Decisione (UE) 2022/2575 del Consiglio del 19 dicembre 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di consiglio di partenariato istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adozione di una decisione che stabilisce un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro di un collegio arbitrale a norma di detto accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio1 è stato concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra2 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2021.
A norma dell’articolo 752, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo, il consiglio di partenariato deve stabilire un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membro del collegio arbitrale. L’elenco deve constare di tre sottoelenchi: un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell’Unione; un sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; e un sottoelenco di persone con cittadinanza dell’una o dell’altra parte per la funzione di presidente del collegio arbitrale.
Ogni sottoelenco deve constare di almeno cinque nominativi.
A norma dell’articolo 741, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, tutti gli arbitri devonoessere personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscono le condizioni richieste per l’esercizio, nei rispettivi paesi, delle alte funzioni giurisdizionali, ovvero sono giureconsulti di notoria competenza. Devono possedere comprovate competenze nei settori del diritto e del commercio internazionale, comprese le materie specifiche disciplinate dalla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII o dalla parte seconda, rubrica sesta, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, o nel settore del diritto e in altre materie disciplinate da taleaccordo sugli scambi commerciali e la cooperazione o eventuale accordo integrativo e, nel caso del presidente, dovrebbero avere anche esperienza di procedure di risoluzione delle controversie.
Conformemente all’articolo 752, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l’elenco non deve comprendere persone che siano membri, funzionari o altri agenti delle istituzioni dell’Unione, dei governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.
Sulla base delle proposte dell’Unione e del Regno Unito, il consiglio di partenariato deve concordare un sottoelenco di otto persone per la posizione di presidente del collegio arbitrale e due sottoelenchi di sei persone per la posizione di membro del collegio arbitrale.
La definizione della posizione che dovrà essere assunta a nome della Comunità europea dell’energia atomica in sede di consiglio di partenariato per quanto riguarda le materie ricadenti nel trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica è oggetto di una procedura distinta.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, figura nel progetto di decisione del consiglio di partenariato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La decisione del consiglio di partenariato è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 19 dicembre 2022 Per il Consiglio Il presidente J. Síkela