Decisione (UE) 2023/672 della Banca centrale europea del 10 marzo 2023 sulla delega del potere di adottare decisioni relative alle ispezioni in loco e alle indagini sui modelli interni (BCE/2023/5)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE1, in particolare l'articolo 99,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi2, in particolare gli articoli 11 e 12,
visto il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/7)3, in particolare gli articoli 143, 144, 145 e 146,
vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40)4, in particolare l'articolo 4,
Nel quadro dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la Banca centrale europea (BCE) assolve il compito esclusivo di vigilare sugli enti creditizi, al fine di garantire l’applicazione coerente di standard di vigilanza elevati, di promuovere la stabilità finanziaria e di garantire parità di condizioni.
Ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013, la BCE, ai fini dell’assolvimento dei compiti attribuitile dal tale regolamento, può svolgere tutte le necessarie ispezioni in loco presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, di tale regolamento e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata in conformità all’articolo 4, paragrafo 1, lettera g) di tale regolamento.
Ai sensi dell’articolo 99, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, la BCE, in qualità di autorità competente, adotta ogni anno una decisione della BCE su un programma di revisione prudenziale (supervisory examination programme, SEP) (di seguito, una «decisione SEP») che contiene, tra l'altro, il programma di ispezioni presso i locali dell’ente, incluse le succursali e le filiazioni stabilite in altri Stati membri, conformemente agli articoli 52, 119 e 122 della direttiva 2013/36/UE. In particolare, il SEP riguarda le ispezioni in loco aventi ad oggetto il rischio, i controlli dei rischi e la governance di un ente e le ispezioni in loco riguardanti valutazioni approfondite dei modelli interni utilizzati da un ente ai fini del calcolo dei requisiti in materia di fondi propri, in particolare per quanto riguarda le metodologie, l’adeguatezza economica, i rischi, i controlli dei rischi e la governance.
Una decisione SEP può essere modificata nel corso dell’anno per rispondere alle esigenze operative della BCE, ai cambiamenti della situazione dei soggetti vigilati o alle richieste dei soggetti vigilati, nonché per garantire l’efficace svolgimento delle ispezioni programmate. Le modifiche di una decisione SEP devono essere apportate per mezzo di una decisione adottata dalla BCE. Tale decisione di modifica può prevedere l’annullamento di ispezioni approvate, una modifica della portata delle ispezioni programmate o l'inclusione nel SEP di ulteriori ispezioni per tale dato anno. In virtù dell’articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013, la decisione della BCE di effettuare un’ispezione in loco o un’indagine su modelli interni è notificata alla persona giuridica oggetto di ispezione prima dell’inizio dell'ispezione.
Al fine di agevolare il processo decisionale e consentire alla BCE di rispondere efficacemente ai cambiamenti nella situazione dei soggetti vigilati che incidano sullo svolgimento e sulla portata delle ispezioni programmate, è necessaria una decisione di delega in relazione all’adozione di tali decisioni che modificano le decisioni SEP. Tale decisione di delega dovrebbe prevedere casi in cui un’unica decisione delegata includa modifiche a più di un’ispezione programmata. La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che la delega di poteri può essere necessaria per permettere a un’istituzione di adottare un numero considerevole di decisioni per assolvere ai propri compiti. Analogamente, essa ha riconosciuto che la necessità di assicurare la capacità di funzionamento degli organi decisionali corrisponde a un principio connaturato a tutti i sistemi istituzionali5.
La delega di poteri decisionali dovrebbe essere limitata e proporzionata e l'ambito della delega dovrebbe essere chiaramente definito.
Il 24 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Repubblica di Bulgaria6. L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, al fine di assolvere determinati compiti in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro con il quale è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi di tale articolo, la BCE può impartire istruzioni all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. È pertanto opportuno includere tali istruzioni tra gli atti che la BCE può adottare mediante delega ai capi delle unità operative in virtù delle pertinenti disposizioni della presente decisione.
La decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) precisa la procedura da osservare per l'adozione di decisioni di delega in materia di vigilanza e le persone alle quali possono essere delegati poteri decisionali. Tale decisione non incide sull’esercizio da parte della BCE dei propri compiti di vigilanza né pregiudica la competenza del Consiglio di vigilanza a proporre al Consiglio direttivo progetti di decisione completi.
Ove i criteri per l’adozione di una decisione delegata, stabiliti nella presente decisione, non siano soddisfatti, le decisioni dovrebbero essere adottate con la procedura di non obiezione di cui all'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e all'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea7. Inoltre, la procedura di non obiezione dovrebbe essere utilizzata anche qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi in merito al rispetto dei criteri a causa della complessità della valutazione o della delicatezza della questione, nonché qualora l'esito della pertinente valutazione incida direttamente su un’altra decisione e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti.
Le decisioni di vigilanza della BCE possono essere soggette a riesame amministrativo ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e come ulteriormente precisato nella decisione BCE/2014/6 della Banca centrale europea8. In caso di riesame amministrativo, il Consiglio di vigilanza tiene conto del parere della Commissione amministrativa del riesame e sottopone un nuovo progetto di decisione al Consiglio direttivo per l'adozione con procedura di non obiezione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
1) «programma di revisione prudenziale» o «SEP» ha il medesimo significato di cui all’articolo 99, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
2) per «decisione SEP» si intende una decisione della BCE su un programma di revisione prudenziale;
3) per «ispezione in loco» si intende un’ispezione condotta presso i locali commerciali delle persone giuridiche di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e di qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013;
4) per «indagine su modelli interni» si intende un'ispezione in loco in relazione all'uso di modelli interni per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio9 ai fini dell’adozione di una decisione sui modelli interni;
5) per «ispezione» si intende un’ispezione in loco o un’indagine sui modelli interni;
6) per «decisione di vigilanza della BCE» si intende una decisione di vigilanza della BCE secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 26, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
7) per «soggetto vigilato significativo» si intende un soggetto vigilato significativo secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
8) per «soggetto vigilato meno significativo» si intende un soggetto vigilato meno significativo secondo la definizione di cui all’articolo 2, punto 7, del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
9) per «persona giuridica oggetto di ispezione» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti:
a) un ente significativo;
b) un ente meno significativo nei confronti del quale la BCE ha adottato una decisione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) n. 1024/2013, per effetto della quale la BCE esercita direttamente tutti i relativi poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, di tale regolamento;
c) qualsiasi altra persona giuridica di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e qualsiasi altra impresa inclusa nella vigilanza su base consolidata esercitata dalla BCE in qualità di autorità di vigilanza su base consolidata in conformità all'articolo 4, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 1024/2013;
10) per «risorse dell'MVU» si intendono i membri del personale della BCE e delle autorità nazionali competenti che compongono il gruppo per le ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 144 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17);
11) per «decisione relativa alle ispezioni in loco» si intende qualsiasi decisione della BCE che modifica la decisione SEP approvata in relazione a una o più ispezioni in loco programmate;
12) per «decisione relativa alle indagini sui modelli interni» si intende qualsiasi decisione della BCE che modifica la decisione SEP approvata in relazione a una o più indagini sui modelli interni programmate;
13) per «decisione di delega» si intende una decisione di delega secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 2, della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
14) per «decisione delegata» si intende una decisione delegata secondo la definizione di cui all’articolo 3, punto 4, della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40);
15) per «capi delle unità operative» si intendono i capi delle unità operative della BCE ai quali è delegato il potere di adottare decisioni relative alle ispezioni in loco e decisioni relative alle indagini sui modelli interni;
16) per «procedura di non obiezione» si intende la procedura stabilita nell'articolo 26, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1024/2013 e ulteriormente precisata nell'articolo 13 octies della decisione BCE/2004/2;
17) per «decisione negativa» si intende una decisione che estende la portata di un'ispezione in loco programmata o di un’indagine sui modelli interni programmata, a meno che tale decisione non sia adottata su richiesta del soggetto vigilato. Una decisione con disposizioni accessorie come condizioni, obblighi o limitazioni è da considerare una decisione negativa salvo che tali disposizioni accessorie a) garantiscano che il soggetto vigilato risponde ai requisiti del pertinente diritto dell’Unione e siano state convenute per iscritto; o b) si limitino a ribadire uno o più dei requisiti esistenti che il soggetto vigilato deve soddisfare ai sensi del diritto dell’Unione, ovvero richiedano informazioni in merito all’integrazione di uno o più di tali requisiti;
18) per «delicatezza» si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato, può attirare l'attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; ovvero d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di istruzioni proposto.
Art. 2 Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente decisione precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della BCE per l’adozione di decisioni relative alle ispezioni in loco e di decisioni relative alle indagini sui modelli interni.
2. La delega di poteri decisionali non pregiudica la valutazione prudenziale che deve essere effettuata ai fini dell’adozione di decisioni di vigilanza della BCE a seguito dell’ispezione in loco e dell’indagine sui modelli interni.
Art. 3 Delega delle decisioni relative alle ispezioni in loco e delle decisioni relative alle indagini sui modelli interni
1. Ai sensi dell'articolo 4 della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40), il Consiglio direttivo delega ai capi delle unità operative designate dal Comitato esecutivo in conformità all’articolo 5 di tale decisione, il potere di adottare le seguenti decisioni relative a:
a) ispezioni in loco ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013;
b) indagini su modelli interni ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (UE) n. 1024/2013.
2. La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica a:
a) all’adozione di decisioni della BCE;
b) all'adozione da parte della BCE di istruzioni impartite, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013, alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta.
3. Una decisione relativa alle ispezioni in loco di cui al paragrafo 1 è adottata mediante una decisione delegata se sono soddisfatti uno o più criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all’articolo 4.
4. Una decisione relativa alle indagini sui modelli interni di cui al paragrafo 1 è adottata mediante una decisione delegata se sono soddisfatti uno o più criteri per l'adozione di decisioni delegate di cui all’articolo 5.
5. Le decisioni relative alle ispezioni in loco e le decisioni relative alle indagini sui modelli interni non possono essere adottate mediante decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che siano adottate con procedura di non obiezione ovvero qualora la valutazione prudenziale di tali decisioni abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata secondo la procedura di non obiezione.
6. Le decisioni negative relative alle ispezioni in loco e le decisioni negative relative alle indagini sui modelli interni non possono essere adottate con decisione delegata.
Art. 4 Criteri per l'adozione di decisioni delegate relative alle ispezioni in loco
1. Le decisioni relative alle ispezioni in loco sono assunte con decisione delegata solo se appartengono a una o più delle seguenti categorie e se sono soddisfatti uno o più dei pertinenti criteri precisati per tale categoria.
a) Decisioni che annullano ispezioni in loco programmate: tali decisioni sono assunte con decisione delegata qualora l'ispezione in loco programmata non possa essere condotta o ne sia venuta meno la funzione a causa di uno o più dei seguenti motivi: i) un cambiamento dell'organizzazione interna o dell’assetto proprietario della persona giuridica oggetto dell’ispezione che renda impossibile lo svolgimento dell'ispezione in loco; ii) la mancanza di preparazione all’ispezione in loco della persona giuridica oggetto di ispezione nel periodo di tempo programmato, in base alle dichiarazioni della persona giuridica oggetto di ispezione;
b) decisioni che modificano la denominazione delle persone giuridiche incluse nell’ambito delle ispezioni in loco: tali decisioni sono assunte con decisione delegata qualora la decisione specifica debba essere adottata a seguito della comunicazione alla BCE di a) un cambiamento dell’assetto proprietario di una persona giuridica oggetto di ispezione; ovvero b) un cambiamento della denominazione di una persona giuridica oggetto di ispezione;
c) decisioni che riducono la portata delle ispezioni in loco programmate: tali decisioni sono assunte con decisione delegata qualora l’ispezione in loco programmata non possa essere condotta con la portata originariamente programmata per uno o più dei seguenti motivi: i) la mancanza di disponibilità di risorse dell'MVU per svolgere le ispezioni in loco; ii) un cambiamento dell'organizzazione interna o dell’assetto proprietario della persona giuridica oggetto di ispezione che renda impossibile lo svolgimento dell'ispezione in loco; iii) la mancanza di preparazione all'ispezione in loco della persona giuridica oggetto di ispezione nel periodo di tempo programmato, in base alle dichiarazioni della persona giuridica oggetto di ispezione;
d) decisioni che rettificano errori materiali e altre inesattezze evidenti nella decisione SEP: tali decisioni sono assunte con decisione delegata qualora le rettifiche non incidano sulla portata dell'ispezione in loco programmata.
2. I capi delle unità operative valutano l'opportunità di modificare la decisione SEP per le ispezioni in loco, tenendo conto della finalità di vigilanza dell'ispezione in loco, della necessità di uno svolgimento efficace ed efficiente delle ispezioni in loco, della disponibilità di risorse dell'MVU e di eventuali sviluppi pertinenti che incidano sulla persona giuridica oggetto di ispezione.
Art. 5 Criteri per l’adozione di decisioni delegate relative alle indagini sui modelli interni
1. Le decisioni relative alle indagini sui modelli interni sono assunte con decisione delegata solo se appartengono a una o più delle seguenti categorie e se sono soddisfatti uno o più dei pertinenti criteri precisati per tale categoria.
a) Decisioni che annullano indagini sui modelli interni programmate: tali decisioni sono assunte con decisione delegata se la specifica decisione deve essere assunta in conformità a uno dei seguenti atti relativi alla persona giuridica oggetto di ispezione: i) la revoca di una domanda per l'uso iniziale o la modifica sostanziale o l'estensione di modelli interni (di seguito, una «domanda»); ii) la modifica di una domanda; iii) la richiesta di rinvio della decisione su una domanda, ovvero qualora l’indagine sui modelli interni non possa essere condotta a causa della mancata disponibilità di risorse dell'MVU per condurre l'indagine;
b) decisioni che modificano la denominazione delle persone giuridiche incluse nell’ambito delle indagini sui modelli interni: tali decisioni sono adottate con decisione delegata se la decisione specifica deve essere adottata a seguito della comunicazione alla BCE di i) un cambiamento dell’assetto proprietario di una persona giuridica oggetto di ispezione; ovvero ii) un cambiamento della denominazione di una persona giuridica oggetto di ispezione;
c) decisioni che modificano la portata delle indagini sui modelli interni programmate: tali decisioni sono assunte con decisione delegata se la decisione specifica deve essere assunta in conformità alla revoca o alla modifica di una domanda della persona giuridica oggetto di ispezione;
d) decisioni che rettificano errori materiali e altre inesattezze evidenti nella decisione SEP: tali decisioni sono assunte con decisione delegata qualora le rettifiche non incidano sulla portata dell’indagine sui modelli interni programmata.
2. I capi delle unità operative valutano l'opportunità di modificare la decisione SEP per le indagini sui modelli interni tenendo conto della domanda presentata dalla persona giuridica oggetto di ispezione che ha dato avvio alle indagini, della necessità di uno svolgimento efficace ed efficiente delle indagini, della disponibilità di risorse dell'MVU e di eventuali sviluppi pertinenti che incidano sulla persona giuridica oggetto di ispezione.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 marzo 2023 La presidente della BCE Christine Lagarde