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Decisione (UE) 2023/815 della Banca centrale europea del 28 marzo 2023 che modifica la decisione BCE/2010/4 riguardante la gestione dei prestiti cumulativi bilaterali a favore della Repubblica ellenica (BCE/2023/7)

Testo vigente

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 17 e 21,

l’8 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di adeguare temporaneamente la remunerazione dei depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE) applicata in conformità all’articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31)1 e all’articolo 5 della decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea2. La decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea (BCE/2022/30)3 ha dato attuazione a tale quadro temporaneo fissando la remunerazione di tali depositi al tasso sui depositi presso la banca centrale o all’euro short-term rate (€STR), se inferiore. La decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) non sarà più in vigore dopo il 30 aprile 2023.

Il 6 febbraio 2023 il Consiglio direttivo ha deciso che a decorrere dal 1o maggio 2023 la remunerazione di tali depositi sarà fissata all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base. Tale tasso di remunerazione è allineato al limite massimo alla remunerazione applicabile ai depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro, come specificato nell’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7)4, che sarà anch’esso fissato all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base a decorrere dal 1o maggio 2023.

La decisione BCE/2010/4 contiene una disposizione sulla remunerazione che dovrebbe essere allineata alla remunerazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) al fine di garantire coerenza nella remunerazione di depositi comparabili in tutto l’Eurosistema. A fini di trasparenza e coerenza, è opportuno inserire un riferimento esplicito a tale disposizione nella decisione BCE/2010/4.

Pertanto, è opportuno modificare la decisione BCE/2010/4 di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifica

L’articolo 5 della Decisione BCE/2010/4 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Remunerazione Il conto acceso presso la BCE a nome dei prestatori è remunerato in conformità all’articolo 2, paragrafo 1, della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31)5.

Art. 2 Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Si applica a decorrere dal 1o maggio 2023.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 28 marzo 2023 La presidente della BCE Christine Lagarde