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Decisione (PESC) 2023/1218 del Consiglio del 23 giugno 2023 che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 17 marzo 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/145/PESC1.

L'Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina.

Nelle conclusioni del 23 marzo 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite. Il Consiglio europeo ha inoltre ribadito che l'Unione resta determinata a mantenere e aumentare la pressione collettiva esercitata sulla Russia, anche tramite eventuali ulteriori misure restrittive. Il Consiglio europeo ha altresì sottolineato l'importanza e l'urgenza di intensificare gli sforzi volti a garantire l'effettiva attuazione delle sanzioni a livello europeo e nazionale e la sua ferma determinazione a prevenirne e contrastarne efficacemente l'elusione nei paesi terzi o da parte di questi ultimi. Ha invitato il Consiglio e la Commissione a rafforzare tutti gli strumenti di esecuzione necessari e a sviluppare, insieme agli Stati membri, un approccio pienamente coordinato a tal fine.

il consiglio ritiene che eludere le misure restrittive adottate dall'Unione in risposta alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, o vanificare significativamente in altro modo tali misure restrittive anche da parte di operatori di paesi terzi non vincolati da tali misure che in tale modo contribuiscono alla capacità bellica della Russia, possa compromettere la finalità e l'efficacia di tali misure restrittive. Gli indicatori di casi che vanificano le misure restrittive dell’Unione possono includere, fra l'altro: il fatto che l'attività principale di un operatore di un paese terzo consista nell'acquisto di beni soggetti a restrizioni nell'Unione che raggiungono la Russia, il coinvolgimento di persone o entità russe in qualsiasi fase; la recente costituzione di una compagnia per scopi connessi a far giungere beni soggetti a restrizioni in Russia, o un incremento repentino del fatturato di un operatore di un paese terzo coinvolto in tali attività.

Il Consiglio ha inoltre considerato che la guerra dell'informazione costituisce uno strumento fondamentale attraverso il quale la Russia attua la guerra di aggressione contro l’Ucraina e commette gravi violazioni del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite. Le imprese del settore informatico che forniscono tecnologie e software critici alla comunità di intelligence russa sono titolari di una licenza rilasciata dal servizio federale di sicurezza della Federazione russa (FSB), che consente loro di lavorare con informazioni del livello di sicurezza russo di «segreto di Stato». Inoltre, tali società sono spesso titolari di una speciale licenza di «armi e attrezzature militari» rilasciata dal ministero russo dell'Industria e del commercio. Il Consiglio ritiene pertanto che i criteri di designazione debbano essere ampliati al fine di includere le persone giuridiche, le entità o gli organismi che operano nel settore informatico russo e sono in possesso di una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato dell’FSB (FSB Center for Licensing, Certification, and Protection of State Secrets) o di una licenza di «armi e attrezzature militari» rilasciata dal ministero russo dell'Industria e del commercio.

Inoltre, data la gravità della situazione, il Consiglio ritiene che 70 persone e 30 entità responsabili di azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina debbano essere aggiunte all'elenco delle persone, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive che figura nell'allegato della decisione 2014/145/PESC.

È opportuno estendere a due istituti finanziari recentemente inseriti in elenco una deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, che era applicabile agli istituti finanziari precedentemente inseriti in elenco ai sensi della decisione (PESC) 2014/14. È inoltre opportuno introdurre un'ulteriore deroga al congelamento dei beni e al divieto di mettere fondi e risorse economiche a disposizione di determinate entità inserite in elenco per consentire il disinvestimento da società russe e la cessione di determinati tipi di titoli detenuti presso specifiche entità inserite in elenco. È altresì opportuno introdurre una deroga che consenta l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che elimini il controllo esercitato da una persona inserita in elenco sulle attività di un'entità dell'Unione non inserita in elenco posseduta o controllata dalla persona inserita in elenco e che garantisca che quest'ultima non ne tragga alcun beneficio, consentendo in tale modo a detta entità di proseguire le sue attività commerciali. Al fine di salvaguardare la sicurezza marittima, è opportuno introdurre un'esenzione dal congelamento dei beni e dal divieto di mettere a disposizione fondi e risorse economiche, così da consentire la prestazione di servizi di pilotaggio in circostanze specifiche.

È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare determinate misure.

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/145/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2014/145/PESC è così modificata:

  1. 1) l'articolo 1 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) delle persone fisiche: i) che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione, o delle decisioni 2014/386/PESC2 2014/512/PESC3 o (PESC) 2022/2664 del Consiglio, ovvero dei regolamenti (UE) n. 269/20145, (UE) n. 692/20146, (UE) n. 833/20147 o (UE) 2022/2638 del Consiglio; o ii) che vanificano significativamente tali disposizioni in altro modo,

    2. b) al paragrafo 1, la formulazione «e delle persone fisiche ad essi associate elencate nell’allegato.» è sostituita dalla seguente: «e delle persone fisiche ad essi associate o delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), elencati nell'allegato.»;

  2. 2) l'articolo 2 è così modificato:

    1. a) al paragrafo 1 la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) persone fisiche o giuridiche, entità o organismi: i) che agevolano le violazioni del divieto di elusione delle disposizioni della presente decisione, o delle decisioni 2014/386/PESC, 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266 del Consiglio, ovvero dei regolamenti (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014, (UE) n. 833/2014 o (UE) 2022/263 del Consiglio; o» ii) che vanificano significativamente tali disposizioni in altro modo; o

    2. b) al paragrafo 1 è aggiunta la lettera seguente: «i) persone giuridiche, entità o organismi che operano nel settore informatico russo con una licenza rilasciata dal Centro per la concessione di licenze, la certificazione e la protezione dei segreti di Stato del Servizio federale di sicurezza russo (FSB) o con una licenza di "armi e attrezzature militari" rilasciata dal ministero russo dell'Industria e del commercio,»;

    3. c) il primo comma del paragrafo 17 è sostituito dal seguente: «17. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214 e 215 sotto la rubrica "Entità" dell'allegato o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per l'acquisto, l'importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti.» ;

    4. d) il paragrafo 22 è sostituito dal paragrafo seguente: «22. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti dello Stato membro possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alle entità di cui alle voci 82 e 101 dell’elenco, alla rubrica "Entità" dell'allegato I, o la messa a disposizione di tali entità di taluni fondi o risorse economiche, dopo aver accertato che: a) tali fondi o risorse economiche sono necessari per la cessione o il trasferimento di titoli da parte di un'entità stabilita nell'Unione controllata attualmente o precedentemente dall'entità di cui alla voce 82 dell’elenco alla rubrica " Entità" dell'allegato I; b) tale cessione o trasferimento è completato entro il 31 dicembre 2023; e c) tale cessione o trasferimento è svolto sulla base di operazioni, contratti o altri accordi conclusi con le entità di cui alle voci 82 e 101 dell’elenco, alla rubrica "Entità" dell'allegato I, prima del 3 giugno 2022.» ;

    5. e) sono aggiunti i paragrafi seguenti: «24. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti alla persona fisica di cui alla voce 695 sotto la rubrica "Persone" dell'allegato o la messa a disposizione di tale persona fisica o di un'entità di sua proprietà di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per il completamento delle operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 agosto 2023, di un'impresa in partecipazione o di un analogo dispositivo giuridico costituito in Russia con la persona fisica o l'entità di sua proprietà prima del 28 febbraio 2022. 25. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare la conversione entro il 24 dicembre 2023, da parte di cittadini o residenti di uno Stato membro o di un'entità stabilita nell'Unione, di ricevute di un depositario con titolo sottostante russo detenute presso l'entità di cui alla voce 101 sotto la rubrica "Entità" dell'allegato ai fini della vendita del titolo sottostante, nonché la messa a disposizione di fondi connessi alla conversione della ricevuta di un depositario e alla vendita del titolo sottostante direttamente o indirettamente a tale entità in Russia, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che: a) la ricevuta di un depositario era emessa prima del 3 giugno 2022; b) la relativa richiesta di autorizzazione è presentata entro il 24 settembre 2023; c) il titolare della ricevuta di un depositario è in grado di dimostrare che tale conversione è necessaria per la vendita del titolo sottostante; d) la vendita del titolo sottostante è compatibile col divieto di cui alla decisione 2014/512/PESC, compresi gli articoli 1 e 1 quinquies; e) nessun fondo sarà messo a disposizione di qualsiasi altra entità inserita nell'elenco di cui all'allegato. 26. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti, posseduti, detenuti o controllati da una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo di cui all'allegato, o la prestazione di servizi a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, alle condizioni che ritengono appropriate e dopo aver accertato che ciò è strettamente necessario per l'istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che: a) elimini il controllo da parte della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui all'allegato sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti conformemente al diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e b) garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo presente nell'elenco. 27. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano ai fondi o alle risorse economiche necessari per la prestazione di servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima alle navi in passaggio inoffensivo ai sensi del diritto internazionale.» ;

  3. 3) l'allegato della decisione 2014/145/PESC è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Roswall