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Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 3 Finalità generali del programma strategico per il decennio digitale 2030

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri cooperano per sostenere e conseguire le seguenti finalità generali a livello di Unione («finalità generali»):

  1. a) promuovere un ambiente digitale antropocentrico, basato sui diritti fondamentali, inclusivo, trasparente e aperto, in cui tecnologie e servizi digitali sicuri e interoperabili rispettino e rafforzino i principi, i diritti e i valori dell’Unione e siano accessibili a tutti, ovunque nell’Unione;

  2. b) rafforzare la resilienza collettiva degli Stati membri e colmare il divario digitale, conseguire un equilibrio di genere e geografico promuovendo continue opportunità per tutti gli individui di sviluppare abilità e competenze digitali di base e avanzate, anche tramite la formazione professionale, e l’apprendimento permanente, e stimolando lo sviluppo di capacità digitali ad alte prestazioni nell’ambito di sistemi di istruzione e formazione orizzontali;

  3. c) garantire la sovranità digitale dell’Unione in modo aperto, in particolare mediante infrastrutture digitali e di dati sicure e accessibili che permettano di conservare, trasmettere e trattare in modo efficiente grandi volumi di dati e che consentano altri sviluppi tecnologici, sostenendo la competitività e la sostenibilità dell’industria e dell’economia dell’Unione, in particolare delle PMI, e la resilienza delle catene del valore dell’Unione, come anche promuovendo l’ecosistema delle start-up e il buon funzionamento dei poli europei di innovazione digitale;

  4. d) promuovere la diffusione e l’uso di capacità digitali intesi a ridurre il divario digitale geografico e a dare accesso alle tecnologie e ai dati digitali a condizioni aperte, accessibili ed eque, al fine di conseguire un elevato livello di intensità digitale e di innovazione nelle imprese dell’Unione, in particolare nelle start-up e nelle PMI;

  5. e) sviluppare un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali interoperabili in cui le alte prestazioni, la computazione di prossimità (edge computing), il cloud, la computazione quantistica, l’intelligenza artificiale, la gestione dei dati e la connettività di rete lavorano in convergenza, al fine di promuovere la loro diffusione nelle imprese dell’Unione, e creare opportunità di crescita e posti di lavoro attraverso la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione, e garantire che l’Unione disponga di un’infrastruttura per cloud di dati competitiva, sicura e sostenibile, con elevati standard in materia di sicurezza e tutela della vita privata e conforme alle norme in materia di protezione dei dati dell’Unione;

  6. f) promuovere un contesto normativo dell’Unione in materia di digitale per sostenere la capacità delle imprese dell’Unione, soprattutto delle PMI, di competere equamente lungo le catene globali del valore;

  7. g) garantire che la partecipazione online alla vita democratica sia possibile per tutti e che anche i servizi pubblici e i servizi sanitari e di assistenza siano accessibili a tutti nel quadro di un ambiente online fidato e sicuro, in particolare ai gruppi svantaggiati, comprese le persone con disabilità, e in zone rurali e remote, offrendo servizi e strumenti inclusivi, efficienti, interoperabili e personalizzati con standard elevati in materia di sicurezza e privacy;

  8. h) garantire che le infrastrutture e le tecnologie digitali, comprese le relative catene di approvvigionamento, diventino più sostenibili, resilienti ed efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, riducendo al minimo il loro impatto ambientale e sociale negativo, e contribuiscano a un’economia e a una società sostenibili, circolari e climaticamente neutre, in linea con il Green Deal europeo, anche promuovendo la ricerca e l’innovazione che contribuiscono a tale obiettivo e sviluppando metodologie per misurare l’efficienza dello spazio digitale sotto il profilo energetico e delle risorse;

  9. i) agevolare condizioni eque e non discriminatorie per gli utenti durante la trasformazione digitale in tutta l’Unione rafforzando le sinergie tra gli investimenti privati e pubblici e l’uso dei fondi dell’Unione e dei fondi nazionali e sviluppando approcci normativi e di sostegno prevedibili, che coinvolgano anche i livelli regionale e locale;

  10. j) garantire che tutte le politiche e i programmi pertinenti ai fini del conseguimento degli obiettivi digitali di cui all'articolo 4 siano presi in considerazione in modo coordinato e coerente per contribuire pienamente alla transizione verde e digitale, evitando nel contempo le sovrapposizioni e riducendo al minimo gli oneri amministrativi;

  11. k) migliorare la resilienza agli attacchi informatici, contribuire a sviluppare una maggiore consapevolezza dei rischi e una migliore conoscenza dei processi di cibersicurezza, intensificando gli sforzi delle organizzazioni pubbliche e private per conseguire almeno livelli basilari di cibersicurezza.

2. Nella cooperazione tesa a conseguire le finalità generali di cui al presente articolo, gli Stati membri e la Commissione tengono conto dei principi e dei diritti digitali stabiliti nella dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale.

Art. 4 Obiettivi digitali

1. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e gli Stati membri cooperano per conseguire gli obiettivi digitali seguenti nell’Unione entro il 2030 («obiettivi digitali»):

  1. 1) una popolazione dotata di competenze digitali e professionisti altamente qualificati nel settore digitale con l’obiettivo di conseguire l’equilibrio di genere, laddove:

    1. a) almeno l’80 % della popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni disponga di competenze digitali di base;

    2. b) gli specialisti in TIC impiegati nell’Unione siano almeno 20 milioni, promuovendo al contempo l’accesso delle donne a questo settore e aumentando il numero di laureati in TIC;

  2. 2) infrastrutture digitali sicure, resilienti, performanti e sostenibili, laddove:

    1. a) la rete gigabit fino al punto terminale sia estesa a tutti gli utenti finali di rete fissa e tutte le zone abitate siano coperte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica;

    2. b) la produzione, in conformità del diritto dell’Unione in materia di sostenibilità ambientale, di semiconduttori all’avanguardia nell’Unione rappresenti almeno il 20 % del valore della produzione mondiale;

    3. c) almeno 10000 nodi periferici a impatto climatico zero e altamente sicuri siano installati nell’Unione e distribuiti in modo da garantire l’accesso a servizi di dati a bassa latenza (pochi millisecondi) ovunque si trovino le imprese;

    4. d) entro il 2025, l’Unione disponga del suo primo computer quantistico, che le consentirà di svolgere un ruolo d’avanguardia in termini di capacità quantistiche entro il 2030;

  3. 3) trasformazione digitale delle imprese, laddove:

    1. a) almeno il 75 % delle imprese dell’Unione, in base alle proprie esigenze aziendali, faccia uso di una o più delle tecnologie seguenti:

      1. i) servizi di cloud computing;

      2. ii) big data;

      3. iii) intelligenza artificiale;

    2. b) oltre il 90 % delle PMI dell’Unione raggiunga almeno un livello base di intensità digitale;

    3. c) l’Unione agevoli la crescita di scale-up innovative e favorisca il loro accesso ai finanziamenti, almeno raddoppiando il numero di aziende unicorni;

  4. 4) digitalizzazione dei servizi pubblici, laddove:

    1. a) il 100 % dei servizi pubblici principali sia accessibile online e, se del caso, sia possibile per le imprese e i cittadini all’interno dell’Unione interagire online con le amministrazioni pubbliche;

    2. b) il 100 % dei cittadini dell’Unione abbia accesso al proprio fascicolo sanitario elettronico;

    3. c) il 100 % dei cittadini dell’Unione abbia accesso a mezzi di identificazione elettronica sicura (identità digitale — eID) riconosciuti in tutta l’Unione, che consentano loro di avere il pieno controllo sulle transazioni con verifica dell’identità e sui dati personali condivisi.

2. La Commissione, tenendo conto in particolare delle informazioni fornite dagli Stati membri conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 7, 8 e 9, sottopone a revisione gli obiettivi digitali e le pertinenti definizioni entro il 30 giugno 2026. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esito della revisione e presenta una proposta legislativa per modificare gli obiettivi digitali qualora lo ritenga necessario per far fronte agli sviluppi tecnici, economici o sociali ai fini del conseguimento della trasformazione digitale dell’Unione.

Art. 5 Monitoraggio dei progressi

1. La Commissione monitora i progressi compiuti dall’Unione rispetto alle finalità generali e agli obiettivi digitali. La Commissione si basa a tal fine sul DESI e definisce, mediante un atto di esecuzione, gli ICP per ciascun obiettivo digitale. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura di esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

2. Gli Stati membri forniscono tempestivamente alla Commissione le statistiche e i dati necessari per un monitoraggio efficace della trasformazione digitale e del livello di conseguimento degli obiettivi digitali. Ove possibile, tali dati devono essere disaggregati per genere e a livello regionale, conformemente al diritto dell’Unione e nazionale. Se le statistiche pertinenti degli Stati membri non sono disponibili, la Commissione può utilizzare una metodologia alternativa per la raccolta dei dati, avvalendosi ad esempio di studi o della raccolta diretta di dati dagli Stati membri, in consultazione con questi ultimi, anche al fine di garantire che il livello regionale sia debitamente documentato. L’uso di tale metodologia alternativa per la raccolta dei dati non pregiudica i compiti della Commissione (Eurostat) stabiliti nella decisione 2012/504/UE della Commissione20.

3. La Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, stabilisce le tendenze previste a livello di Unione per ciascuno degli obiettivi digitali. Tali proiezioni di tendenza fungono da base per il monitoraggio della Commissione di cui al paragrafo 1 e per le tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale degli Stati membri («tabelle nazionali»). Ove necessario, alla luce degli sviluppi tecnici, economici o sociali, la Commissione aggiorna, in stretta cooperazione con gli Stati membri, una o più di tali proiezioni di tendenza. La Commissione riferisce tempestivamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle proiezioni di tendenza a livello di Unione e ai relativi aggiornamenti.

Art. 6 Relazione sullo stato del decennio digitale

1.

Ogni anno, la Commissione trasmette e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione completa sullo stato del decennio digitale («relazione sul decennio digitale»). La relazione sul decennio digitale esamina i progressi compiuti per quanto riguarda la trasformazione digitale dell’Unione e il DESI.

La Commissione presenta la prima relazione sul decennio digitale entro il 9 gennaio 2024.

2. Nella relazione sul decennio digitale, la Commissione fornisce una valutazione dei progressi compiuti ai fini della trasformazione digitale dell’Unione verso gli obiettivi digitali, nonché della conformità alle finalità generali. La valutazione dei progressi compiuti si basa, in particolare, sull’analisi e sugli ICP contenuti nel DESI in rapporto alle traiettorie previste a livello di Unione e alle traiettorie previste a livello nazionale, tenendo conto, ove applicabile e se possibile, di un’analisi della dimensione regionale. La valutazione dei progressi compiuti si basa inoltre, se del caso, sull’istituzione e sullo stato di avanzamento dei progetti multinazionali.

3. Nella relazione sul decennio digitale la Commissione individua lacune e carenze significative e raccomanda agli Stati membri di adottare politiche, misure o azioni nei settori in cui i progressi sono risultati insufficienti per il conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali. Tali politiche, misure o azioni raccomandate possono riguardare in particolare:

  1. a) il livello di ambizione delle iniziative e dei contributi proposti dagli Stati membri, nell’ottica del conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali;

  2. b) le politiche, le misure e le azioni a livello di Stati membri, compreso ove pertinente per quanto riguarda la dimensione regionale, e altre politiche e misure di potenziale rilevanza transfrontaliera;

  3. c) le eventuali politiche, misure o azioni supplementari che potrebbero rendersi necessarie per adeguare le tabelle di marcia nazionali;

  4. d) le interazioni e la coerenza tra le politiche, le misure e le azioni poste in essere e quelle previste.

4. La relazione sul decennio digitale tiene conto degli impegni congiunti di cui all’articolo 8, paragrafo 4, nonché della loro attuazione.

5. La relazione sul decennio digitale contiene informazioni sui progressi compiuti riguardo alle politiche, alle misure o alle azioni raccomandate di cui al paragrafo 3, nonché sulle conclusioni concordate ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 7, e sulla relativa attuazione.

6. Nella relazione sul decennio digitale si vaglia la necessità di politiche, misure o azioni supplementari che potrebbero essere necessarie a livello di Unione.

Art. 7 Tabelle di marcia strategiche nazionali per il decennio digitale

1. Entro il 9 ottobre 2023 ciascuno Stato membro presenta alla Commissione la rispettiva tabella di marcia nazionale. Le tabelle di marcia nazionali sono coerenti con le finalità generali e gli obiettivi digitali. Gli Stati membri contribuiscono al loro conseguimento a livello di Unione. Esse tengono conto delle pertinenti iniziative settoriali e promuovono la coerenza con tali iniziative.

2. Ciascuna tabella di marcia nazionale comprende quanto segue:

  1. a) le principali politiche, misure e azioni attuate, pianificate e adottate che contribuiscono al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali;

  2. b) le traiettorie previste a livello nazionale che contribuiscono al conseguimento dei pertinenti obiettivi digitali misurabili a livello nazionale, tenendo conto nel contempo, ove possibile, della dimensione regionale;

  3. c) il calendario e l’impatto previsto sul conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali delle politiche, delle misure e delle azioni attuate, pianificate e adottate di cui alla lettera a);

3. Le politiche, le misure e le azioni di cui al paragrafo 2 indicano uno o più degli aspetti seguenti:

  1. a) il pertinente diritto dell’Unione direttamente applicabile o diritto nazionale;

  2. b) uno o più impegni assunti per l’adozione di tali politiche, misure o azioni;

  3. c) le risorse finanziarie pubbliche assegnate;

  4. d) le risorse umane messe a disposizione;

  5. e) qualsiasi altro fattore abilitante essenziale relativo al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali, che tali politiche, misure e azioni integrano.

4. Nelle tabelle di marcia nazionali gli Stati membri forniscono una stima degli investimenti e delle risorse necessari per contribuire al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali, nonché una descrizione generale delle fonti, pubbliche o private, di tali investimenti, compreso, se del caso, l’uso previsto di programmi e strumenti dell’Unione. Le tabelle di marcia nazionali possono includere proposte di progetti multinazionali.

5. Gli Stati membri possono stabilire tabelle di marcia regionali. Gli Stati membri si adoperano per allineare tali tabelle di marcia regionali alle tabelle di marcia nazionali e le possono integrare in modo da garantire che le finalità generali e gli obiettivi digitali siano perseguiti in tutti i loro territori.

6. Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive tabelle di marcia nazionali tengano conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese formulate nel quadro del semestre europeo. Gli adeguamenti delle tabelle di marcia nazionali tengono nella massima considerazione le politiche, le misure e le azioni raccomandate a norma dell’articolo 6, paragrafo 3.

7. La Commissione fornisce orientamenti e sostegno agli Stati membri nella preparazione delle rispettive tabelle di marcia nazionali, anche, ove possibile, sulle modalità per stabilire — a livello nazionale, ove possibile, tenendo conto della dimensione regionale — proiezioni di tendenza nazionali che siano adeguate e offrano un contributo efficace al conseguimento delle proiezioni di tendenza a livello di Unione.

Art. 8 Meccanismi di cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri

1. La Commissione e gli Stati membri cooperano strettamente tra loro al fine di individuare le modalità per far fronte alle mancanze nei settori in cui i progressi nel conseguimento di uno o più obiettivi digitali sono considerati insufficienti dalla Commissione e dagli Stati membri o in cui sono state individuate lacune e carenze significative sulla base dei risultati della relazione sul decennio digitale. Tale analisi tiene conto in particolare delle diverse capacità degli Stati membri di contribuire ad alcuni degli obiettivi digitali e del rischio che i ritardi nel conseguimento di alcuni di tali obiettivi possano avere un effetto negativo sul conseguimento di altri obiettivi digitali.

2. Entro due mesi dalla pubblicazione della relazione sul decennio digitale, la Commissione e gli Stati membri si adoperano per discutere le osservazioni preliminari dello Stato membro, in particolare per quanto riguarda le politiche, le misure e le azioni raccomandate dalla Commissione nella sua relazione.

3. Entro cinque mesi dalla pubblicazione della seconda relazione sul decennio digitale e successivamente ogni due anni, gli Stati membri interessati presentano alla Commissione gli adeguamenti delle rispettive tabelle di marcia nazionali, che consistono nelle politiche, misure e azioni che intendono intraprendere, comprese, ove pertinente, proposte di progetti multinazionali, al fine di stimolare i progressi nel conseguimento delle finalità generali e nei settori interessati dagli obiettivi digitali. Se uno Stato membro ritiene che non sia necessaria alcuna azione e che la propria tabella di marcia nazionale non richieda un aggiornamento, detto Stato membro fornisce alla Commissione le relative motivazioni.

4. In qualsiasi momento della cooperazione a norma del presente articolo, la Commissione e gli Stati membri, ovvero almeno due Stati membri, possono assumere impegni congiunti, consultare altri Stati membri in merito a politiche, misure o azioni, o istituire progetti multinazionali. Tali impegni congiunti possono essere assunti dalla Commissione o da uno o più Stati membri ovvero da almeno due Stati membri. Tali progetti multinazionali comportano la partecipazione di almeno tre Stati membri, conformemente all’articolo 10. Gli Stati membri possono altresì chiedere l’avvio di un processo di revisione tra pari riguardo ad aspetti specifici delle rispettive politiche, misure o azioni, in particolare in relazione all’idoneità di tali politiche, misure o azioni a contribuire al conseguimento di uno specifico obiettivo digitale, nonché a ottemperare agli obblighi e a svolgere i compiti di cui alla presente decisione. Previo accordo dello Stato membro interessato, l’esito del processo di revisione tra pari può essere incluso nella successiva relazione sul decennio digitale.

5. La Commissione informa gli Stati membri in merito alle politiche, alle misure e alle azioni raccomandate che intende includere nella relazione sul decennio digitale prima della pubblicazione della stessa.

6. La Commissione e gli Stati membri cooperano tra loro al fine di ottemperare agli obblighi e di svolgere i compiti di cui alla presente decisione. A tal fine gli Stati membri possono avviare un dialogo con la Commissione, o con la Commissione e con gli altri Stati membri, su qualsiasi tema pertinente al conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali. La Commissione fornisce tutta l’assistenza tecnica, i servizi e le competenze pertinenti e organizza uno scambio strutturato di informazioni e delle migliori prassi e facilita le attività di coordinamento.

7.

In caso di deviazione significativa o continuativa dalle traiettorie previste a livello nazionale, la Commissione o lo Stato membro interessato possono avviare un dialogo strutturato tra di loro.

Il dialogo strutturato si basa su un’analisi specifica del modo in cui tale deviazione potrebbe incidere sul conseguimento collettivo delle finalità generali e degli obiettivi digitali, alla luce delle prove e dei dati contenuti nella relazione sul decennio digitale. L’obiettivo del dialogo strutturato è fornire orientamenti e sostegno allo Stato membro interessato nell’individuazione degli opportuni adeguamenti della sua tabella di marcia nazionale o di qualsiasi altra misura necessaria. Il dialogo strutturato conduce a conclusioni concordate, di cui si tiene conto nelle azioni di follow-up che lo Stato membro interessato deve adottare. La Commissione informa debitamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito al processo di dialogo strutturato e presenta loro le conclusioni concordate.

Art. 9 Consultazioni dei portatori di interessi

1. La Commissione, su base continuativa, in modo tempestivo e trasparente, consulta i portatori di interessi dei settori pubblico e privato, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile, per raccogliere informazioni ed elaborare politiche, misure e azioni raccomandate ai fini dell’attuazione della presente decisione. La Commissione pubblica il risultato delle consultazioni effettuate conformemente al presente articolo.

2. Gli Stati membri consultano tempestivamente e conformemente al diritto nazionale i portatori di interessi del settore pubblico e privato, compresi i rappresentanti delle PMI, le parti sociali e la società civile e i rappresentanti regionali e locali, in sede di adozione delle rispettive tabelle di marcia nazionali e dei relativi adeguamenti.

Art. 10 Progetti multinazionali

1. I progetti multinazionali agevolano il conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali.

2.

I progetti multinazionali mirano a conseguire uno o più degli obiettivi specifici seguenti:

  1. a) migliorare la cooperazione tra l’Unione e gli Stati membri e tra gli Stati membri nel conseguimento delle finalità generali;

  2. b) rafforzare l’eccellenza tecnologica, la leadership, l’innovazione e la competitività industriale dell’Unione per quanto concerne le tecnologie critiche, le combinazioni di tecnologie complementari, e i prodotti, le infrastrutture e i servizi digitali essenziali per la ripresa economica e la crescita nonché per la sicurezza e la protezione degli individui;

  3. c) affrontare le vulnerabilità e le dipendenze strategiche dell’Unione lungo le catene di approvvigionamento digitali al fine di migliorarne la resilienza;

  4. d) aumentare la disponibilità e promuovere l’uso ottimale di soluzioni digitali sicure nei settori di interesse pubblico e nel settore privato, nel rispetto dei principi della neutralità tecnologica;

  5. e) contribuire a una trasformazione digitale inclusiva e sostenibile dell’economia e della società a vantaggio di tutti i cittadini e di tutte le imprese dell’Unione, in particolare le PMI;

  6. f) promuovere competenze digitali per i cittadini attraverso l’istruzione, la formazione e l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, mettendo l’accento sulla promozione di una partecipazione equilibrata sotto il profilo del genere alle opportunità di istruzione e di carriera.

Un elenco indicativo dei settori di attività in cui potrebbe essere possibile istituire progetti multinazionali relativi a tali finalità specifiche è stabilito nell’allegato.

3. Un progetto multinazionale comporta la partecipazione di almeno tre Stati membri.

4. Se del caso, uno Stato membro che partecipa a un progetto multinazionale può delegare l’attuazione della sua parte di progetto a una regione, in linea con la sua tabella di marcia nazionale.

5. La Commissione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 8, paragrafo 4, può raccomandare che gli Stati membri presentino un progetto multinazionale o che partecipino a un progetto multinazionale che soddisfi i requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, tenendo conto dei progressi compiuti nell’attuazione delle pertinenti tabelle di marcia nazionali. La Commissione e gli Stati membri possono inoltre impegnarsi a istituire un progetto multinazionale o ad aderirvi in base a un impegno congiunto.

