Decisione (UE) 2023/142 del Consiglio del 17 gennaio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo alla costituzione di un elenco di persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto e all’adozione del regolamento interno del gruppo di esperti
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2018/1907 del Consiglio1, l’Unione ha concluso l’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico («accordo»), che è entrato in vigore il 1o febbraio 2019.
A norma dell’articolo 16.18, paragrafo 4, lettera d), dell’accordo, il comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile («comitato») deve stabilire un elenco di almeno 10 persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto in seno al gruppo di esperti da convocare per esaminare le questioni attinenti all’interpretazione o all’applicazione degli articoli pertinenti del capo 16.
A norma dell’articolo 16.18, paragrafo 2, dell’accordo, il comitato deve adottare il regolamento interno del gruppo di esperti.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione.
A norma dell’articolo 22.3, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato può prendere decisioni per iscritto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell’accordo tra l’Unione europea e il Giappone per un partenariato economico, riguardo alla costituzione di un elenco di persone che siano disposte e idonee a esercitare la funzione di esperto e all’adozione del regolamento interno del gruppo di esperti, di cui all’articolo 16.18 di tale accordo, si basa sul progetto di decisione del comitato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2023 Per il Consiglio Il presidente E. Svantesson