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Decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio del 23 gennaio 2023 relativa a una missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 6 ottobre 2022, in occasione della riunione della Comunità politica europea tenutasi a Praga, la Repubblica d'Armenia e la Repubblica dell'Azerbaigian hanno riaffermato la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite e alla dichiarazione convenuta ad Alma Ata il 21 dicembre 1991, in cui entrambi gli Stati riconoscono reciprocamente l'integrità territoriale e la sovranità rispettive.

In una lettera ricevuta dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), il ministro degli Esteri della Repubblica d'Armenia ha invitato l'Unione a schierare una missione civile in Armenia nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

Il 19 gennaio 2023 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un'eventuale missione civile in ambito PSDC in Armenia. È pertanto opportuno che sia istituita tale missione.

Il comitato politico e di sicurezza (CPS) dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante, il controllo politico sulla missione in ambito PSDC in Armenia, assicurarne la direzione strategica e prendere le decisioni appropriate conformemente all'articolo 38, terzo comma, del trattato sull'Unione europea (TUE).

È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale diretti dall'Unione e alla partecipazione di Stati terzi alla missione.

La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Missione

1. L'Unione istituisce una missione civile dell'Unione europea in Armenia (EUMA) nell'ambito della PSDC.

2. L'EUMA fa parte del contributo dell'Unione, in quanto attore imparziale e credibile, alla creazione di un ambiente sicuro e stabile nelle zone di conflitto dell'Armenia, all'interno del quale il miglioramento della sicurezza umana e la normalizzazione delle relazioni tra l'Armenia e l'Azerbaigian sul terreno consentiranno di compiere ulteriori progressi verso un potenziale accordo di pace.

Art. 2 Mandato

1. L'obiettivo strategico dell'EUMA è contribuire a diminuire il numero di incidenti nelle zone di conflitto e di frontiera dell'Armenia, ridurre il livello dei rischi per la popolazione che vive in tali zone e contribuire in tal modo alla normalizzazione delle relazioni tra l'Armenia e l'Azerbaigian sul terreno.

2. A tal fine, con modalità che confermano la sua credibilità quale attore imparziale, la missione contribuisce al rafforzamento della fiducia tra l'Armenia e l'Azerbaigian:

  1. a) osservando mediante pattugliamenti sistematici e elaborando relazioni sulla situazione sul terreno ed eventuali incidenti connessi al conflitto al fine di garantire una conoscenza approfondita della situazione della sicurezza;

  2. b) contribuendo alla sicurezza umana nelle zone di conflitto, tra l’altro con la raccolta di informazioni attraverso pattugliamenti ad hoc e l'elaborazione di relazioni sulle situazioni in cui, a causa delle conseguenze dirette o indirette del conflitto, la vita e i diritti umani fondamentali siano in pericolo;

  3. c) sulla base delle attività di cui alle lettere a) e b) e mediante la sua presenza permanente e visibile sul terreno, contribuendo a rafforzare la fiducia tra le popolazioni dell'Armenia e dell'Azerbaigian e, ove possibile, tra le autorità di tali paesi, a sostegno della pace e della stabilità nella regione.

3. Il diritto internazionale umanitario, i diritti umani e il principio della parità di genere, la protezione dei civili e le agende nell'ambito della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) su donne, pace e sicurezza, della UNSCR 2250 (2015) in materia di giovani, pace e sicurezza e della UNSCR 1612 (2005) sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati sono pienamente integrati e inseriti in maniera proattiva nella pianificazione strategica e operativa, nelle attività e nell'elaborazione di relazioni della missione.

Art. 3 Catena di comando e struttura

1. In quanto operazione di gestione delle crisi, la missione dispone di una catena di comando unificata.

2. La missione si compone di un comando avente sede in Armenia.

3. La missione è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.

Art. 4 Comandante dell'operazione civile

1. Il direttore esecutivo della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile della missione. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell'operazione civile per la pianificazione e la condotta della missione.

2. Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'alto rappresentante, esercita il comando e il controllo a livello strategico della missione.

3. Il comandante dell'operazione civile garantisce l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capomissione le istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.

4. Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l'alto rappresentante.

5. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato, rispettivamente, alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo del loro personale.

6. Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

7. Se necessario, il comandante dell'operazione civile, i capi delle delegazioni dell'UE in Armenia e Azerbaigian, e il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia («RSUE») si consultano reciprocamente.

Art. 5 Capomissione

1. Il capomissione assume la responsabilità della missione ed esercita il comando e il controllo della stessa a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante dell'operazione civile e agisce conformemente alle sue istruzioni.

2. Il capomissione rappresenta la missione per quanto di sua competenza.

3. Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica della missione, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione della missione. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.

4. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata, rispettivamente, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.

5. Il capomissione assicura un'adeguata visibilità della missione.

Art. 6 Personale

1. Il personale della missione è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.

2. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dai membri del personale distaccato o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.

3. La missione può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra la missione e i membri del personale interessati.

Art. 7 Status della missione e del relativo personale

Lo status della missione e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e conformemente alla procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 8 Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine in conformità dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'alto rappresentante, e di modificare il piano operativo (OPLAN). I poteri di decisione riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio. Le decisioni del CPS relative alla nomina del capomissione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve relazioni dal comandante dell'operazione civile e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro aree di competenza, periodicamente e secondo necessità.

Art. 9 Partecipazione di Stati terzi

1. Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dall'Armenia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione.

2. Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti e obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana della missione.

3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori.

4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi conformemente all'articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.

Art. 10 Sicurezza

1. Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte della missione conformemente all'articolo 4.

2. Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.

3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.

4. Il personale della missione è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.

5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio1.

Art. 11 Capacità di vigilanza

La capacità di vigilanza è attivata per la missione.