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Decisione (UE) 2022/2517 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada, per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno del comitato misto e la proroga dell'accordo

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada1 («accordo») è stato firmato dall'Unione conformemente alla decisione (UE) 2022/1165 del Consiglio2 ed è applicato in via provvisoria dal 29 giugno 2022.

L'articolo 6, paragrafo 1, dell'accordo ha istituito un comitato misto incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione dell'accordo, nonché di esaminarne periodicamente il funzionamento alla luce dei suoi obiettivi.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 6, dell’accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno. Al fine di garantire la corretta attuazione dell’accordo, è opportuno adottare il regolamento interno del comitato misto.

In base alle disposizioni dell'articolo 5 dell'accordo, l'accordo si applica fino al 31 marzo 2023. Tuttavia, il comitato misto deve essere convocato al più tardi tre mesi prima della scadenza dell'accordo al fine di valutare e decidere se sia necessario prorogare l'accordo.

Affinché l'Unione e la Repubblica di Moldova possano continuare a beneficiare dell'accordo, è opportuno che quest'ultimo sia prorogato fino al 30 giugno 2024.

Nella riunione del 15 dicembre 2022 il comitato misto dovrà adottare le decisioni per l'adozione del proprio regolamento interno e in merito alla necessità di prorogare, e per quanto tempo, l'accordo.

È quindi opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all'adozione del regolamento interno e alla proroga dell'accordo, poiché tali decisioni saranno vincolanti per l'Unione.

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sui progetti di decisione acclusi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 6 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sul trasporto di merci su strada ("accordo") per quanto riguarda l'adozione del regolamento interno e la proroga dell'accordo, compresa la sua durata, si basa sui progetti di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione3.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato misto possono concordare modifiche marginali dei progetti di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. Nekula