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Decisione (PESC) 2023/191 del Consiglio del 27 gennaio 2023 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC1.

Nella risoluzione ES-11/1, adottata il 2 marzo 2022, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deplorato con la massima fermezza l’aggressione della Federazione russa contro l’Ucraina in violazione dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite. Nella risoluzione ES-11/4, adottata il 12 ottobre 2022, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, prendendo atto della dichiarazione del segretario generale delle Nazioni Unite del 29 settembre 2022, in cui ha ricordato che qualsiasi annessione del territorio di uno Stato da parte di un altro Stato ricorrendo alla minaccia o all’uso della forza costituisce una violazione della Carta delle Nazioni Unite nonché dei principi del diritto internazionale, ha condannato l’organizzazione da parte della Federazione russa dei cosiddetti referendum illegali in regioni situate entro i confini dell’Ucraina riconosciuti a livello internazionale, nonché il tentativo di annessione illegale delle regioni ucraine di Donetsk, Kherson, Luhansk e Zaporizhzhia, a seguito dell’organizzazione di tali cosiddetti referendum. Nella sua ordinanza vincolante del 16 marzo 2022 in cui sono indicate misure provvisorie, la Corte internazionale di giustizia ha ordinato alla Federazione russa di sospendere immediatamente le operazioni militari da essa avviate nel territorio dell’Ucraina.

Finché le azioni illegali della Federazione russa continuano a violare il divieto di uso della forza, che è una norma imperativa di diritto internazionale, è opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall’Unione e, se necessario, adottare misure supplementari. Occorre pertanto prorogare la decisione 2014/512/PESC di altri sei mesi.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

All’articolo 9 della decisione 2014/512/PESC, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2023.».

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall