DECISIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA dell’11 settembre 2023 relativa alle misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e che abroga la decisione dell’Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 C/2024/2814
Testo vigente
L’UFFICIO DI PRESIDENZA DEL PARLAMENTO EUROPEO,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 223, paragrafo 2,
visto lo statuto dei deputati al Parlamento europeo1,
visto l’articolo 25 del regolamento del Parlamento europeo,
Lo statuto dei deputati al Parlamento europeo («statuto») definisce le disposizioni e le condizioni generali che disciplinano l’esercizio delle funzioni dei deputati al Parlamento europeo («deputati»). Oltre alle disposizioni concernenti l’aspetto istituzionale dei diritti dei deputati, lo statuto stabilisce condizioni finanziarie uniformi applicabili ai deputati nel corso del loro mandato nonché dopo il termine delle loro attività parlamentari. L’Ufficio di presidenza è unicamente responsabile dell’applicazione degli aspetti finanziari dello statuto.
Le presenti misure di attuazione hanno lo scopo di integrare lo statuto non soltanto in merito alle disposizioni dello stesso le quali prevedono espressamente che le condizioni di applicazione sono fissate dal Parlamento, ma anche in merito alle disposizioni la cui messa in atto richiede una previa definizione di misure di attuazione.
Le presenti misure di attuazione sostituiscono altresì la regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo («regolamentazione SID»), che sarà abrogata il giorno dell’entrata in vigore dello statuto.
In merito al rimborso delle spese mediche, è stato deciso, in particolare per ridurre gli oneri amministrativi, di avvalersi del regime applicabile ai giudici della Corte di giustizia dell’Unione europea e ai membri della Commissione europea («Commissione»), segnatamente tramite i servizi di liquidazione del regime comune di assicurazione malattia («RCAM»), pur osservando le condizioni specifiche previste dallo statuto.
In merito al rimborso delle spese legate all’esercizio del mandato, tra cui in particolare le spese di viaggio, le presenti misure di attuazione sono basate sulle regole approvate dall’Ufficio di presidenza il 28 maggio 2003 che istituiscono il principio del rimborso sulla base delle spese effettivamente sostenute. Tuttavia, secondo dette regole e in conformità della giurisprudenza, una quota limitata delle spese legate all’esercizio del mandato continua a essere rimborsata con un importo forfetario.
In merito al caso in cui il Parlamento si fa carico delle spese effettivamente sostenute a titolo dell’assunzione di collaboratori personali dei deputati, occorre fissare regole chiare per i rapporti di lavoro degli assistenti assunti per lavorare nello Stato membro di elezione. Ad esempio, i contratti di tali assistenti sono tassativamente gestiti da un terzo erogatore. Inoltre, è altresì opportuno tenere debitamente conto dello statuto giuridico degli assistenti accreditati, i quali rientrano nel regime giuridico specifico adottato a norma dell’articolo 336 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE»), in particolare del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea. Alla luce della risoluzione del Parlamento del 22 aprile 2008, appare opportuno interdire il finanziamento di contratti stipulati con i membri della famiglia del deputato.
È inoltre opportuno provvedere che le disposizioni transitorie garantiscano che i beneficiari di talune prestazioni concesse sulla base della regolamentazione SID possano continuare a goderne, in conformità del principio del legittimo affidamento. Occorre altresì garantire il rispetto dei diritti alla pensione acquisiti sulla base della regolamentazione SID prima dell’entrata in vigore dello statuto. Risulta infine necessario tenere in conto il regime specifico applicabile ai deputati che, durante un periodo transitorio e per quanto riguarda le condizioni finanziarie dell’esercizio del mandato, rientreranno nei regimi nazionali dello Stato membro di elezione in virtù dell’articolo 25 o 29 dello statuto,
La decisione dell’Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 che adotta le misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo2 è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese. Dopo quindici anni di attuazione, è opportuno apportare ulteriori modifiche al fine di agevolare le interazioni tra i deputati e l’amministrazione parlamentare, garantire una sana gestione finanziaria dei fondi messi a disposizione dei deputati, migliorare la trasparenza e la rendicontabilità e garantire il principio dell’indipendenza del mandato parlamentare. A fini di chiarezza, è pertanto opportuno abrogare la decisione dell’Ufficio di presidenza del 19 maggio e del 9 luglio 2008 e sostituirla con un nuovo atto che incorpori tutte le modifiche. È opportuno che tale nuovo atto entri in vigore il primo giorno della tornata successiva alle elezioni del Parlamento europeo, che si terranno nel 2024,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Titolo 1. Esercizio del mandato parlamentare
Capo 1. Indennità parlamentare
Art. 1 Diritto all’indennità
A decorrere dalla data di inizio del loro mandato e fino all’ultimo giorno del mese in cui detto mandato a termine, i deputati al Parlamento («deputati») hanno diritto all’indennità prevista all’articolo 10 dello statuto dei deputati al Parlamento europeo («statuto»).
Art. 2 Regole relative al divieto di cumulo
1. L’indennità che un deputato percepisce a titolo di un mandato da lui esercitato in un altro parlamento simultaneamente al mandato al Parlamento è detratta dall’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto.
2. Ai fini del presente articolo, per «altro parlamento» si intende ogni parlamento costituito in uno Stato membro e dotato di competenze legislative al quale non si applichi l’articolo 7, paragrafo 2, dell’atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto1.
3. Il calcolo è effettuato sulla base dell’ammontare totale di ciascuna delle due indennità, prima della detrazione fiscale.
4. I deputati sono tenuti a comunicare, nella loro dichiarazione di interessi finanziari, ogni mandato ai sensi del paragrafo 1 e ogni indennità percepita a detto titolo.
Capo 2. Spese mediche
Art. 3 Beneficiari e modalità del rimborso
1.
In virtù dell'articolo 18 dello statuto e in applicazione, mutatis mutandis, della regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee2 («regolamentazione RCAM») e delle relative disposizioni generali di esecuzione3, hanno diritto al rimborso di due terzi delle spese mediche, delle spese connesse alla gravidanza o delle spese connesse alla nascita di un figlio le persone seguenti:
a) i deputati e gli ex deputati beneficiari dell’indennità transitoria di cui all’articolo 13 dello statuto o di una pensione a norma degli articoli 14 e 15 dello statuto, per quanto riguarda le loro spese e le spese sostenute:
i) dal coniuge o, se è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, delle presenti misure di attuazione, dal loro membro stabile di un'unione di fatto, e
ii) dai figli a carico degli stessi quali definiti all'articolo 62, paragrafo 3, delle presenti misure di attuazione fino a che questi figli non abbiano raggiunto i 21 anni di età o, ove seguano una formazione scolastica o professionale a tempo pieno, al più tardi, i 25 anni di età o, se sono colpiti da una malattia grave o da un'infermità che impedisca loro di provvedere ai propri bisogni, a tempo indeterminato, a condizione che il coniuge, il membro stabile di un'unione di fatto o i figli a carico non possano beneficiare di prestazioni della stessa natura e dello stesso livello dei deputati o degli ex deputati in applicazione di altre disposizioni legali o regolamentari;
b) gli aventi diritto cui è dovuta una pensione di reversibilità a norma dell’articolo 17 dello statuto.
Gli aventi diritto di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo hanno la facoltà di scegliere il medico e gli istituti di cura come previsto dall’articolo 19, paragrafo 1, della regolamentazione RCAM.
2. Per quanto riguarda le persone di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), del presente articolo, quando si applica l’articolo 24, paragrafo 2, della regolamentazione RCAM, il riferimento alla retribuzione mensile di base ai sensi del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio4 («statuto dei funzionari») designa l’indennità determinata a norma dell’articolo 10 dello statuto.
3. I rimborsi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono a carico del bilancio del Parlamento. Si applicano l’articolo 72, paragrafi 3 e 4, dello statuto dei funzionari e l’articolo 20, paragrafo 6, della regolamentazione RCAM.
4. Ai sensi dell’articolo 30 della regolamentazione RCAM eventuali anticipi possono essere concessi unicamente nella fattispecie di assunzione delle spese per trattamento ospedaliero. La quota delle spese che resta a carico dei beneficiari di cui al paragrafo 1 del presente articolo, dopo l’applicazione della tabella di riferimento per il rimborso, è restituita al Parlamento alle condizioni previste all’articolo 30, paragrafi 2 e 3, della regolamentazione RCAM.
5.
I deputati e gli ex deputati beneficiari dell’indennità transitoria di cui all’articolo 13 dello statuto o di una pensione a norma degli articoli 14 e 15 dello statuto possono rinunciare al diritto al rimborso delle spese mediche previsto al paragrafo 1 del presente articolo a decorrere dal primo giorno del mese che segue la data di presentazione della domanda. Tale rinuncia ha effetto retroattivo a decorrere dalla data di inizio del primo mandato del deputato interessato se la relativa richiesta è presentata entro tre mesi da tale data di inizio, a condizione che il deputato interessato non abbia chiesto alcun rimborso delle spese mediche in tale periodo.
Se il beneficiario rinuncia al suo diritto al rimborso delle spese mediche, il beneficiario ha diritto al rimborso dei due terzi del contributo dovuto per l'assicurazione malattia fino a un rimborso massimo di 410 EUR al mese.
6.
Il deputato o l’ex deputato che, ai sensi del paragrafo 5, rinunci al diritto al rimborso delle spese mediche non ha il diritto di rientrare nel sistema che regge il diritto al rimborso di cui al paragrafo 1 fino a che non siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui la rinuncia ha effetto. Analogamente, ogni ulteriore modifica, sia essa relativa ad una reintegrazione nel sistema di rimborso di cui al paragrafo 1 o ad una rinuncia ad esso, potrà essere effettuata solo dopo un periodo minimo di dodici mesi.
Fatto salvo il primo comma, le successive richieste di modifica avranno effetto il primo giorno del mese successivo alla data di presentazione.
7. Il presente articolo si applica anche agli ex deputati beneficiari dell’indennità transitoria di cui all’articolo 13 dello statuto per il periodo che va dal primo giorno successivo alla cessazione delle funzioni fino al giorno dell’insorgenza del diritto all’indennità transitoria.
8. Il presente articolo si applica anche agli ex deputati beneficiari della pensione di anzianità di cui all’articolo 52 per il periodo tra il primo giorno successivo alla cessazione delle funzioni e il giorno dell’insorgenza del diritto alla pensione, purché essi soddisfino le condizioni di cui all’articolo 52, paragrafo 1, già prima della cessazione delle funzioni.
Art. 4 Procedura
Le domande di rimborso sono presentate direttamente all’ufficio liquidatore della Commissione, secondo le modalità previste a tal fine e tramite moduli standard corredati dei documenti giustificativi. Su richiesta, il servizio competente del Parlamento fornisce consulenza per la presentazione di tali domande.
Art. 5 Finanziamento
Il finanziamento del sistema di rimborso e le modalità di liquidazione delle spese sono disciplinati da un accordo di cooperazione tra il Parlamento e la Commissione sulla base delle disposizioni dello statuto e della regolamentazione RCAM. Per il Parlamento detto accordo è firmato dal suo Presidente previa consultazione dei Questori.
Art. 6 Mezzi di ricorso
Fatto salvo l’articolo 76, ogni contenzioso, in un caso concreto, derivante dall’interpretazione del presente capitolo è sottoposto, unitamente agli elementi di prova, entro due mesi dalla notifica della decisione da cui trae origine il contenzioso, al Segretario generale, il quale delibera previo parere del comitato di gestione del RCAM e previa consultazione dei Questori.
Capo 3. Assicurazione contro i rischi connessi con l'esercizio del mandato parlamentare
Art. 7 Disposizioni generali
1. I deputati hanno diritto, nei limiti delle condizioni previste nei contratti assicurativi, a:
a) una copertura assicurativa contro gli infortuni che possono subire nell’esercizio del loro mandato;
b) una copertura assicurativa contro i furti e le perdite di effetti e oggetti personali subiti nell’esercizio del loro mandato.
2. Due terzi dei premi assicurativi dovuti sono a carico del bilancio del Parlamento e il terzo restante è a carico dei deputati. Il contributo di ogni deputato è trattenuto direttamente sull’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto.
3. Il presente articolo è applicabile ai deputati fin dall’inizio del loro mandato, a meno che essi non comunichino per iscritto al Segretario generale la rinuncia esplicita al loro diritto alla copertura assicurativa. Se del caso, il loro diritto alla copertura cessa l’ultimo giorno del mese nel corso del quale è stata notificata la rinuncia.
Art. 8 Assicurazione contro gli infortuni
1. Le disposizioni della polizza di assicurazione contro gli infortuni prevedono la copertura degli infortuni subiti dai deputati in qualsiasi parte del mondo nel corso del loro mandato.
2. Le disposizioni della polizza di assicurazione contro gli infortuni prevedono:
a) in caso di decesso: il versamento di un capitale pari a cinque volte l’importo annuo dell’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto alle persone di seguito indicate:
al coniuge o al membro stabile di un'unione di fatto per i quali è soddisfatta la condizione di cui all'articolo 62, paragrafo 2, e ai figli del deputato deceduto conformemente al diritto successorio applicabile al deputato; l'importo da versare al coniuge o al membro stabile di un'unione di fatto non può tuttavia essere inferiore al 25 % del capitale;
in mancanza di persone della categoria di cui al primo trattino, agli altri discendenti, secondo le norme del diritto successorio applicabili al deputato;
in mancanza di persone delle categorie di cui al primo e al secondo trattino, agli ascendenti, secondo le norme del diritto successorio applicabili al deputato;
in mancanza di persone delle categorie di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, al Parlamento;
b) in caso di invalidità totale permanente: il versamento all’interessato di un capitale pari a otto volte l’importo annuo dell’indennità di cui all’articolo 10 dello statuto;
c) in caso di invalidità parziale permanente: il versamento all’interessato di una parte dell’importo dell’indennità di cui alla lettera b), calcolata sulla base del prontuario fissato dalla regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee5 («regolamentazione comune»).
3.
La regolamentazione comune si applica, mutatis mutandis, ai deputati ad eccezione delle disposizioni relative alle malattie professionali e alla rendita vitalizia, nonché di tutte le disposizioni la cui applicazione sia indissociabile dallo status di funzionario.
In materia di mezzi di ricorso si applica la procedura prevista all’articolo 76 delle presenti misure di attuazione.
I poteri dell’autorità che ha il potere di nomina definite nella regolamentazione comune sono esercitate, nei confronti dei deputati, dal Presidente del Parlamento.
Il riconoscimento di un’invalidità totale o parziale permanente in applicazione del presente articolo e della regolamentazione comune non pregiudica in alcun modo l’applicazione dell’articolo 15 dello statuto. Analogamente, l’applicazione dell’articolo 15 dello statuto non pregiudica il riconoscimento di un’invalidità totale o parziale permanente a norma del presente articolo e della regolamentazione comune.
4. Sono inoltre coperte, alle condizioni stabilite dalla regolamentazione comune, le spese mediche, farmaceutiche, di ricovero ospedaliero, chirurgiche, di protesi, di radiografia, di massaggio, di ortopedia, cliniche e di trasporto, nonché tutte le spese affini, causate dall’infortunio. Tuttavia, i relativi rimborsi intervengono soltanto dopo l’esaurimento e come integrazione dei rimborsi percepiti dall’interessato in applicazione delle disposizioni relative al rimborso delle spese mediche di cui all’articolo 18 dello statuto.
Art. 9 Assicurazione contro furti e perdite
1. Le clausole della polizza di assicurazione contro il furto e le perdite di effetti e di oggetti personali prevedono:
a) una copertura estesa in qualsiasi parte del mondo;
b) un importo massimo assicurato di 5000 EUR per furto o perdita;
c) una franchigia di 50 EUR a carico del deputato interessato in caso di indennizzo;
d) la copertura degli effetti e oggetti personali;
e) la detrazione di una percentuale di ammortamento del valore dell’effetto o dell’oggetto al momento del rimborso.
2. I furti e le perdite subiti fuori dei locali del Parlamento sono coperti soltanto se il deputato interessato, al momento del furto o della perdita, prendeva parte a un viaggio finanziato dal Parlamento o da un gruppo politico. I furti avvenuti nei locali del Parlamento sono coperti soltanto se l’effetto o l’oggetto personale rubato era custodito in luogo sicuro.
3. I furti o le perdite di denaro che avvengono al di fuori dei locali del Parlamento e sono oggetto di denuncia alla polizia sono coperti fino a concorrenza di un importo di 250 EUR a condizione che il denaro rubato o perso faccia parte di altri effetti od oggetti personali persi o rubati. I furti o le perdite di denaro all’interno dei locali del Parlamento non sono coperti.
4. In caso di smarrimento o perdita di bagagli durante oltre dodici ore da parte di un vettore nel corso di un viaggio del deputato finanziato dal Parlamento o da un gruppo politico, quando si rechi in luogo diverso da quello di residenza, le spese legate all’acquisto o al noleggio di effetti od oggetti personali che il deputato deve sostenere sono coperte fino a concorrenza di un importo pari a 500 EUR.
5. I furti o le perdite di effetti o di oggetti personali subiti fuori dei locali del Parlamento sono dichiarati dal deputato alle autorità di polizia. Se il furto o la perdita avvengono nei locali del Parlamento, sono dichiarati al servizio del Parlamento responsabile della sicurezza.
6. I furti e le perdite formano oggetto di una dichiarazione inviata entro otto giorni al Segretario generale. Il modulo della dichiarazione è corredato della fattura dell’oggetto perso o rubato, oppure, in sua mancanza, di quella di un oggetto sostitutivo se l’importo è superiore a 700 EUR.
7. L’assicurazione non copre i furti e le perdite assicurati a titolo di un’assicurazione privata del deputato.
Capo 4. Rimborso delle spese
Sezione 1. Rimborso delle spese di viaggio
§ 1. Disposizioni comuni
Art. 10 Diritto al rimborso dei viaggi ufficiali
1. I deputati hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute nel corso:
a) dei viaggi effettuati avendo come destinazione o provenienza i luoghi di lavoro del Parlamento o i luoghi di riunione di uno dei suoi organi ufficiali quali definiti al paragrafo 3 («spese di viaggio ordinarie»);
b) dei viaggi effettuati nel quadro dell’esercizio del loro mandato al di fuori dello Stato membro di elezione, conformemente all’articolo 22 («spese di viaggio complementari»);
c) dei viaggi effettuati nello Stato membro di elezione, conformemente all’articolo 23.
2. Sono altresì considerate spese di viaggio ordinarie:
a) le spese sostenute dal deputato per effettuare missioni specifiche autorizzate dal Presidente, dall’Ufficio di presidenza o dalla Conferenza dei presidenti.
b) le spese sostenute dai presidenti di commissione o di sottocommissione per assistere alle riunioni del Consiglio.
3. Per «organi ufficiali del Parlamento» si intendono gli «organi del Parlamento» quali definiti al titolo I, capitolo 3, del regolamento del Parlamento, nonché le commissioni parlamentari, le delegazioni interparlamentari e le altre delegazioni costituite sulla base del regolamento e i gruppi politici e gli altri organi autorizzati dall’Ufficio di presidenza o dalla Conferenza dei presidenti.
Art. 11 Base per il rimborso
Le spese di viaggio sono rimborsate sulla base dell’attestato di presenza di cui all’articolo 12 e su presentazione dei documenti di viaggio pertinenti, nonché, se del caso, degli altri documenti giustificativi di cui all’articolo 14.