Decisione di esecuzione (UE) 2022/2411 del Consiglio del 6 dicembre 2022 recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto1, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l’imposta sul valore aggiunto (IVA) che grava su cessioni di beni e prestazioni di servizi impiegati ai fini di loro operazioni soggette a imposta. A norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, un bene destinato all’impresa che sia utilizzato a fini privati dal soggetto passivo o dal suo personale o, più generalmente, per fini estranei alla sua impresa deve essere considerato una prestazione di servizi a titolo oneroso e, come tale, è soggetto all’IVA.
La decisione di esecuzione 2007/441/CE del Consiglio2 autorizza l’Italia a limitare al 40 % il diritto a detrazione dell’IVA a norma dell’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE sull’acquisto di taluni veicoli stradali a motore (compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese connesse, compresi lubrificanti e carburante) qualora il veicolo in questione non sia utilizzato esclusivamente a fini professionali. Per i veicoli soggetti a tale limitazione del 40 %, l’Italia richiede che i soggetti passivi non assimilino l’utilizzazione a fini privati dei veicoli dell’impresa di un soggetto passivo a una prestazione di servizi a titolo oneroso a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE («misure speciali»).
La decisione di esecuzione 2007/441/CE scade il 31 dicembre 2022.
Con lettera protocollata dalla Commissione il 19 aprile 2022 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure speciali per un ulteriore periodo fino al 31 dicembre 2025.
Con lettera del 2 maggio 2022 la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che l’Italia ha fatto pervenire con lettera del 1o giugno 2022.
In risposta alla richiesta della Commissione, l’Italia ha fornito una spiegazione relativa alla limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione delll’IVA. L’Italia sostiene che la percentuale del 40 % continui a essere giustificata. L’Italia ritiene inoltre che la deroga al requisito di cui all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE sia tuttora necessaria per evitare la doppia imposizione. Afferma inoltre che tali misure speciali sono giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per la riscossione dell’IVA e di evitare l’evasione fiscale derivante da contabilità scorretta e false dichiarazioni fiscali.
In conformità dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 23 giugno 2022, ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dall’Italia. Con lettera del 24 giugno 2022 la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutte le informazioni necessarie per la valutazione della domanda.
L’applicazione delle misure speciali oltre il 31 dicembre 2022 avrà un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso dall’Italia nella fase del consumo finale e non avrà un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
È pertanto opportuno prorogare l’autorizzazione stabilita dalla decisione 2007/441/CE. La proroga delle misure speciali dovrebbe essere limitata nel tempo per consentire alla Commissione di valutare la loro efficacia e l’adeguatezza della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA.
È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare ad applicare le misure speciali fino al 31 dicembre 2025.
Qualora l’Italia ritenesse che le misure speciali fossero necessarie oltre la data di scadenza della decisione di esecuzione 2007/441/CE, e al fine di garantire l’esame tempestivo di eventuali domande di proroga delle misure speciali, è necessario stabilire prescrizioni per tale domanda.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2007/441/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2007/441/CE è così modificata:
1) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «Articolo 6 Eventuali domande di proroga dell’autorizzazione prevista dalla presente decisione sono presentate alla Commissione entro il 31 marzo 2025. Tali domande sono corredate di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.»;
2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente: «Articolo 7 La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2025.».
Art. 2
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Art. 3
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. Stanjura