Art. 11 Selezione e attuazione dei progetti multinazionali

1. Tenendo conto delle proposte di progetti multinazionali previste nelle tabelle di marcia nazionali e degli impegni congiunti, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, prepara e pubblica, in allegato alla relazione sul decennio digitale, le priorità e i principi strategici nell’attuazione dei progetti multinazionali e una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti multinazionali che sono stati selezionati per l’attuazione al momento della pubblicazione della relazione sul decennio digitale.

2. Tutti i programmi e i regimi di investimento dell’Unione, se consentito dagli atti che li istituiscono, possono contribuire a un progetto multinazionale.

3. Un paese terzo può partecipare a un progetto multinazionale se tale paese è associato a un programma dell’Unione a gestione diretta che sostiene la trasformazione digitale dell’Unione e se tale partecipazione è necessaria per agevolare il conseguimento delle finalità generali e degli obiettivi digitali dell’Unione e degli Stati membri. Detto paese terzo associato, compresi i suoi contributi finanziari, rispetta le norme derivanti dai programmi dell’Unione e dai regimi di investimento che contribuiscono al progetto multinazionale.

4. Ove opportuno, possono contribuire ai progetti multinazionali anche altri soggetti, pubblici o privati. I contributi privati complementari contribuiscono al conseguimento dello scopo e degli obiettivi di cui all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e sostengono, se del caso, il libero accesso ai risultati e il loro riutilizzo nell’interesse dei cittadini e delle imprese all’interno dell’Unione.

5. I progetti multinazionali possono essere attuati ricorrendo ai meccanismi seguenti:

  1. a) imprese comuni;

  2. b) consorzi per un’infrastruttura europea di ricerca;

  3. c) agenzie dell’Unione;

  4. d) dagli Stati membri interessati, in maniera indipendente;

  5. e) per promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE;

  6. f) consorzi per un’infrastruttura digitale europea conformemente agli articoli da 13 a 21;

  7. g) un altro meccanismo di attuazione appropriato.

Art. 12 Acceleratore dei progetti multinazionali

1. La Commissione, su richiesta degli Stati membri partecipanti o di propria iniziativa e di concerto con gli Stati membri partecipanti, coordina l’attuazione di un progetto multinazionale, conformemente ai paragrafi da 2 a 5, agendo in qualità di acceleratore di tale progetto.

2. In una prima fase di coordinamento, la Commissione rivolge a tutti gli Stati membri un invito a manifestare interesse. L’invito a manifestare interesse mira a determinare quali Stati membri intendono partecipare al progetto multinazionale e quale contributo finanziario o non finanziario propongono di fornire.

3. In una seconda fase di coordinamento, se almeno tre Stati membri manifestano interesse per un progetto multinazionale e propongono impegni finanziari o non finanziari per tale progetto, la Commissione, previa consultazione di tutti gli Stati membri, fornisce orientamenti sulla scelta del meccanismo di attuazione appropriato, sulle fonti di finanziamento e sulla loro combinazione nell’ambito del progetto, nonché su altri aspetti strategici relativi all’attuazione di tale progetto.

4. La Commissione può fornire orientamenti agli Stati membri in merito alla costituzione dei consorzi per un’infrastruttura digitale europea (EDIC), a norma dell’articolo 14.

5. La Commissione sostiene l’attuazione dei progetti multinazionali fornendo, se del caso, i servizi e le risorse di cui all’articolo 8, paragrafo 6.

Art. 13 Finalità e status degli EDIC

1. Gli Stati membri possono attuare un progetto multinazionale mediante un EDIC.

2. Uno Stato membro può essere rappresentato da uno o più enti pubblici, comprese le regioni, o enti privati con una missione di servizio pubblico per quanto riguarda l’esercizio di determinati diritti e l’adempimento di determinati obblighi in qualità di membro di un EDIC.

3. Gli EDIC sono dotati di personalità giuridica a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione della Commissione di cui all’articolo 14, paragrafo 3, lettera a).

4. In ciascuno Stato membro gli EDIC hanno la massima capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto di detto Stato membro. In particolare, possono acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e diritti di proprietà intellettuale, stipulare contratti e stare in giudizio.

5. Gli EDIC hanno una sede legale, ubicata sul territorio di uno Stato membro che è un membro che fornisce un contributo finanziario o non finanziario di cui all’articolo 15, paragrafo 1.

