ALLEGATO I
Testo vigente
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE,
visto l’articolo 72 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale1, a norma del quale la commissione amministrativa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
visti il titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 e gli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009,
Gli Stati membri sono stati colpiti in modo inaspettato dalle conseguenze della crisi causata dall’epidemia di COVID-19. Molti di essi hanno adottato misure di distanziamento sociale, tra cui il confinamento, che hanno portato all’aumento delle attività in telelavoro, con l’obiettivo di contenere la diffusione della pandemia di COVID-19 e di tutelare la salute pubblica.
Inoltre la crisi ha messo ulteriormente a dura prova le risorse delle istituzioni competenti, compromettendo in modo significativo le procedure di lavoro abituali nelle istituzioni pertinenti degli Stati membri e generando una situazione eccezionale in cui il normale funzionamento delle procedure, comprese quelle di rimborso, non è stato possibile.
L’aumento delle attività di telelavoro è stato probabilmente fonte di preoccupazione per i lavoratori che risiedevano in uno Stato membro e lavoravano esclusivamente in un altro, nonché per i lavoratori che svolgevano un’attività in due o più Stati membri. Pertanto, alla luce delle circostanze eccezionali menzionate, è stato necessario determinare in che modo sarebbero state applicate le disposizioni dei regolamenti relativi al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Le circostanze sono state tali da rendere pertinente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale la forza maggiore può essere invocata qualora l’inosservanza degli obblighi giuridici derivi da circostanze estranee, anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate nonostante ogni possibile diligenza (cfr. sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1995, Perrotta, C-391/93, ECLI:EU:C:1995:240).
Pertanto il 17 giugno 2020 i membri della commissione amministrativa hanno approvato la nota di orientamento sulla pandemia di COVID-19, integrata dalla nota sull’interpretazione dell’applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 e degli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 durante la pandemia di COVID-192. Le rispettive note stabiliscono che i cambiamenti avvenuti a causa della pandemia di COVID-19 riguardanti gli aspetti presi in considerazione per la determinazione della legislazione applicabile non dovrebbero influire sulla determinazione stessa.
Contestualmente all’accordo riguardante la nota di orientamento sulla pandemia di COVID-19, la commissione amministrativa ha deciso di non pubblicare tali orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per garantire flessibilità e prorogare le scadenze alla luce delle difficoltà riscontrate durante la pandemia.
La nota di orientamento sulla pandemia di COVID-19 includeva orientamenti sulla legislazione applicabile al telelavoro, raccomandando che l’esercizio di un’attività in telelavoro in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di occupazione competente («abituale») per via della pandemia di COVID-19 non determinasse un cambiamento della legislazione applicabile. L’applicazione di tale nota è stata inizialmente prevista fino al 31 dicembre 20203 e successivamente prorogata dai membri della commissione amministrativa per il protrarsi dei motivi di forza maggiore dapprima fino al 30 giugno 20214 e in seguito fino al 31 dicembre 20215. Una versione riveduta della nota di orientamento sulla pandemia di COVID-19 è stata applicata a partire dal 25 novembre 2021 fino alla fine dell’ultima proroga concessa fino al 30 giugno 20226. In questa versione riveduta sono state soppresse alcune parti del testo, elencate alla fine della nota di orientamento sulla pandemia di COVID-19 nell’allegato I.
Come detto in precedenza, durante la pandemia il telelavoro è notevolmente aumentato, consentendo a categorie di professioni e di imprese di esercitare la propria attività, e in una certa misura ha continuato a costituire una modalità di lavoro. Ciononostante, la commissione amministrativa ha convenuto che a partire dal 1o luglio 2022 non sussistessero più cause di forza maggiore. È stato pertanto necessario valutare in che modo dovesse essere interpretato il quadro giuridico attuale e verificare se esso fosse idoneo ai fini di un maggiore ricorso al telelavoro o al lavoro ibrido (ossia una combinazione tra il telelavoro e il lavoro svolto presso i locali del datore di lavoro) in condizioni di lavoro normali non legate alla pandemia. Di conseguenza, nel giugno 2022 la commissione amministrativa ha adottato una nota orientativa sul telelavoro7, con l’obiettivo di interpretare il quadro giuridico vigente con riferimento alla situazione particolare del telelavoro, che potrebbe richiedere un approccio piuttosto flessibile per conseguire gli obiettivi generali di cui al titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004.
Poiché tale interpretazione del quadro giuridico vigente potrebbe condurre a risultati diversi da quelli previsti nella nota di orientamento sulla pandemia di COVID-19 concordata in precedenza, in considerazione delle circostanze eccezionali allora esistenti, è stato deciso che potrebbe essere utile prevedere un periodo di transizione durante il quale la legislazione applicabile rimarrebbe invariata. Tale periodo di transizione, inizialmente previsto fino al 31 dicembre 2022 e poi prorogato fino al 30 giugno 20238, era necessario per non creare difficoltà alle persone e alle imprese interessate, in particolare nel contesto della libera circolazione dei lavoratori.
Durante il periodo di transizione sono emerse alcune opinioni divergenti riguardo alla sua interpretazione. In seguito alle discussioni tenutesi durante le riunioni della commissione amministrativa, si è deciso che il periodo di transizione avrebbe riguardato sia i casi in corso precedenti al 1o luglio 2022 sia quelli successivi a tale data, per il periodo fino al 30 giugno 2023.
Al contempo, la commissione amministrativa ha istituito, durante il periodo di transizione, un gruppo ad hoc per esaminare il tema del telelavoro e approfondire, tra l’altro, la questione riguardante l’interpretazione degli articoli 12, 13 e 16 del regolamento (CE) n. 883/2004. Sulla base della relazione presentata dal gruppo ad hoc sul telelavoro nel marzo 2023, la commissione amministrativa ha deciso che fosse necessario per il futuro modificare il testo della nota orientativa sul telelavoro. Pertanto nel giugno 2023 la commissione amministrativa ha adottato una nuova nota orientativa sul telelavoro applicabile dal 1o luglio 20239, che riflette i risultati dei lavori svolti dal gruppo ad hoc e fornisce opportuni chiarimenti sul periodo di transizione compreso tra il 1o luglio 2022 e il 30 giugno 2023 previsto dalla precedente nota orientativa.
I cittadini e i datori di lavoro non hanno accesso ai documenti interni della commissione amministrativa e possono solo fare riferimento alle informazioni presenti sui siti web delle istituzioni competenti, con la possibilità che prima o poi le informazioni vengano rimosse.
Al fine di agevolare l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, di garantire il principio della trasparenza e l’accessibilità alle informazioni da parte dei cittadini e di assicurare la certezza del diritto in caso di conflitto sulla questione della legislazione da applicare, in considerazione delle circostanze eccezionali allora esistenti, nonché di consentire che i documenti siano reperibili in futuro, risulta necessario adottare la presente decisione.
Pertanto la commissione amministrativa decide di pubblicare la nota di orientamento sulla pandemia di COVID-19 (AC 074/20REV3) e la nota sull’interpretazione dell’applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 e degli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 durante la pandemia di COVID-19 (AC 075/20), che fornisce inoltre un’interpretazione adeguata della nota di orientamento sulla pandemia di COVID-19 per quanto riguarda la sua applicazione nel tempo, nonché la nota orientativa sul telelavoro applicabile per il periodo compreso tra il 1o luglio 2022 e il 30 giugno 2023 (AC 125/22REV3) e la nota orientativa sul telelavoro applicabile dal 1o luglio 2023 (AC 137/23),
DECIDE:
1. I documenti seguenti sono pubblicati come allegati della presente decisione:
a. la nota di orientamento sulla pandemia di COVID-19 applicabile per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2020 e il 30 giugno 2022 (AC 074/20REV3), come allegato I;
b. la nota sull'interpretazione dell'applicazione del titolo II del regolamento (CE) n. 883/2004 e degli articoli 67 e 70 del regolamento (CE) n. 987/2009 durante la pandemia di COVID-19 (AC 075/20), come allegato II;
c. la nota orientativa sul telelavoro applicabile per il periodo compreso tra il 1o luglio 2022 e il 30 giugno 2023 (AC 125/22REV3), come allegato III, e
d. la nota orientativa sul telelavoro applicabile dal 1o luglio 2023 (AC 137/23), come allegato IV.
2. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa si applica a decorrere dalla data di pubblicazione.
La presidente della commissione amministrativa Christina Janzon