Decisione (UE) 2023/1052 del Consiglio del 22 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone riguardo all’adozione del regolamento interno del comitato misto
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone1 («accordo») è stato approvato a nome dell’Unione con decisione (UE) 2021/112 del Consiglio2, ed è entrato in vigore il 30 giugno 2021.
L’articolo 11, paragrafo 1, dell’accordo prevede l’istituzione di un comitato misto delle parti ai fini dell’effettiva attuazione dell’accordo.
A norma dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato misto elabora e adotta il proprio regolamento interno.
La Commissione e il ministero degli Affari esteri del Giappone hanno collaborato alla redazione del progetto di regolamento interno.
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto in relazione all’adozione del regolamento interno del comitato misto, poiché tale regolamento interno vincolerà l’Unione.
La posizione dell’Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato misto istituito a norma dell’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile tra l’Unione europea e il Giappone, nella sua prima riunione, riguardo all’adozione del proprio regolamento interno si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.
2. Il rappresentante dell’Unione in seno al comitato misto può concordare modifiche marginali del progetto di decisione del comitato misto senza un’ulteriore decisione del Consiglio.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023 Per il Consiglio Il presidente E. Busch