Decisione (PESC) 2023/160 del Consiglio del 23 gennaio 2023 che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC1.
Il 17 novembre 2022 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione (UNSCR) 2662 (2022), che conferma l’embargo sulle armi nei confronti della Somalia e modifica l’applicazione di deroghe ed esenzioni relative alla consegna di armamenti e materiale connesso alle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a livello nazionale e locale. Tale risoluzione riafferma il divieto di importazione di carbone di legna dalla Somalia e conferma inoltre le restrizioni alla vendita, alla fornitura e al trasferimento di componenti di ordigni esplosivi improvvisati (IED) alla Somalia.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC.
È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2010/231/PESC è così modificata:
1) l’articolo 1 è così modificato:
a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano: a) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere il personale delle Nazioni Unite o dell’utilizzo da parte di tale personale, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM); b) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere la missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS) e i suoi partner strategici o dell’utilizzo da parte di tale missione e di tali partner, operanti unicamente nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana (UA), e in cooperazione e coordinamento con l’ATMIS; c) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere le attività di formazione e di sostegno dell’Unione europea, la Turchia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e gli Stati Uniti d’America, nonché tutte le altre forze statali che operano nell’ambito del piano di transizione per la Somalia o che hanno concluso un accordo sullo status delle forze o un memorandum d’intesa con il governo federale della Somalia ai fini della risoluzione 2662 (2022) delle Nazioni Unite, a condizione che informino il comitato delle sanzioni in merito alla conclusione di tali accordi, o dell’utilizzo da parte di detti attori; d) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari, destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a livello nazionale e locale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo. La fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue: i) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto dell’approvazione preventiva da parte del comitato delle sanzioni, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, e possono essere effettuati in assenza di decisione negativa del comitato delle sanzioni entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di tale notifica da parte della Somalia, degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che forniscono assistenza; ii) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo, sono oggetto di una notifica preventiva al comitato delle sanzioni a fini informativi, conformemente al paragrafo 4 del presente articolo, presentata con cinque giorni lavorativi di anticipo da parte della Somalia, degli Stati membri o delle organizzazioni internazionali, regionali e subregionali che forniscono assistenza; e) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione e da operatori umanitari o dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale; f) alla fornitura, alla vendita o al trasferimento, da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali o subregionali, di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo.» ;
b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. Le autorità somale hanno la responsabilità principale di notificare al comitato delle sanzioni ogni eventuale consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui agli allegati II e III alle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, conformemente al paragrafo 3, lettera d), del presente articolo. Le notifiche contengono gli estremi del fabbricante e del fornitore di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, una descrizione degli armamenti e delle munizioni, inclusi il tipo, i numeri di matricola, il calibro e la quantità, la data e il luogo di consegna proposti, e tutte le informazioni d’interesse sulla prevista unità destinataria o sul luogo di stoccaggio previsto.» ;
c) il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente: «4 bis. La Somalia o lo Stato membro che effettua la fornitura o l’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che fornisce l’assistenza trasmette al comitato delle sanzioni, entro 30 giorni dalla consegna di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, la notifica di avvenuta consegna, in forma di conferma scritta del completamento della stessa, inclusi i numeri di matricola degli armamenti e del materiale connesso di qualsiasi tipo oggetto della consegna, le informazioni relative alla spedizione, la polizza di carico, i manifesti di carico o le distinte dei colli e il luogo specifico di stoccaggio.» ;
d) il paragrafo 4 ter è soppresso;
e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente: «5. Sono vietati la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione per l’uso di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, lettera d), unicamente per lo sviluppo delle istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia, a qualsiasi persona o entità che non presti servizio presso le istituzioni di sicurezza e di polizia della Somalia a cui erano venduti o forniti originariamente oppure allo Stato membro o all’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che effettua la vendita o la fornitura.» ;
2) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. Le misure restrittive di cui all’articolo 3, all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, sono applicate alle persone e alle entità designate dal comitato delle sanzioni: a) che sono impegnate in o sostengono atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità della Somalia, tra i quali atti sono ricompresi, senza esservi limitati: i) la pianificazione, la direzione o l’esecuzione di atti che comportano violenza sessuale e di genere; ii) gli atti che mettono a repentaglio il processo di pace e di riconciliazione in Somalia; iii) gli atti che minacciano con la forza il governo federale della Somalia o l’ATMIS; b) che hanno violato l’embargo sulle armi o le restrizioni relative alla rivendita e al trasferimento di armi o il divieto di fornire la relativa assistenza di cui all’articolo 1; c) che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari alla Somalia, oppure l’accesso o la distribuzione di aiuti umanitari in Somalia; d) che sono capi politici o militari che reclutano o impiegano bambini in conflitti armati in Somalia in violazione del diritto internazionale applicabile; e) che sono responsabili di violazioni del diritto internazionale applicabile in Somalia implicanti attacchi ai civili ivi compresi i bambini e le donne in situazioni di conflitto armato, tra cui uccisioni e menomazioni, violenze sessuali e di genere, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati; f) che sono associate ad Al-Shabaab o ad atti e attività che indicano che una persona o entità è associata ad Al-Shabaab compresi: i) la partecipazione al finanziamento, alla programmazione, all’agevolazione, alla preparazione o all’esecuzione di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Al-Shabaab; ii) la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso ad Al-Shabaab; e iii) il reclutamento per Al-Shabaab o qualsiasi sua cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, o il sostegno in altro modo di atti o attività dello stesso. 2. L’elenco delle persone ed entità interessate figura nell’allegato I.» .
3) l’articolo 4 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 4 bis Conformemente ai punti da 11 a 21 dell’UNSCR 2182 (2014), gli Stati membri possono ispezionare, nelle acque territoriali della Somalia e in alto mare al largo delle sue coste, fino al Mar Arabico e al Golfo Persico inclusi, su iniziativa nazionale o attraverso partenariati navali multinazionali volontari, quali le “Forze marittime congiunte”, in cooperazione con il governo federale della Somalia, navi dirette in Somalia o provenienti da tale paese riguardo alle quali abbiano fondati motivi di ritenere che: a) trasportino carbone di legna dalla Somalia in violazione del divieto concernente il carbone di legna; b) trasportino armi o equipaggiamenti militari direttamente o indirettamente destinati alla Somalia in violazione dell’embargo sulle armi nei confronti della Somalia; c) trasportino armi o equipaggiamenti militari destinati a persone o entità designate dal comitato delle sanzioni; d) trasportino componenti di ordigni esplosivi improvvisati (improvised explosive device – IED) individuati nell’allegato C, parte I, della risoluzione 2662 (2022) delle Nazioni Unite in violazione del divieto relativo ai componenti di IED.» .
4) l’allegato II è sostituito dall’allegato I della presente decisione.
5) l’allegato III è sostituito dall’allegato II della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles