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Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 34,

visto il Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi1, e in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6 e l’articolo 33, paragrafo 2,

visto l’Accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo e la Banca centrale europea sulle modalità pratiche dell’esercizio della responsabilità democratica e della supervisione sull’esecuzione dei compiti attribuiti alla BCE nel quadro del meccanismo di vigilanza unico2,

vista la consultazione pubblica e l’analisi effettuata in conformità all’articolo 4, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1024/2013,

vista la proposta del Consiglio di vigilanza e in consultazione con le autorità nazionali competenti,

Il Regolamento (UE) n. 1024/2013 (di seguito il «regolamento sull’MVU») istituisce il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) composto dalla Banca centrale europea (BCE) e dalle autorità nazionali competenti (ANC) degli Stati membri partecipanti.

Nel quadro dell’articolo 6 del regolamento sull’MVU, la BCE ha competenza esclusiva nell’assolvimento dei compiti di vigilanza microprudenziale ad essa attribuiti dall’articolo 4 del medesimo regolamento nei confronti degli enti creditizi insediati negli Stati membri partecipanti. La BCE è responsabile del funzionamento efficace e coerente dell’MVU e dell’esercizio di una sorveglianza sul funzionamento del sistema, sulla base delle competenze e delle procedure stabilite all’articolo 6 del regolamento sull’MVU.

Ove opportuno e fatte salve la competenza e la responsabilità della BCE per i compiti ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU, le ANC hanno il compito di prestare assistenza alla BCE, alle condizioni stabilite dal regolamento sull’MVU e dal presente regolamento, nella preparazione e nell’attuazione di ogni atto inerente ai compiti di cui all’articolo 4 del regolamento sull’MVU in relazione a tutti gli enti creditizi, compresa l’assistenza nelle attività di verifica. A tale scopo, le ANC, nello svolgimento dei compiti menzionati all’articolo 4 del regolamento sull’MVU, dovrebbero seguire le istruzioni impartite dalla BCE.

La BCE, le ANC e le autorità nazionali designate (AND) sono tenute ad assolvere i compiti macroprudenziali di cui all’articolo 5 del regolamento sull’MVU e a seguire le procedure di coordinamento previste da tale norma, dal presente regolamento e dal pertinente diritto dell’Unione, fatto salvo il ruolo dell’Eurosistema e del Comitato europeo per il rischio sistemico.

Nell’ambito dell’MVU, le competenze di vigilanza spettanti alla BCE e alle ANC sono attribuite sulla base della significatività dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione dell’MVU. Il presente regolamento fissa, in particolare, la metodologia specifica per la valutazione di tale significatività, come richiesto dall’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU. La BCE è competente a esercitare la vigilanza diretta sugli enti creditizi, sulle società di partecipazione finanziaria e sulle società di partecipazione finanziaria mista insediati in Stati membri partecipanti e sulle succursali di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti stabilite in Stati membri partecipanti che risultano significativi. Le ANC sono responsabili della vigilanza diretta sui soggetti meno significativi, fatto salvo il potere della BCE di decidere, in casi specifici, di esercitare una vigilanza diretta su tali soggetti, ove ciò sia necessario per l’applicazione coerente degli standard di vigilanza.

Al fine di tenere conto dei recenti sviluppi della normativa dell’Unione nel campo delle sanzioni e della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa al principio di separazione tra la fase di indagine e la fase decisionale, la BCE istituirà un’unità d’indagine indipendente, incaricata di indagare in modo autonomo sulla violazione delle norme e delle decisioni in materia di vigilanza.

L’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU stabilisce che la BCE, in consultazione con le ANC e sulla base di una proposta del Consiglio di vigilanza, è tenuta ad adottare e pubblicare un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche di cooperazione tra la BCE e le ANC nell’ambito dell’MVU.

L’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU stabilisce che la BCE è tenuta a pubblicare, mediante regolamenti e decisioni, le modalità operative dettagliate per l’esecuzione dei compiti ad essa attribuiti da tale regolamento. Il presente regolamento contiene le disposizioni attuative dell’articolo 33, paragrafo 2, relative alla cooperazione tra la BCE e le ANC nell’ambito dell’MVU.

Conseguentemente, il presente regolamento sviluppa e specifica ulteriormente le procedure di cooperazione stabilite dal regolamento sull’MVU tra la BCE e le ANC nell’ambito dell’MVU così come, ove opportuno, con le autorità nazionali designate, assicurando in tal modo un funzionamento efficace e coerente dell’MVU.

La BCE attribuisce notevole importanza alla valutazione approfondita degli enti creditizi, compresa l’analisi del bilancio, che essa è tenuta a effettuare prima dell’assunzione dei propri compiti. Ciò vale per tutti gli Stati membri che entrano a far parte dell’area dell’euro, e dunque dell’MVU, a seguito della data di inizio della vigilanza, in conformità all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU.

Ai fini del corretto funzionamento dell’MVU, è essenziale che vi sia una piena cooperazione tra la BCE e le ANC e che le stesse condividano tutte le informazioni che possono incidere sui rispettivi compiti, in particolare le informazioni di cui si avvalgono le ANC in relazione a procedure che possono incidere sulla sicurezza e la solidità di un soggetto vigilato o sulle procedure di vigilanza in relazione a tali soggetti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Parte I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo

1. Il presente regolamento disciplina tutti i seguenti aspetti:

  1. a) il quadro di cui all’articolo 6, paragrafo 7, del regolamento sull’MVU, segnatamente un quadro per l’organizzazione delle modalità pratiche per l’attuazione dell’articolo 6 del regolamento sull’MVU riguardanti la cooperazione nell’ambito dell’MVU, che comprende:

    1. i) la metodologia specifica per valutare e riesaminare se un soggetto vigilato è classificato come significativo o meno significativo secondo i criteri stabiliti dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU e le misure risultanti da tale valutazione;

    2. ii) la definizione delle procedure, compresi i termini, anche in relazione alla possibilità per le ANC di predisporre progetti di decisione da sottoporre all’attenzione della BCE concernenti le relazioni tra la BCE e le ANC in merito alla vigilanza sui soggetti vigilati significativi;

    3. iii) la definizione delle procedure, compresi i termini, concernenti le relazioni tra la BCE e le ANC in merito alla vigilanza sui soggetti vigilati meno significativi. In particolare, tali procedure impongono alle ANC, a seconda dei casi definiti nel presente regolamento, di:

      notificare alla BCE qualsiasi procedura rilevante di vigilanza,

      valutare ulteriormente, su richiesta della BCE, aspetti specifici della procedura,

      trasmettere alla BCE progetti di decisioni rilevanti in materia di vigilanza, su cui la BCE può esprimere la propria opinione;

  2. b) la cooperazione e lo scambio di informazioni tra la BCE e le ANC nell’ambito dell’MVU riguardo alle procedure relative a soggetti vigilati significativi e soggetti vigilati meno significativi, comprese le procedure comuni applicabili alle autorizzazioni all’accesso all’attività di ente creditizio, alla revoca di tali autorizzazioni e alla valutazione delle acquisizioni e delle cessioni di partecipazioni qualificate;

  3. c) le procedure relative alla cooperazione tra la BCE, le ANC e le AND riguardanti compiti e strumenti macroprudenziali, nel significato di cui all’articolo 5 del regolamento sull’MVU;

  4. d) le procedure relative al funzionamento della cooperazione stretta nel significato di cui all’articolo 7 del regolamento sull’MVU e applicabili tra la BCE, le ANC e le AND;

  5. e) le procedure relative alla cooperazione tra la BCE e le ANC in riferimento agli articoli da 10 a 13 del regolamento sull’MVU, compresi taluni aspetti relativi alle segnalazioni di vigilanza;

  6. f) le procedure relative all’adozione di decisioni di vigilanza nei confronti di soggetti vigilati o di altre persone;

  7. g) il regime linguistico tra la BCE e le ANC e tra la BCE e i soggetti vigilati e altre persone;

  8. h) le procedure applicabili ai poteri sanzionatori della BCE e delle ANC nell’ambito dell’MVU in relazione ai compiti attribuiti alla BCE dal regolamento sull’MVU;

  9. i) le disposizioni transitorie.

2. Il presente regolamento non incide sui compiti in materia di vigilanza che non sono stati attribuiti alla BCE dal regolamento sull’MVU e che, pertanto, restano in capo alle autorità nazionali.

3. Il presente regolamento deve essere interpretato, in particolare, in combinato disposto con la Decisione BCE/2004/23 e con il regolamento interno del Consiglio di vigilanza della Banca centrale europea4, in particolare con riguardo al processo decisionale nell’ambito dell’MVU, compresa la procedura applicabile tra il Consiglio di vigilanza e il Consiglio direttivo per quanto concerne la non obiezione da parte del Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 8, del regolamento sull’MVU e di altri atti giuridici della BCE pertinenti, compresa la Decisione BCE/2014/165.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento, salvo che sia disposto altrimenti, si applicano le definizioni di cui al regolamento sull’MVU, in aggiunta alle seguenti:

  1. 1) per «autorizzazione» si intende un’autorizzazione come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 42, del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio6;

  2. 2) per «succursale» si intende una succursale come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, del Regolamento (UE) n. 575/2013;

  3. 3) per «procedure comuni» si intendono le procedure previste nella parte V in riferimento a un’autorizzazione all’accesso all’attività di ente creditizio, alla revoca di un’autorizzazione allo svolgimento di tale attività e alle decisioni in merito alle partecipazioni qualificate;

  4. 4) per «Stato membro dell’area dell’euro» si intende uno Stato membro la cui moneta è l’euro;

  5. 5) per «gruppo» si intende un gruppo di imprese, di cui almeno una sia un ente creditizio, composto da un’impresa madre e dalle sue filiazioni, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 22 della Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7, compreso qualsiasi sottogruppo;

  6. 6) per «gruppo di vigilanza congiunto» si intende un gruppo di vigilanza incaricato della vigilanza su un soggetto o un gruppo significativo vigilato;

  7. 7) per «soggetto vigilato meno significativo»: si intende sia a) un soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro dell’area dell’euro, sia b) un soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro che sia uno Stato membro partecipante;

  8. 8) per «soggetto vigilato meno significativo in uno Stato membro dell’area dell’euro» si intende un soggetto vigilato insediato in uno Stato membro dell’area dell’euro che non si qualifica come soggetto vigilato significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU;

  9. 9) per «autorità nazionale competente» (ANC) si intende un’autorità nazionale competente come definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento sull’MVU. Tale definizione fa salve le disposizioni di diritto nazionale che attribuiscono taluni compiti di vigilanza a una banca centrale nazionale (BCN) non designata come ANC. In questo caso, la BCN assolve tali compiti nel quadro stabilito dal diritto nazionale e dal presente regolamento. In tal caso, il riferimento a un’ANC contenuto nel presente regolamento si applica, se del caso, alla BCN, in riferimento ai compiti ad essa assegnati dal diritto nazionale;

  10. 10) per «ANC in cooperazione stretta» si intende un’ANC designata da uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta, in conformità alla Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio8;

  11. 11) per «autorità nazionale designata» (AND) si intende un’autorità nazionale designata come definita all’articolo 2, punto 7, del regolamento sull’MVU;

  12. 12) per «AND in cooperazione stretta» si intende un’AND non appartenente all’area dell’euro designata da uno Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta ai fini dell’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 5 del regolamento sull’MVU.

  13. 13) per «Stato membro non appartenente all’area dell’euro» si intende uno Stato membro la cui moneta non è l’euro;

  14. 14) per «impresa madre» si intende un’impresa madre come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

  15. 15) per «Stato membro partecipante in virtù della cooperazione stretta» si intende uno Stato membro non appartenente all’area dell’euro che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE in conformità all’articolo 7 del regolamento sull’MVU;

  16. 16) per «soggetto vigilato significativo» si intende sia a) un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell’area dell’euro, sia b) un soggetto vigilato significativo in uno Stato membro partecipante non appartenente all’area dell’euro;

  17. 17) per «soggetto vigilato significativo in uno Stato membro dell’area dell’euro» si intende un soggetto vigilato insediato in uno Stato membro dell’area dell’euro che si qualifica come soggetto vigilato significativo ai sensi di una decisione della BCE fondata sull’articolo 6, paragrafo 4, o sull’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU;

  18. 18) per «soggetto vigilato significativo in uno Stato membro partecipante non appartenente all’area dell’euro» si intende un soggetto vigilato insediato in uno Stato membro partecipante non appartenente all’area dell’euro che si qualifica come soggetto vigilato significativo ai sensi di una decisione della BCE fondata sull’articolo 6, paragrafo 4, o sull’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU;

  19. 19) per «filiazione» si intende una filiazione così come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 16 del Regolamento (UE) n. 575/2013;

  20. 20) per «soggetto vigilato» si intende uno qualsiasi dei seguenti soggetti: a) un ente creditizio insediato in uno Stato membro partecipante; b) una società di partecipazione finanziaria insediata in uno Stato membro partecipante; c) una società di partecipazione finanziaria mista insediata in uno Stato membro partecipante, purché soddisfi le condizioni di cui al punto 21, lettera b); d) una succursale stabilita in uno Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante. Una controparte centrale (CCP), come definita all’articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio9, che si qualifica come ente creditizio ai sensi della Direttiva 2013/36/UE, è considerata un soggetto vigilato in conformità al regolamento sull’MVU, al presente regolamento e al pertinente diritto dell’Unione, fatta salva la vigilanza sulle CCP da parte delle ANC di riferimento, come stabilito dal Regolamento (UE) n. 648/2012;

  21. 21) per «gruppo vigilato» si intende ciascuno dei seguenti gruppi:

    1. a) un gruppo la cui impresa madre è un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria avente la propria sede principale in uno Stato membro partecipante;

    2. b) un gruppo la cui impresa madre è una società di partecipazione finanziaria mista avente la propria sede principale in uno Stato membro partecipante, a condizione che il coordinatore del conglomerato finanziario, ai sensi della Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio10 sia un’autorità competente in materia di vigilanza degli enti creditizi e sia altresì il coordinatore nella sua funzione di autorità di vigilanza degli enti creditizi;

    3. c) soggetti vigilati aventi ciascuno la propria sede principale nel medesimo Stato membro partecipante, purché permanentemente collegati a un organismo centrale che eserciti la vigilanza sugli stessi alle condizioni di cui all’articolo 10 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e che sia insediato nel medesimo Stato membro partecipante;

  22. 22) per «gruppo vigilato significativo» si intende un gruppo vigilato che si qualifica come gruppo vigilato significativo ai sensi di una decisione della BCE adottata in base all’articolo 6, paragrafo 4 o all’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU;

  23. 23) per «gruppo vigilato meno significativo» si intende un gruppo vigilato che non si qualifica come gruppo vigilato significativo ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, regolamento sull’MVU;

  24. 24) per «procedura di vigilanza della BCE» si intende ogni attività della BCE volta a predisporre l’adozione di una decisione di vigilanza della BCE, comprese le procedure comuni e l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Tutte le procedure di vigilanza della BCE sono soggette alla disciplina di cui alla parte III. La parte III si applica altresì all’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, salvo che sia altrimenti disposto nella parte X;

  25. 25) per «procedura di vigilanza dell’ANC» si intende ogni attività di un’ANC volta a predisporre l’adozione di una decisione di vigilanza da parte di un’ANC nei confronti di uno o più soggetti o gruppi vigilati ovvero a una o più altre persone, compresa l’irrogazione di sanzioni amministrative;

  26. 26) per «decisione di vigilanza della BCE» si intende un atto giuridico adottato dalla BCE nell’esercizio dei compiti e poteri ad essa attribuiti dal regolamento sull’MVU che assume la forma di decisione della BCE, è adottata nei confronti di uno o più soggetti o gruppi vigilati o di una o più altre persone e non costituisce un atto di portata generale;

  27. 27) per «paese terzo» si intende un paese che non è uno Stato membro né uno Stato membro dello Spazio economico europeo;

  28. 28) per «giorno lavorativo» si intende un giorno che non sia un sabato, una domenica né un giorno festivo della BCE, conformemente al calendario applicabile alla BCE11.

Parte II. Organizzazione dell’mvu

Titolo 1. Strutture per la vigilanza sui soggetti vigilati significativi e meno significativi

Capo 1. Vigilanza sui soggetti vigilati significativi

Art. 3 Gruppi di vigilanza congiunti

1. È costituito un gruppo di vigilanza congiunto per la vigilanza su ogni soggetto o gruppo vigilato significativo negli Stati membri partecipanti. Ciascun gruppo di vigilanza congiunto è composto da personale della BCE e delle ANC designato ai sensi dell’articolo 4 e operante sotto il coordinamento di un membro del personale della BCE all’uopo designato (di seguito il «coordinatore del GVC») e di uno o più sub-coordinatori delle ANC, come stabilito nel successivo articolo 6.

2. Fatta salva ogni altra disposizione del presente regolamento, tra i compiti del gruppo di vigilanza congiunto sono compresi, tra l’altro, quelli di seguito indicati:

  1. a) effettuare il processo di revisione e valutazione prudenziale (supervisory review and evaluation process, SREP) di cui all’articolo 97 della Direttiva 2013/36/UE per il soggetto significativo o il gruppo significativo sui quali esercita la propria vigilanza;

  2. b) tenendo conto dello SREP, concorrere alla predisposizione di un programma di revisione prudenziale da proporre al Consiglio di vigilanza comprensivo di un piano di ispezioni in loco, come stabilito all’articolo 99 della Direttiva 2013/36/CE, relativo a tale soggetto o gruppo vigilato;

  3. c) attuare il programma di revisione prudenziale approvato dalla BCE e ogni decisione di vigilanza della BCE in relazione al soggetto significativo o al gruppo significativo sui quali esercita la propria vigilanza;

  4. d) assicurare il coordinamento con il gruppo incaricato delle ispezioni in loco di cui alla parte XI per quanto riguarda l’attuazione del piano di ispezioni in loco;

  5. e) tenere i contatti con le ANC, ove appropriato.

Art. 4 Istituzione e composizione dei gruppi di vigilanza congiunti

1. La BCE è responsabile dell’istituzione e della composizione dei gruppi di vigilanza congiunti. La designazione dei membri del personale delle ANC nei gruppi di vigilanza congiunti è effettuata dalle rispettive ANC in conformità al paragrafo 2.

2. In conformità ai principi di cui all’articolo 6, paragrafo 8, del regolamento sull’MVU, e fatto salvo l’articolo 31, le ANC designano una o più persone del proprio organico quale membro o membri di un gruppo di vigilanza congiunto. Un membro del personale di un’ANC può essere designato a far parte di più gruppi di vigilanza congiunti.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la BCE può richiedere alle ANC di modificare le designazioni effettuate ove ciò risulti opportuno ai fini della composizione di un gruppo di vigilanza congiunto.

4. Qualora più ANC esercitino compiti di vigilanza in uno Stato membro partecipante, o qualora il diritto nazionale di uno Stato membro partecipante attribuisca a una BCN compiti specifici di vigilanza e la BCN non sia un’ANC, le autorità di riferimento coordinano la propria partecipazione all’interno dei gruppi di vigilanza congiunti.

5. La BCE e le ANC si consultano tra loro e si accordano in merito all’utilizzo di risorse dell’ANC in relazione ai gruppi di vigilanza congiunti.

Art. 5 Coinvolgimento dei membri del personale delle BCN degli Stati membri partecipanti

1. Anche le BCN degli Stati membri partecipanti che non sono ANC e che sono coinvolte, ai sensi del proprio diritto nazionale, nella vigilanza prudenziale di un soggetto o di un gruppo vigilato significativo possono designare uno o più membri del proprio organico quali membri di un gruppo di vigilanza congiunto.

2. La BCE è informata di tali designazioni e l’articolo 4 trova applicazione di conseguenza.

3. Qualora membri del personale delle BCN degli Stati membri partecipanti siano designati a far parte di un gruppo di vigilanza congiunto, i riferimenti alle ANC in materia di gruppi di vigilanza congiunti sono interpretati come effettuati anche a tali BCN.

Art. 6 Coordinatore del GVC e sub-coordinatori

1. Il coordinatore del GVC, assistito dai sub-coordinatori delle ANC, come definiti al paragrafo 2, assicurano il coordinamento dei lavori all’interno del gruppo di vigilanza congiunto. A tale scopo, i membri del gruppo di vigilanza congiunto si attengono alle istruzioni del coordinatore del GVC per quanto attiene ai loro compiti nel gruppo di vigilanza congiunto. Sono fatti salvi i compiti e i doveri a essi spettanti nell’ambito delle rispettive ANC.

2. Ogni ANC che designa uno o più membri del proprio personale per far parte di un gruppo di vigilanza congiunto, individua uno di essi quale sub-coordinatore (di seguito il «sub-coordinatore dell’ANC»). I sub-coordinatori delle ANC assistono il coordinatore del GVC per quanto riguarda l’organizzazione e il coordinamento dei compiti all’interno del gruppo di vigilanza congiunto, in particolare per quanto concerne i membri del personale designati dalla stessa ANC quali sub-coordinatori dell’ANC di riferimento. Il sub-coordinatore dell’ANC può impartire istruzioni ai membri del gruppo di vigilanza congiunto designati dalla medesima ANC, a condizione che esse non contrastino con le istruzioni impartite dal coordinatore del GVC.

Capo 2. Vigilanza sui soggetti vigilati meno significativi

Art. 7 Coinvolgimento dei membri del personale di altre ANC in un gruppo di vigilanza di un’ANC

Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento sull’MVU, allorché, in relazione alla vigilanza su soggetti vigilati meno significativi, la BCE ritenga opportuno coinvolgere membri del personale di una o più altre ANC nel gruppo di vigilanza di un’ANC, la BCE ha facoltà di richiedere a quest’ultima di coinvolgere membri del personale di tali altre ANC.

Titolo 2. Vigilanza su base consolidata e partecipazione della bce e delle anc ai collegi delle autorità di vigilanza

Art. 8 Vigilanza su base consolidata

1. La BCE esercita la vigilanza su base consolidata, come previsto all’articolo 111 della Direttiva 2013/36/UE, su enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che sono significativi su base consolidata quando l’impresa madre è un ente impresa madre in uno Stato membro partecipante ovvero un ente impresa madre dell’Unione europea stabilito in uno Stato membro partecipante.

2. L’ANC di riferimento esercita compiti di vigilanza su base consolidata in riferimento a enti creditizi, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista che sono meno significativi su base consolidata.

Art. 9 La BCE quale presidente del collegio delle autorità di vigilanza

1. Quando la BCE è l’autorità di vigilanza su base consolidata, essa presiede il collegio istituito ai sensi dell’articolo 116 della Direttiva 2013/36/UE. Le ANC degli Stati membri partecipanti in cui sono insediate l’impresa madre, le filiazioni e le succursali significative ai sensi dell’articolo 51 della Direttiva 2013/36/UE, ove esistenti, hanno diritto di partecipare al collegio in veste di osservatori.

2. Se non è istituito alcun collegio ai sensi dell’articolo 116 della Direttiva 2013/36/UE e un soggetto vigilato significativo possiede succursali considerate significative in conformità all’articolo 51, paragrafo 1, della Direttiva 2013/36/UE in Stati membri non partecipanti, la BCE istituisce un collegio delle autorità di vigilanza con le autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

Art. 10 La BCE e le ANC quali membri di un collegio delle autorità di vigilanza

Se l’autorità di vigilanza su base consolidata non si trova in uno Stato membro partecipante, la BCE e le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in conformità alle seguenti regole e al pertinente diritto dell’Unione:

  1. a) se i soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti sono tutti soggetti vigilati significativi, la BCE partecipa al collegio delle autorità di vigilanza in qualità di membro, mentre le ANC sono legittimate a parteciparvi in veste di osservatori;

  2. b) se i soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti sono tutti soggetti vigilati meno significativi, le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in veste di membri;

  3. c) se i soggetti vigilati negli Stati membri partecipanti sono sia soggetti vigilati significativi, sia soggetti vigilati meno significativi, la BCE e le ANC partecipano al collegio delle autorità di vigilanza in veste di membri. Le ANC degli Stati membri partecipanti in cui sono insediati i soggetti vigilati significativi sono legittimate a partecipare al collegio delle autorità di vigilanza in veste di osservatori.

Titolo 3. Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi

Capo 1. Procedure per il diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi nell’ambito dell’MVU

Art. 11 Diritto di stabilimento degli enti creditizi nell’ambito dell’MVU

1. Ogni soggetto vigilato significativo che intenda stabilire una succursale all’interno del territorio di un altro Stato membro partecipante notifica la propria intenzione all’ANC dello Stato membro partecipante in cui il soggetto vigilato significativo ha la propria sede principale. Le informazioni sono fornite in conformità ai requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE. L’ANC informa immediatamente la BCE della ricezione di tale notifica.

2. Ogni soggetto vigilato meno significativo che intenda stabilire una succursale all’interno del territorio di un altro Stato membro partecipante, notifica la propria intenzione alla propria ANC in conformità ai requisiti di cui all’articolo 35, paragrafo 2, della Direttiva 2013/36/UE.

3. Se la BCE non adotta una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione della notifica, la succursale di cui al paragrafo 1 può essere stabilita e avviare alla propria attività. La BCE comunica tali informazioni all’ANC dello Stato membro partecipante in cui sarà stabilita la succursale.

4. Se l’ANC dello Stato membro d’origine non adotta una decisione contraria entro due mesi dalla ricezione della notifica, la succursale di cui al paragrafo 2 può essere stabilita e dare avvio alla propria attività. L’ANC comunica tali informazioni alla BCE e all’ANC dello Stato membro partecipante in cui la succursale sarà stabilita.

5. Nel caso di variazioni alle informazioni comunicate ai sensi dei paragrafi 1 e 2, il soggetto vigilato notifica per iscritto tali modifiche all’ANC che ha ricevuto le informazioni iniziali, almeno un mese prima di effettuare le modifiche. Tale ANC informa l’ANC dello Stato membro in cui è stabilita la succursale.