Art. 14 Costituzione dell’EDIC

1.

Gli Stati membri che chiedono di costituire un EDIC presentano una domanda scritta alla Commissione. La domanda contiene le informazioni seguenti:

  1. a) una richiesta di costituzione dell’EDIC indirizzata alla Commissione;

  2. b) la proposta di statuto dell’EDIC;

  3. c) una descrizione tecnica del progetto multinazionale che sarà attuato dall’EDIC;

  4. d) una dichiarazione dello Stato membro ospitante nella quale afferma se riconosce l’EDIC quale organismo internazionale ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE e quale organizzazione internazionale ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE a decorrere dal giorno in cui l’EDIC è costituito.

I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni, di cui alla lettera d) del primo comma, sono fissati in un accordo tra i membri dell’EDIC.

2. La Commissione valuta la domanda sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tiene conto delle finalità generali come pure dello scopo e degli obiettivi dei progetti multinazionali, conformemente all’articolo 10, paragrafi 1 e 2, e di considerazioni pratiche relative all’attuazione del progetto multinazionale demandata all’EDIC.

3.

La Commissione, tenendo conto dei risultati della valutazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, adotta, mediante atti di esecuzione, una delle seguenti:

  1. a) una decisione che costituisce l’EDIC dopo essere giunta alla conclusione che i requisiti di cui agli articoli da 13 a 21 sono soddisfatti; o

  2. b) una decisione che respinge la domanda se giunge alla conclusione che i requisiti di cui agli articoli da 13 a 21 non sono soddisfatti, anche in mancanza della dichiarazione di cui al paragrafo 1, lettera d), del presente articolo.

Nel caso che una decisione respinga la domanda di cui alla lettera b) del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono costituire un consorzio mediante un accordo. Tale consorzio non è considerato un EDIC e non beneficia della struttura di attuazione di cui agli articoli da 13 a 21.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 23, paragrafo 2.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o b) sono notificate agli Stati membri richiedenti. Se la domanda è respinta, la decisione è illustrata in modo chiaro e preciso.

5.

La Commissione allega gli elementi essenziali dello statuto dell’EDIC, di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettere c), d), e) e i), alla decisione di costituzione di un EDIC.

Le decisioni di costituzione di un EDIC sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione istituisce un elenco degli EDIC costituiti accessibile al pubblico e aggiorna l’elenco tempestivamente e regolarmente.

Art. 15 Membri dell’EDIC

1.

L’EDIC è composto da almeno tre Stati membri.

Solo gli Stati membri che forniscono un contributo finanziario o non finanziario possono diventare membri dell’EDIC. Tali Stati membri hanno diritto di voto.

2. Dopo l’adozione di una decisione di costituzione di un EDIC, altri Stati membri possono diventare membri in qualsiasi momento, a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto dell’EDIC.

3. Gli Stati membri che non forniscono contributi finanziari o non finanziari possono aderire a un EDIC in qualità di osservatori, notificandolo all’EDIC. Tali Stati membri non hanno diritto di voto.

4. L’EDIC può essere aperto all’adesione di soggetti diversi dagli Stati membri, tra cui possono figurare paesi terzi di cui all’articolo 11, paragrafo 3, organizzazioni internazionali di interesse europeo e soggetti pubblici o privati, come specificato nello statuto dell’EDIC. Qualora soggetti diversi dagli Stati membri siano membri di un EDIC, gli Stati membri detengono congiuntamente la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea dei membri, indipendentemente dall’importo dei contributi dei soggetti diversi dagli Stati membri.

Art. 16 Governance dell’EDIC

1. L’EDIC dispone quanto meno dei due organi seguenti:

  1. a) un’assemblea dei membri composta dagli Stati membri, dagli altri soggetti di cui all’articolo 15, paragrafo 4, e dalla Commissione, essendo l’assemblea l’organo dotato di pieni poteri decisionali, anche per quanto riguarda l’adozione del bilancio;

  2. b) un direttore, nominato dall’assemblea dei membri, quale organo esecutivo e rappresentante legale dell’EDIC.

2.

La Commissione partecipa alle deliberazioni dell’assemblea dei membri senza diritto di voto. Tuttavia, nel caso in cui un programma dell’Unione gestito a livello centrale contribuisce finanziariamente a un progetto multinazionale, la Commissione ha diritto di veto sulle decisioni dell’assemblea che riguardano unicamente azioni finanziate nell’ambito di programmi dell’Unione gestiti a livello centrale.

Le decisioni dell’assemblea sono rese pubbliche entro 15 giorni dalla loro adozione.

3. Lo statuto dell’EDIC contiene disposizioni specifiche relative alla governance, in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Art. 17 Statuto dell’EDIC

1. Lo statuto di un EDIC contiene almeno gli elementi seguenti:

  1. a) un elenco dei membri e degli osservatori e la procedura per modificare la composizione e la rappresentanza, che prevede il rispetto del diritto degli Stati membri non partecipanti di aderire a un EDIC;

  2. b) una descrizione dettagliata del progetto multinazionale, i compiti dei membri, se del caso, e un calendario indicativo;

  3. c) la sede legale e la denominazione dell’EDIC;

  4. d) la durata dell’EDIC e la procedura di scioglimento, a norma dell’articolo 20;

  5. e) il regime di responsabilità dell’EDIC, in conformità dell’articolo 18;

  6. f) i diritti e gli obblighi dei membri, compreso l’obbligo di contribuire al bilancio;

  7. g) i diritti di voto dei membri;

  8. h) le norme sulla proprietà delle infrastrutture e di altre risorse, nonché sulla titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e dei profitti, se del caso;

  9. i) informazioni sulla dichiarazione dello Stato membro ospitante di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera d).

2. Le modifiche degli elementi essenziali dello statuto dell’EDIC, di cui al paragrafo 1, lettere c), d), e), e i), del presente articolo sono soggette alla procedura di cui all’articolo 14.

3. Le modifiche dello statuto dell’EDIC diverse da quelle di cui al paragrafo 2 sono presentate dall’EDIC alla Commissione entro 10 giorni dalla loro adozione.

4. La Commissione può opporsi alle modifiche entro 60 giorni dalla loro presentazione ai sensi del paragrafo 3. La Commissione motiva tale opposizione e spiega per quali ragioni esse non soddisfano i requisiti della presente decisione.

5. Le modifiche non acquistano efficacia fino alla scadenza del termine di cui al paragrafo 4, a una deroga di tale termine da parte della Commissione o al ritiro dell’opposizione della Commissione.

6. La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti:

  1. a) il testo della modifica proposta o adottata, compresa la data di entrata in vigore;

  2. b) la versione aggiornata consolidata dello statuto dell’EDIC.

Art. 18 Responsabilità dell’EDIC

1. L’EDIC è responsabile dei propri debiti.

2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell’EDIC è limitata ai rispettivi contributi all’EDIC. I membri possono precisare nello statuto che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.

3. L’Unione non è responsabile dei debiti degli EDIC.

Art. 19 Legge applicabile e foro competente

1. La costituzione e il funzionamento interno degli EDIC sono disciplinati:

  1. a) dal diritto dell’Unione, in particolare dalla presente decisione;

  2. b) dalla legge dello Stato membro in cui l’EDIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dal diritto dell’Unione, in particolare dalla presente decisione, o che lo sono soltanto parzialmente;

  3. c) dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

2. Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell’Unione europea è competente a norma dei trattati, il diritto dello Stato membro in cui l’EDIC ha sede legale determina il foro competente a dirimere le controversie tra i membri in relazione all’EDIC, tra i membri e l’EDIC e tra un EDIC e i terzi.

Art. 20 Scioglimento dell’EDIC

1. Lo statuto dell’EDIC determina la procedura da seguire per lo scioglimento a seguito di una decisione dell’assemblea dei membri. Lo scioglimento dell’EDIC può comportare il trasferimento delle attività a un’altra entità giuridica.

2. Nel caso in cui l’EDIC non sia in grado di pagare i propri debiti si applicano le norme in materia di insolvenza dello Stato membro in cui l’EDIC ha la propria sede legale.

Art. 21 Relazioni e controllo dell’EDIC

1. L’EDIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una relazione finanziaria. Le relazioni sono approvate dall’assemblea dei membri e trasmesse alla Commissione. Le relazioni sono rese pubbliche.

2. La Commissione può formulare orientamenti sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività.

Art. 22 Fornitura di informazioni da parte degli Stati membri

Gli Stati membri forniscono, su richiesta della Commissione, le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti a norma della presente decisione, in particolare per quanto riguarda le informazioni necessarie per l’attuazione degli articoli 7 e 8. Le informazioni richieste dalla Commissione sono proporzionate all’assolvimento dei suoi compiti. Se tali informazioni contengono dati precedentemente forniti dalle imprese su richiesta di uno Stato membro, tali imprese ne sono informate prima che gli Stati membri forniscano i dati alla Commissione.