Decisione (UE) 2022/2524 del Consiglio del 12 dicembre 2022 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Il 15 giugno 2018 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 per la suddivisione dei contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea.
I negoziati con la Nuova Zelanda si sono conclusi il 20 dicembre 2021 con la sigla dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda a norma dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea («accordo»).
L’accordo è stato firmato a nome dell’Unione il 20 luglio 2022, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione (UE) 2021/781 del Consiglio2.
È opportuno approvare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell’articolo XXVIII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell’elenco CLXXV dell’UE a seguito del recesso del Regno Unito dall’Unione europea è approvato a nome dell’Unione3.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, dell’accordo4.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente Z. Nekula