Decisione (PESC) 2023/1439 del Consiglio del 10 luglio 2023 che modifica la decisione (PESC) 2015/1333 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 31 luglio 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2015/13331 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia.
Con la risoluzione 2292 (2016) il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSC") ha autorizzato gli Stati, che agiscano sia a livello nazionale o attraverso organizzazioni regionali, a ispezionare in alto mare al largo delle coste libiche le imbarcazioni sulle quali abbiano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia, e ha deciso che gli Stati, informati della scoperta, nel corso di tali ispezioni, di prodotti vietati dall'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia, sequestrino e smaltiscano tali prodotti.
La decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio2 prevede che il compito centrale dell'operazione navale dell'Unione EUNAVFOR MED IRINI sia di contribuire all'attuazione dell’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite nei confronti della Libia.
A tal fine, l'articolo 2, paragrafo 3, della decisione (PESC) 2020/472 dispone che, in conformità delle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR), in particolare dell'UNSCR 2292 (2016), e in funzione delle esigenze, EUNAVFOR MED IRINI debba svolgere ispezioni, nel teatro dell'operazione convenuto, in alto mare al largo delle coste libiche, sulle imbarcazioni dirette in Libia o provenienti da tale paese laddove vi siano fondati motivi di ritenere che trasportino armi o materiale connesso da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in violazione dell'embargo sulle armi imposto nei confronti della Libia e che EUNAVFOR MED IRINI effettui gli interventi opportuni per sequestrare e smaltire tali prodotti.
Inoltre, l'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/472 prevede che, in considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI possa deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati, anche mediante deposito, distruzione o trasferimento a uno Stato membro o a terzi. Prevede inoltre che lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati possa svolgersi con l'assistenza di uno Stato membro, il quale si impegna a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati nell'ambito del diritto e delle procedure applicabili.
È pertanto opportuno introdurre pertinenti disposizioni per prevedere che tale Stato membro sia tenuto ad adottare le misure necessarie per facilitare lo smaltimento, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, di armi e materiale connesso sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare conformemente al suo mandato.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2015/1333,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Nella decisione (PESC) 2015/1333 è inserito l’articolo seguente: «Articolo 5 bis 1. Conformemente alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite relative alla Libia, in particolare l'UNSCR 1970 (2011)e l’UNSCR 2292 (2016), alle navi battenti bandiera di un paese terzo dirette in Libia o provenienti da tale paese è vietato trasportare armamenti e materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, da o verso la Libia, direttamente o indirettamente, in alto mare al largo delle coste libiche, in violazione dell'embargo sulle armi, istituito dall’UNSCR 1970 (2011). 2. Uno Stato membro che presta assistenza a EUNAVFOR MED IRINI a norma dell'articolo 2, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2020/4723 del Consiglio adotta le misure necessarie per smaltire, per conto di EUNAVFOR MED IRINI, armamenti o materiale connesso, compresi i beni e le tecnologie che figurano nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione, sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI in alto mare a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, di tale decisione. 3. Lo smaltimento dei prodotti di cui al paragrafo 2 può essere effettuato, in particolare, distruggendoli, rendendoli inutilizzabili o consentendone l'uso, anche da parte di terzi, pur impedendone il successivo trasferimento in Libia o in qualsiasi altro paese terzo verso il quale è vietato il trasferimento di armamenti o materiale connesso.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 2023 Per il Consiglio Il presidente P. Navarro Ríos