Decisione di esecuzione (UE) 2023/617 della Commissione del 17 marzo 2023 che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1,
1. PROCEDURA
1.1. Apertura di un procedimento antisovvenzioni
Il 31 marzo 2022 la Commissione europea («Commissione») ha ricevuto una denuncia a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 («regolamento di base») presentata dalla Coalition against Unfair Trade in Fatty Acid (Coalizione contro gli scambi commerciali sleali di acidi grassi) («denunciante»).
Il 13 maggio 2022, a seguito delle consultazioni con il governo dell'Indonesia tenutesi il 12 maggio 2022, la Commissione ha avviato un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea («avviso di apertura»)2.
1.2. Procedimento antidumping
Il 30 novembre 2021 la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea3.
Il 19 gennaio 2023, con il regolamento (UE) 2023/1114, la Commissione ha istituito dazi antidumping sulle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia compresi tra il 15,2 % e il 46,4 %.
1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame
L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2020 e il 30 settembre 2021 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).
1.4. Parti interessate
Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità dell'Indonesia, gli importatori e gli utilizzatori noti dell'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.
Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito all'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA
Il prodotto oggetto della presente inchiesta è costituito da acidi grassi con una catena di atomi di carbonio di lunghezza C6, C8, C10, C12, C14, C16 o C18, con un indice di iodio inferiore a 105 g/100 g e un rapporto tra acidi grassi liberi e trigliceridi (grado di scissione) pari almeno al 97 %, comprendenti:
singolo acido grasso (detto anche «frazione pura»), e
miscele contenenti una combinazione di catene di atomi di carbonio di due o più lunghezze («prodotto oggetto dell'inchiesta»).
3. RITIRO DELLA DENUNCIA
Con lettera del 3 ottobre 2022 alla Commissione, il denunciante ha ritirato la denuncia.
Il ritiro di una denuncia antidumping è disciplinato dall'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, in forza del quale «in caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione». Come rilevato dal Tribunale nella sentenza Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio5, le istituzioni dell'Unione dispongono di un ampio potere discrezionale per proseguire o chiudere un'inchiesta a seguito di un ritiro.
Dall'inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe stata contraria all'interesse dell'Unione.
4. CONCLUSIONI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI
La Commissione ha pertanto ritenuto che il procedimento dovesse essere chiuso.
Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni.
Alla Commissione non sono pervenute osservazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione.
La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di acidi grassi originari dell'Indonesia è chiuso.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen