Decisione (PESC) 2023/433 del Consiglio del 25 febbraio 2023 che modifica la decisione (PESC) 2020/1999 relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la decisione (PESC) 2020/1999 del Consiglio, del 7 dicembre 2020, relativa a misure restrittive contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani1, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 7 dicembre 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/1999.
L’8 dicembre 2020 nella dichiarazione dell’alto rappresentante a nome dell’Unione europea relativa al regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani, l’Unione e i suoi Stati membri hanno ribadito il loro forte impegno a favore della promozione e protezione dei diritti umani in tutto il mondo. Il regime globale di sanzioni dell’UE in materia di diritti umani sottolinea la determinazione dell’Unione a rafforzare il proprio ruolo nella lotta contro gravi violazioni e abusi dei diritti umani in tutto il mondo. Far sì che tutti possano godere dei propri diritti umani è un obiettivo strategico dell’Unione. Il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l’uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani sono valori fondamentali dell’Unione e della sua politica estera e di sicurezza comune.
Il 13 dicembre 2021 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2021/21972, con cui sono stati designati il Wagner Group e tre dei suoi membri coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani in varie parti del mondo.
L’Unione continua a nutrire profonda preoccupazione per le violazioni e gli abusi gravi dei diritti umani, tra cui torture e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti ed esecuzioni e uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie, perpetrati dal Wagner Group, un’entità militare privata non registrata con sede in Russia, in diversi paesi, tra cui in particolare l’Ucraina, la Libia, la Repubblica centrafricana (RCA), il Mali e il Sudan.
Tenuto conto della dimensione internazionale e della gravità delle attività del Wagner Group, nonché del suo impatto destabilizzante nei suddetti paesi, l’Unione ritiene che le azioni del Wagner Group compromettano gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all’articolo 21 del trattato sull’Unione europea, in particolare l’obiettivo di consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell’uomo e i principi del diritto internazionale in conformità del paragrafo 2, lettera b), di tale articolo.
In tale contesto, otto persone e sette entità dovrebbero essere inserite nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto di misure restrittive che figura nell’allegato della decisione (PESC) 2020/1999.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2020/1999,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato della decisione (PESC) 2020/1999 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall