Decisione (PESC) 2023/432 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.
L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.
Nelle sue conclusioni del 9 febbraio 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ha inoltre riaffermato che l'Unione è pronta a continuare a rafforzare le sue misure restrittive nei confronti della Russia.
Data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 87 persone e 34 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.
È inoltre opportuno estendere a tre banche recentemente inserite nell'elenco le deroghe al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche che erano applicabili alle banche già inserite nell'elenco nonché consentire il trattamento dei pagamenti da parte della Jewish Claims Conference mediante una di esse.
È inoltre opportuno consentire lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati necessari per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione, attualmente o precedentemente controllata da una specifica entità inserita nell'elenco. Infine, è opportuno consentire lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati necessari per la cessazione di operazioni, contratti o altri accordi con un'entità inserita nell'elenco e prorogare di tre mesi il termine per la deroga al fine di consentire la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà in una persona giuridica, un'entità o un organismo stabiliti nell'Unione detenuti da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inseriti nell'elenco.
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2014/145/PESC è così modificata:
1) all'articolo 2:
a) al paragrafo 10, lettera a), la data «28 febbraio 2023» è sostituita dalla data «31 magio 2023»;
b) al paragrafo 17, il riferimento alle «voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 e 127 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato» è sostituito da un riferimento alle «voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199 e 200 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato»;
c) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «21. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 198,199 e 200 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi con tali entità prima del 25 febbraio 2023 oppure, in relazione all'entità di cui alla voce 198 dell'elenco, alla rubrica “Entità” dell'allegato, per transazioni finalizzate all'erogazione di fondi, da parte della Jewish Claims Conference, a beneficiari nella Federazione russa entro il 26 novembre 2023, indipendentemente da quando sono stati conclusi le operazioni, i contratti o gli altri accordi. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dall'autorizzazione. 22. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità di cui alla voce numero 101 alla rubrica “Entità” dell'allegato oppure la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che: a) tali fondi o risorse economiche sono necessari per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione, attualmente o precedentemente controllata da un'entità inserita in elenco alla voce 82 alla rubrica “Entità” dell'allegato; b) tale cessione o trasferimento siano ultimati entro il 24 luglio 2023; e c) tale cessione o trasferimento siano effettuati sulla base di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con l'entità inserita in elenco alla voce 101, alla rubrica “Entità” dell'allegato, o che coinvolgevano tale entità, prima del 3 giugno 2022. 23. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti all'entità inserita in elenco di cui alla voce 190 alla rubrica “Entità” dell'allegato, o la messa a disposizione di tale entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che tali fondi o risorse economiche sono necessari per porre termine, entro il 26 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi conclusi con l'entità, o che coinvolgevano tale entità, prima del 25 febbraio 2023».
2) l'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall