Decisione (PESC) 2023/1344 del Consiglio del 26 giugno 2023 a sostegno del potenziamento dell’efficacia operativa dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia dell’UE»).
La strategia dell’UE sottolinea il ruolo cruciale della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione («CWC») e dell’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche («OPCW») per liberare il mondo dalle armi chimiche. Nell’ambito della strategia dell’UE, l’Unione si è impegnata ad adoperarsi per l’adesione universale ai principali trattati e accordi in materia di disarmo e non proliferazione, tra i quali la CWC.
Dal 2004 l’UE sostiene le attività dell’OPCW mediante le decisioni 2009/569/PESC1; 2012/166/PESC2; (PESC) 2015/2593; (PESC) 2019/5384; (PESC) 2021/10265 e (PESC) 2021/2073 del Consiglio6 e le azioni comuni 2004/797/PESC7, 2005/913/PESC8 e 2007/185/PESC del Consiglio9.
È necessaria la prestazione costante da parte dell’Unione di assistenza intensiva e mirata all’OPCW nel contesto dell’attuazione pratica del capitolo III della strategia dell’UE. In particolare, sono necessarie ulteriori attività per potenziare l’efficacia operativa dell’OPCW e la capacità degli Stati parte della CWC di adempiere ai loro obblighi. È pertanto opportuno che l’Unione adotti la presente decisione al fine di fornire tale assistenza.
Il segretariato tecnico dell’OPCW dovrebbe essere incaricato dell’esecuzione tecnica delle attività da realizzare a norma della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. In vista dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, l’UE sostiene l’attuazione e l’universalizzazione della convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione (“CWC») attraverso un’azione operativa.
2. L’azione di cui al paragrafo 1 ha gli obiettivi seguenti:
a) verificare l’eliminazione delle scorte di armi chimiche e degli impianti di produzione, in funzione delle misure di verifica contenute nella CWC;
b) prevenire la ricomparsa e ridurre la minaccia rappresentata dall’uso di armi chimiche;
c) rispondere in modo efficace e credibile all’uso e al presunto uso di armi chimiche;
d) assicurare la preparazione tramite la fornitura di assistenza e protezione contro le armi chimiche, il loro uso, o la minaccia di uso, in conformità delle disposizioni dell’articolo X della CWC;
e) promuovere gli usi pacifici della chimica nello sviluppo economico e tecnologico mediante la cooperazione internazionale nel settore delle attività chimiche per gli scopi non vietati dalla CWC;
f) adoperarsi per l’adesione universale alla CWC; e
g) garantire che l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (‘OPCW‘) continui a rispondere allo scopo di gestire le sfide e le opportunità generate dai progressi scientifici e tecnologici.
3. L’azione di cui al paragrafo 1 è esposta in dettaglio nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’esecuzione tecnica dell’azione di cui all’articolo 1 è affidata al segretariato tecnico dell’OPCW.
3. L’OPCW svolge il compito di cui al paragrafo 2 sotto la supervisione dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con l’OPCW.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione di cui all’articolo 1 è pari a 5350000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1. A tal fine essa conclude un accordo di contributo con l’OPCW. L’accordo di contributo prevede che l’OPCW assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile a decorrere dall’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo.
Art. 4
1. L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche dell’OPCW. Le relazioni dell’alto rappresentante formano la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dell’azione di cui all’articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 41 mesi dopo la conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se non è stato concluso alcun accordo entro tale termine.
Fatto a Lussemburgo, il 26 giugno 2023 Per il Consiglio Il presidente J. Borrell Fontelles