tali entità o in coordinamento con esse e intesi unicamente a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti;
b) alla fornitura, alla vendita, al trasferimento, all'esportazione di armamenti e materiale connesso o alla fornitura di assistenza tecnica, formazione, servizi di intermediazione, altra assistenza o personale oppure alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria ad Haiti, ove preventivamente approvati dal comitato delle sanzioni per promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti;
c) alla fornitura, alla vendita, al trasferimento o all'esportazione di materiale militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo o alla fornitura della relativa assistenza tecnica, formazione, intermediazione o altra assistenza ad Haiti, se intesi a promuovere gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.
Art. 1 bis
Art. 2
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire l'ingresso o il transito nei loro territori delle persone designate dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità di Haiti, comprese, tra l'altro, le persone che:
a) sono coinvolte in, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;
b) sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti;
c) agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui alle lettere a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;
d) violano l'embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;
e) pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;
f) pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;
g) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;
h) attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi.
i) sono coinvolte nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali.
L'elenco delle persone di cui al presente paragrafo figura nell'allegato I.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai propri cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 non si applica se l'ingresso o il transito sono necessari ai fini di un procedimento giudiziario.
4. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato delle sanzioni stabilisca, caso per caso, che:
a) l'ingresso o il transito è giustificato da ragioni umanitarie, inclusi obblighi religiosi;
b) una deroga promuoverebbe gli obiettivi di pace e stabilità ad Haiti.
5. Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma del paragrafo 3 o 4, l'ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone oggetto dell'autorizzazione.
Art. 2 bis
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche che:
a) sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, comprese le persone fisiche che:
i) sono coinvolte, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;
ii) sostengono il traffico illecito e la diversione di armi e materiale connesso o i relativi flussi finanziari illeciti;
iii) agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un’entità designata in relazione alle attività di cui ai punti i) o ii), anche mediante l’uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;
iv) violano l’embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono state destinatarie di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;
v) pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;
vi) pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;
vii) impediscono l’inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;
viii) attaccano il personale o i locali delle delegazioni dell’Unione o delle operazioni e missioni diplomatiche degli Stati membri ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi;
ix) sono coinvolte nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali;
b) compromettono la democrazia o lo Stato di diritto ad Haiti mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali; o
c) sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b) o di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
L’elenco delle persone di cui al presente paragrafo figura nell’allegato II.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai propri cittadini l’ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo di diritto internazionale, segnatamente:
a) in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest’ultima;
c) in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d) in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi dei paragrafi 3 e 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.
7. Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.
8. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 ne notifica per iscritto il Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un’obiezione scritta di uno o più Stati membri. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
9. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 o 7, l’ingresso o il transito nel territorio nazionale delle persone elencate nell’allegato II, l’autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone direttamente interessate.
Art. 3
1.
Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone o entità designate dal comitato delle sanzioni che sono responsabili, complici o coinvolte, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, comprese, tra l'altro, le persone che:
a) sono coinvolte in, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;
b) sostengono il traffico illecito e l’impiego di armi e materiale connesso per scopi illeciti o i relativi flussi finanziari illeciti;
c) agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un'entità designata in relazione alle attività di cui alle lettere a) e b), anche mediante l'uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;
d) violano l'embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l'assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;
e) pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;
f) pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;
g) impediscono l'inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l'accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;
h) attaccano il personale o i locali delle missioni e operazioni delle Nazioni Unite ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi; o da persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, o da entità da esse possedute o controllate.
i) sono coinvolte nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali.
L'elenco delle persone o entità designate di cui al presente paragrafo figura nell'allegato I.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone o delle entità elencate nell'allegato I, né è destinato a loro vantaggio.
3. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi e risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:
a) necessari per coprire le spese di base, compresi il pagamento relativo a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali ovvero al pagamento di diritti o di spese in conformità della legislazione nazionale;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo congelati; purché lo Stato membro interessato abbia comunicato al comitato delle sanzioni l'intenzione di autorizzare, ove opportuno, l'accesso a tali fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo e il comitato delle sanzioni non abbia espresso parere negativo entro cinque giorni lavorativi da tale comunicazione.
4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano a fondi o risorse economiche che lo Stato membro interessato abbia riconosciuto:
a) necessari per coprire spese straordinarie, purché lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato;
b) oggetto di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, nel qual caso i fondi, le attività finanziarie e le risorse economiche di altro tipo possono essere utilizzati per il soddisfacimento del vincolo o della decisione, purché il vincolo sia istituto o la decisione sia pronunciata anteriormente alla data di inserimento della persona o entità nell'allegato I e non vada a vantaggio di una delle persone o entità designate dal comitato delle sanzioni e purché gli Stati membri ne abbiano dato notifica al comitato delle sanzioni.
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona o entità designata effettui un pagamento dovuto in forza di un contratto concluso prima dell'inserimento di tale persona o entità in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona o entità di cui al paragrafo 1 e previa notifica da parte dello Stato membro interessato al comitato delle sanzioni dell'intenzione di effettuare o percepire tali pagamenti o di autorizzare, ove opportuno, lo scongelamento di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo a tal fine, dieci giorni lavorativi prima di tale autorizzazione.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o
b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati e continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.
7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari per garantire la fornitura tempestiva di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:
a) dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b) da organizzazioni internazionali;
c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA);
e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
f) da altro soggetto idoneo indicato dal comitato delle sanzioni.
Art. 3 bis
1.
Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche posseduti o controllati, direttamente o indirettamente, da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi che:
a) sono responsabili, complici o coinvolti, direttamente o indirettamente, in azioni che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità di Haiti, compresi le persone, le entità o gli organismi che:
i) sono coinvolti, direttamente o indirettamente, o sostengono attività criminali e violenze con il coinvolgimento di gruppi armati e reti criminali che promuovono la violenza, compreso il reclutamento forzato di minori da parte di tali gruppi e reti, i rapimenti, la tratta di persone e il traffico di migranti, gli omicidi e la violenza sessuale e di genere;
ii) sostengono il traffico illecito e la diversione di armi e materiale connesso o i relativi flussi finanziari illeciti;
iii) agiscono per conto, a nome o sotto la direzione di, o in altro modo sostengono o finanziano, una persona o un’entità designata in relazione alle attività di cui ai punti i) o ii), anche mediante l’uso diretto o indiretto dei proventi della criminalità organizzata, compresi i proventi della produzione e del traffico illeciti di stupefacenti e dei loro precursori originari di Haiti o in transito attraverso Haiti, la tratta di persone e il traffico di migranti da Haiti, o il contrabbando e il traffico di armi da o verso Haiti;
iv) violano l’embargo sulle armi o hanno fornito, venduto o trasferito, direttamente o indirettamente, a gruppi armati o a reti criminali di Haiti, o sono stati destinatari di armi o qualsiasi materiale connesso, o di qualsiasi consulenza, formazione o assistenza tecnica, compresi il finanziamento e l’assistenza finanziaria, collegati ad attività violente di gruppi armati o reti criminali ad Haiti;
v) pianificano, dirigono o compiono atti che violano la normativa internazionale dei diritti umani o atti che costituiscono violazioni dei diritti umani, compresi quelli che comportano uccisioni extragiudiziali, anche di donne e minori, e la commissione di atti di violenza, rapimento, sparizioni forzate o rapimenti a scopo di estorsione ad Haiti;
vi) pianificano, dirigono o compiono atti che comportano violenza sessuale e di genere, compresi lo stupro e la schiavitù sessuale, ad Haiti;
vii) impediscono l’inoltro di aiuti umanitari ad Haiti, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari ad Haiti;
viii) attaccano il personale o i locali delle delegazioni dell’Unione o delle operazioni e missioni diplomatiche degli Stati membri ad Haiti, o forniscono sostegno a tali attacchi;
ix) sono coinvolti nello sfruttamento o nel commercio illeciti di risorse naturali;
b) compromettono la democrazia o lo Stato di diritto ad Haiti mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali; o
c) sono associati a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati ai sensi delle lettere a) e b) o ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.
Persone fisiche o giuridiche, entità od organismi di cui al presente paragrafo, sono elencati nell’allegato II.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato II, né è destinato a loro vantaggio.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia informato le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, dei motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un’autorizzazione specifica; o
e) pagabili da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.
4. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui al paragrafo 1 è stato inserito nell’allegato II, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’allegato II; e
d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di qualsiasi autorizzazione rilasciata a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.
5. Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato II effettuino un pagamento dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta prima della data di inserimento di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo nell’allegato, purché lo Stato membro interessato abbia accertato che il pagamento non è percepito, direttamente o indirettamente, da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.
6. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; o
c) pagamenti dovuti in forza di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato; purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.
7. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:
a) dall’Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, nonché dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;
b) da organizzazioni internazionali;
c) da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;
d) da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’OCHA;
e) da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a d), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste; o
f) da altro soggetto idoneo indicato dal Consiglio.
8.
Fatto salvo il paragrafo 7, in deroga ai paragrafi 1 e 2, con riguardo a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato II, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per la prestazione tempestiva di assistenza umanitaria o per il sostegno di altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.
Art. 4
1. Il Consiglio, deliberando all’unanimità, modifica l’elenco che figura nell’allegato I conformemente alle decisioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (“Consiglio di sicurezza”) o dal comitato delle sanzioni.
2. Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (“alto rappresentante”), redige e modifica l’elenco di cui all’allegato II.
Art. 5
1. Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona o un’entità, il Consiglio include detta persona o entità nell’allegato I. Il Consiglio trasmette la sua decisione, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona o all’entità interessata direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona o entità la possibilità di presentare osservazioni.
1 bis. Il Consiglio trasmette la decisione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
2. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la sua decisione e ne informa opportunamente la persona o l'entità interessata.
Art. 6
1. L’allegato I riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone e delle entità forniti dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni.
2. L’allegato I riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone o le entità interessate. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, entità od organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
3. Nell’allegato II sono indicati i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi ivi menzionati.
4. L’allegato II riporta inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Art. 7
1. Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:
a) per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche degli allegati I e II;
b) per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche degli allegati I e II.
2. Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione degli allegati I e II.
3. Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio1, per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.
Art. 7 bis
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) una persona fisica o giuridica, entità od organismo elencati nell’allegato II; o
b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).