Decisione (UE) 2023/1409 della Commissione del 4 luglio 2023 che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l’eccedenza dell’Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
vista la decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni1, in particolare l’articolo 4,
L’Unione ha concluso l’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L’emendamento di Doha ha istituito un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020.
Conformemente all’articolo 4 della decisione (UE) 2015/1339, tutte le unità di quantità assegnate rilasciate per il secondo periodo di impegno disponibili nel registro dell’Unione dopo che quest’ultima ha assolto al suo obbligo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2 e una volta effettuati eventuali trasferimenti di unità di quantità assegnate ai sensi degli atti di esecuzione adottati in base all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013 («eccedenza dell’Unione») saranno restituite agli Stati membri alla fine del secondo periodo di impegno.
Dopo aver trasferito la quota di proventi applicabile al Fondo di adattamento, nel registro dell’Unione permane un’eccedenza netta dell’Unione pari a 2215147885 unità di quantità assegnate. Tali unità dovrebbero essere restituite agli Stati membri e al Regno Unito3 conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1339.
La Commissione dovrebbe ordinare all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire le unità agli Stati membri e al Regno Unito,
DECIDE:
Art. unico
La Commissione ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire ai conti di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito le unità di quantità assegnate di cui all’allegato.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023 Per la Commissione Frans Timmermans Vicepresidente esecutivo