Decisione di esecuzione (UE) 2023/117 della Commissione del 13 gennaio 2023 sui requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA relativamente al sistema e-CODEX (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/17261, in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
È necessario definire i requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA relativamente al sistema e-CODEX e altre specifiche tecniche necessarie relative a tali attività, compreso il numero di corrispondenti e-CODEX.
I requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA relativamente al sistema e-CODEX dovrebbero coprire i compiti di cui al regolamento (UE) 2022/850.
Un corrispondente e-CODEX è una persona fisica, designata da uno Stato membro o dalla Commissione, che può richiedere e ricevere assistenza tecnica da eu-LISA per quanto riguarda tutte le componenti del sistema e-CODEX.
Il numero di corrispondenti e-CODEX negli Stati membri e nella Commissione dovrebbe essere determinato proporzionalmente al numero di punti di accesso e-CODEX autorizzati e al numero di standard procedurali digitali da questi applicati.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2022/850 e pertanto non è vincolata dalla presente decisione né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non ha partecipato all’adozione del regolamento (UE) 2022/850 e pertanto non è vincolata dalla presente decisione né è soggetta alla sua applicazione.
Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e ha espresso un parere in data 24 novembre 2022.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/850,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I requisiti del livello dei servizi per le attività che devono essere svolte da eu-LISA di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2022/850 e altre specifiche tecniche necessarie relative a tali attività sono stabiliti nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
Il numero di corrispondenti e-CODEX di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2022/850 è stabilito nell’allegato della presente decisione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen