Decisione di esecuzione (UE) 2022/2519 della Commissione del 20 dicembre 2022 sulle specifiche tecniche e sugli standard tecnici per il sistema e-CODEX, anche per la sicurezza e i metodi di verifica dell’integrità e dell’autenticità (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/17261, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a),
A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2022/850, il sistema e-CODEX si compone di un punto di accesso e-CODEX, di standard procedurali digitali e dei software, della documentazione e delle altre risorse di supporto elencati nell’allegato di tale regolamento.
Il punto di accesso e-CODEX si compone di un gateway costituito da un software, basato su una serie comune di protocolli, che consente lo scambio sicuro di informazioni attraverso una rete di telecomunicazioni con altri gateway che utilizzano la stessa serie comune di protocolli e di un connettore che consente di collegare i sistemi connessi al gateway, costituito da un software, basato su una serie comune di protocolli aperti.
Per il buon esito della procedura del passaggio e della presa di consegne del sistema e-CODEX a eu-LISA nonché per consentire lo svolgimento dei compiti che incombono a eu-LISA, è opportuno stabilire le specifiche tecniche minime e gli standard tecnici minimi, anche per la sicurezza e i metodi di verifica dell’integrità e dell’autenticità, su cui si basano le componenti del sistema e-CODEX.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2022/850 e pertanto non è vincolata né soggetta all’applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2022/850 e pertanto non è vincolata né soggetta all’applicazione della presente decisione.
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio2, il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso un parere il 24 novembre 2022.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/850,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Le specifiche tecniche minime e gli standard tecnici minimi, anche per la sicurezza e i metodi di verifica dell’integrità e dell’autenticità, su cui si basano le componenti del sistema e-CODEX di cui all’articolo 5 del regolamento (UE) 2022/850 figurano nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2022 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen