Decisione (PESC) 2023/162 del Consiglio del 23 gennaio 2023 relativa a una missione dell'Unione europea in Armenia (EUMA)
Testo vigente
Art. 3 Catena di comando e struttura
1. In quanto operazione di gestione delle crisi, la missione dispone di una catena di comando unificata.
2. La missione si compone di un comando avente sede in Armenia.
3. La missione è strutturata conformemente ai relativi documenti di pianificazione.
Art. 4 Comandante dell'operazione civile
1. Il direttore esecutivo della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante dell'operazione civile della missione. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell'operazione civile per la pianificazione e la condotta della missione.
2. Il comandante dell'operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l'autorità generale dell'alto rappresentante, esercita il comando e il controllo a livello strategico della missione.
3. Il comandante dell'operazione civile garantisce l'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al capomissione le istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l'alto rappresentante.
5. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato, rispettivamente, alle autorità nazionali dello Stato d'origine conformemente alla normativa nazionale, all'istituzione dell'Unione interessata o al servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Tali autorità trasferiscono al comandante dell'operazione civile il controllo operativo del loro personale.
6. Il comandante dell'operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.
7. Se necessario, il comandante dell'operazione civile, i capi delle delegazioni dell'UE in Armenia e Azerbaigian, e il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Caucaso meridionale e la crisi in Georgia («RSUE») si consultano reciprocamente.
Art. 5 Capomissione
1. Il capomissione assume la responsabilità della missione ed esercita il comando e il controllo della stessa a livello di teatro delle operazioni. Il capomissione risponde direttamente al comandante dell'operazione civile e agisce conformemente alle sue istruzioni.
2. Il capomissione rappresenta la missione per quanto di sua competenza.
3. Il capomissione esercita la responsabilità amministrativa e logistica della missione, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione della missione. Il capomissione può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale della missione, sotto la sua responsabilità generale.
4. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale della missione. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata, rispettivamente, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall'istituzione dell'Unione interessata o dal SEAE.
5. Il capomissione assicura un'adeguata visibilità della missione.
Art. 6 Personale
1. Il personale della missione è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell'Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Lo Stato membro, l'istituzione dell'Unione o il SEAE, rispettivamente, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco proposte dai membri del personale distaccato o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.
3. La missione può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.
4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra la missione e i membri del personale interessati.
Art. 7 Status della missione e del relativo personale
Lo status della missione e del relativo personale compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento della missione, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e conformemente alla procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Art. 8 Controllo politico e direzione strategica
1. Il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'alto rappresentante. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a tal fine in conformità dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'alto rappresentante, e di modificare il piano operativo (OPLAN). I poteri di decisione riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione restano attribuite al Consiglio. Le decisioni del CPS relative alla nomina del capomissione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve relazioni dal comandante dell'operazione civile e dal capomissione sulle questioni che rientrano nelle loro aree di competenza, periodicamente e secondo necessità.
Art. 9 Partecipazione di Stati terzi
1. Fatta salva l'autonomia decisionale dell'Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, Stati terzi possono essere invitati a contribuire alla missione, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco dei loro membri del personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dall'Armenia, e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti della missione.
2. Gli Stati terzi che contribuiscono alla missione hanno diritti e obblighi identici a quelli degli Stati membri, in termini di gestione quotidiana della missione.
3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori.
4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi conformemente all'articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono o hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito della missione.
Art. 10 Sicurezza
1. Il comandante dell'operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte della missione conformemente all'articolo 4.
2. Il capomissione è responsabile della sicurezza della missione e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili alla missione, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.
3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.
4. Il personale della missione è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.
5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio1.
Art. 11 Capacità di vigilanza
La capacità di vigilanza è attivata per la missione.
Art. 12 Disposizioni giuridiche
La missione ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l'attuazione della presente decisione.
Art. 13 Disposizioni finanziarie
1.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUMA per il periodo dal 23 gennaio 2023 al 19 febbraio 2025 è pari a 39035890,24 EUR.
L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all’EUMA per il periodo dal 20 febbraio 2025 al 19 febbraio 2027 è pari a 44199520 EUR.
2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all'aggiudicazione di contratti d'appalto da parte della missione è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dalla missione. Con l'approvazione della Commissione la missione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, lo Stato ospitante, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali alla missione.
3. La missione è responsabile dell'esecuzione del suo bilancio. A tal fine la missione firma un accordo con la Commissione. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 3, 4 e 5 e i requisiti operativi della missione.
4. La missione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetta al controllo della stessa, sulle attività finanziarie intraprese nell'ambito del loro accordo.
5. Le spese connesse alla missione sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Art. 14 Strumento per il rafforzamento della fiducia
1. La missione dispone di uno strumento per il rafforzamento della fiducia per individuare e attuare progetti a sostegno del suo compito di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c).
2. Ove opportuno, tale cellula di progetto agevola progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità in settori connessi alla missione e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito.
3. La missione è autorizzata a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni della missione in modo coerente, se il progetto è:
a) previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o
b) integrato nel corso del mandato mediante una modifica della scheda finanziaria su richiesta del capomissione.
4. La missione conclude un accordo con tali Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni della missione nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati. Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni della missione nell'utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.
5. Il CPS approva l'accettazione di un contributo finanziario alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.
Art. 15 Coerenza della risposta dell'Unione e coordinamento
1. L'alto rappresentante garantisce la coerenza nell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di assistenza dell'Unione.
2. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione in Armenia e con il RSUE al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione in Armenia. In particolare, il capomissione riceve orientamento politico dal capo della delegazione dell'Unione in Armenia per quanto riguarda le relazioni con le autorità dell'Armenia e dall'RSUE per quanto riguarda le relazioni tra l'Armenia e l'Azerbaigian.
3. Inoltre, fatta salva la catena di comando, il capomissione tiene informato il capo delegazione in Azerbaigian in merito alle attività della missione e lo consulta su questioni pertinenti per l'Azerbaigian.
4. Il capomissione assicura il coordinamento con altri attori internazionali, ove opportuno.
Art. 16 Comunicazione di informazioni
1. L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze della missione, informazioni classificate dell’UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» prodotte ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE.
2. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'alto rappresentante è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini della missione, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'alto rappresentante e le competenti autorità dello Stato ospitante.
3. L'alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell'UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative alla missione, coperti dall'obbligo del segreto professionale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio2.
4. L'alto rappresentante può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, a persone poste sotto la sua autorità, al comandante dell'operazione civile e al capomissione, in conformità dell'allegato VI, sezione VII, della decisione 2013/488/UE.
Art. 17 Avvio della missione
1. La missione è avviata con decisione del Consiglio alla data raccomandata dal comandante dell'operazione civile della missione, non appena quest'ultima ha raggiunto la sua capacità operativa iniziale.
2. Il nucleo avanzato della missione effettua i preparativi necessari per consentire alla missione di raggiungere la sua capacità operativa iniziale.
Art. 18 Entrata in vigore e durata
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
2. Essa si applica fino al 19 febbraio 2027.
3. Il CPS effettua una valutazione strategica della missione e del suo mandato un anno dopo l'avvio di quest'ultima. Un riesame strategico della missione è effettuato in tempo utile prima della scadenza della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles