Decisione di esecuzione (UE) 2023/1424 della Commissione del 5 luglio 2023 che non rinnova l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 4, primo comma, punto b),
L’acroleina è stata iscritta nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. A norma dell’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, l’acroleina era pertanto considerata approvata fino al 31 agosto 2020, ai sensi del medesimo regolamento, e soggetta ai requisiti di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.
Il 28 febbraio 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 (la «domanda»), in conformità all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 sarebbe dovuta scadere il 31 agosto 2020.
A norma della decisione di esecuzione della Commissione (UE) 2020/10373, la data di scadenza dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 è stata posticipata al 28 febbraio 2023, al fine di concedere tempo sufficiente a consentire l’esame della domanda. Tale scadenza è stata nuovamente rinviata al 28 febbraio 2025 con decisione di esecuzione (UE) 2022/14864 della Commissione.
Il 6 ottobre 2022 l’autorità di valutazione competente ha tuttavia comunicato all’Agenzia e alla Commissione che il richiedente aveva ritirato la domanda di rinnovo dell’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12. Di conseguenza, poiché non è stato stabilito che l’acroleina soddisfa ancora le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, è opportuno non rinnovare l’approvazione dell’acroleina ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’approvazione dell’acroleina come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 12 non è rinnovata.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen