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Decisione (UE) 2023/817 della Banca centrale europea del 5 aprile 2023 che modifica la decisione (UE) 2019/1743 sulla remunerazione di riserve in eccesso e di alcuni depositi (BCE/2019/31) (BCE/2023/9)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, e in particolare gli articoli 17 e 19,

l’8 settembre 2022 il Consiglio direttivo ha deciso di adeguare temporaneamente la remunerazione dei depositi detenuti presso la Banca centrale europea (BCE) applicata in conformità all’articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 della Banca centrale europea (BCE/2019/31)1 e all’articolo 5 della decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea2. La decisione (UE) 2022/1521 della Banca centrale europea (BCE/2022/30)3 ha dato attuazione a tale quadro temporaneo fissando la remunerazione di tali depositi al tasso sui depositi presso la banca centrale o all’euro short-term rate (€STR), se inferiore. La decisione (UE) 2022/1521 (BCE/2022/30) non sarà più in vigore dopo il 30 aprile 2023.

Il 6 febbraio 2023 il Consiglio direttivo ha deciso che a decorrere dal 1o maggio 2023 la remunerazione di tali depositi sarà fissata all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base. Tale tasso di remunerazione è allineato al limite massimo alla remunerazione applicabile ai depositi delle amministrazioni pubbliche detenuti presso le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro, come precisato nell’indirizzo (UE) 2019/671 della Banca centrale europea (BCE/2019/7)4 che sarà anch’esso fissato all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base a decorrere dal 1o maggio 2023.

Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Modifiche

L’articolo 2 della decisione (UE) 2019/1743 (BCE/2019/31) è modificato come segue:

  1. 1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Sono remunerate all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base le partecipazioni nei seguenti conti accesi presso la BCE: a) conti accesi presso la BCE in conformità alla decisione BCE/2003/14 della Banca centrale europea5, alla decisione BCE/2010/4 della Banca centrale europea6, alla decisione BCE/2010/17 della Banca centrale europea7, alla decisione BCE/2010/31 della Banca centrale europea8 e al regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio9; b) altri conti di deposito per il Meccanismo europeo di stabilità e per la European Financial Stability Facility non contemplati alla lettera a). Tuttavia, quando sui relativi conti è necessaria la giacenza di depositi anticipata rispetto alla data nella quale deve essere effettuato il pagamento in conformità alle previsioni legislative o contrattuali applicabili al servizio interessato, per il periodo di giacenza anticipata tali depositi sono remunerati al tasso dello zero per cento oppure all’euro short-term rate (€STR), se superiore.

  2. 2. il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il tasso di cui al paragrafo 1 si applica anche al conto dedicato acceso presso la BCE in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, della decisione di esecuzione della Commissione, del 14 aprile 2021, che stabilisce le disposizioni necessarie per la gestione delle operazioni di assunzione di prestiti ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio e per le operazioni di concessione di prestiti relative ai prestiti concessi in conformità all’articolo 15 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio10 e utilizzati ai fini delle giacenze monetarie prudenziali in relazione a: a) NextGenerationEU (“NGEU”); b) lo strumento per fornire sostegno all’Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria+)11; c) qualsiasi altro programma di finanziamento dell’Unione europea che la BCE e la Commissione possano convenire di includere. Tuttavia, un importo aggregato dei depositi detenuti in tale conto dedicato non superiore a 20 miliardi di euro è remunerato allo zero per cento o all’euro short-term rate (€STR) meno 20 punti base, se superiore.

Art. 2 Entrata in vigore

1. La presente decisione entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2. Si applica a decorrere dal 1o maggio 2023.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 5 aprile 2023 La presidente della BCE Christine Lagarde