Decisione (UE) 2023/310 del Consiglio del 6 febbraio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito a norma dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, per quanto riguarda l’utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 48, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio1, l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra2 (“’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2021, dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.
A norma dell’articolo 778, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i protocolli e gli allegati di tale accordo costituiscono parte integrante dello stesso. A norma dell’articolo 783, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, dalla data di applicazione provvisoria ‘di tale accordo i riferimenti alla data di entrata in vigore dello stesso sono considerati come riferimenti alla data a decorrere dalla quale l’accordo è stato applicato in via provvisoria.
L’articolo 8, paragrafo 4, lettera c), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione conferisce al comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale («comitato specializzato») il potere di adottare decisioni, comprese le modifiche, e raccomandazioni su qualunque materia nei casi previsti da tale accordo. A norma dell’articolo 10 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, le decisioni adottate da un comitato sono vincolanti per le parti.
A norma dell’articolo SSCI.71, paragrafo 4, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione («protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale»), ai fini dell’attuazione di tale protocollo, il Regno Unito può partecipare al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale e sostenere i relativi costi.
A norma dell’articolo SSCI.4, paragrafo 2, del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale, la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento degli Stati membri e quelli del Regno Unito avviene, previa approvazione del comitato specializzato, attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale. Nella misura in cui sono scambiati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale, i moduli e i documenti devono rispettare le norme che si applicano al sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale.
L’utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale ai fini dell’attuazione del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale sarebbe vantaggioso per gli Stati membri e il Regno Unito, le istituzioni di sicurezza sociale e le persone che si spostano tra l’Unione europea e il Regno Unito, in quanto garantirebbe uno scambio più rapido, accurato e sicuro di informazioni sulla sicurezza sociale nell’ambito del protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale. Il comitato specializzato dovrebbe pertanto adottare una decisione che approvi la trasmissione dei dati attraverso il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato, poiché la decisione prevista vincolerà l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall’articolo 8, paragrafo 1, lettera p), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione figura nel progetto di decisione del comitato specializzato acclusa alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall