Decisione (PESC) 2023/2064 del Consiglio del 25 settembre 2023 sul sostegno dell’Unione alle attività della commissione preparatoria dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO) per il rafforzamento delle sue capacità di monitoraggio e di verifica
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 31, paragrafo 1,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa («strategia»), il cui capitolo III contiene un elenco di misure che devono essere adottate per combattere tale proliferazione.
L’Unione sta attivamente attuando la strategia e realizzando le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali quali il segretariato tecnico provvisorio dell’Organizzazione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBTO).
Gli Stati firmatari del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari (CTBT) hanno deciso di istituire una commissione preparatoria che sia dotata di capacità giuridica e abbia il rango di organizzazione internazionale, al fine di dare effettiva attuazione al CTBT, in attesa della creazione della CTBTO.
La rapida entrata in vigore e l’universalizzazione del CTBT nonché il rafforzamento del sistema di monitoraggio e di verifica della commissione preparatoria della CTBTO sono obiettivi importanti della strategia.
Nell’agenda per il disarmo dal titolo «Securing Our Common Future» (Assicurare il nostro futuro comune) il segretario generale delle Nazioni Unite afferma che, grazie alla limitazione dello sviluppo di nuove tipologie avanzate di armi nucleari, il CTBT ha posto un freno alla corsa agli armamenti e costituisce inoltre un potente ostacolo normativo contro l’eventualità che alcuni Stati cerchino di sviluppare, fabbricare e successivamente acquisire armi nucleari in violazione dei propri impegni di non proliferazione.
La bussola strategica per la sicurezza e la difesa del 2022 fa riferimento alla persistente minaccia della proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori, all’espansione degli arsenali nucleari, allo sviluppo di nuovi sistemi d’arma nonché all’uso di minacce nucleari da parte di alcuni paesi ed esprime l’obiettivo dell’Unione di rafforzare le azioni concrete a sostegno degli obiettivi di disarmo, non proliferazione e controllo degli armamenti.
Nell’ambito dell’attuazione della strategia il Consiglio ha adottato tre azioni comuni e cinque decisioni a sostegno delle attività della commissione preparatoria della CTBTO, vale a dire le azioni comuni 2006/243/PESC1, 2007/468/PESC2 e 2008/588/PESC3, e le decisioni 2010/461/PESC4, 2012/699/PESC5, (PESC) 2015/18376, (PESC) 2018/2987 e (PESC) 2020/9018. È opportuno che tale sostegno dell’Unione prosegua.
L’attuazione tecnica della presente decisione dovrebbe essere affidata alla commissione preparatoria della CTBTO che, considerate le competenze e capacità uniche di cui dispone grazie alla rete del sistema internazionale di monitoraggio (IMS), che comprende oltre 337 installazioni in tutto il mondo, e al centro internazionale dati (IDC), è la sola organizzazione internazionale che ha la capacità e la legittimità di attuare la presente decisione. L’azione sostenuta dall’Unione può essere finanziata solo attraverso un contributo fuori bilancio alla commissione preparatoria della CTBTO,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. In vista dell’attuazione della strategia, della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell’Unione europea e della bussola strategica per la sicurezza e la difesa, l’Unione continua a sostenere le attività svolte dalla commissione preparatoria della CTBTO mediante un’azione operativa.
2. Gli obiettivi dell’azione di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:
a) rafforzare le capacità del sistema di monitoraggio e di verifica del CTBT;
b) rafforzare le capacità degli Stati firmatari del CTBT di adempiere i propri obblighi di verifica nell’ambito del CTBT e consentire loro di beneficiare pienamente della partecipazione al regime del CTBT;
c) sensibilizzare in merito al CTBT e promuoverne l’universalizzazione e l’entrata in vigore.
3. Una descrizione dettagliata dell’azione figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (alto rappresentante) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione tecnica dell’azione di cui all’articolo 1 è affidata alla commissione preparatoria della CTBTO.
3. La commissione preparatoria della CTBTO svolge tale compito sotto la responsabilità dell’alto rappresentante. A tal fine l’alto rappresentante stabilisce le necessarie modalità con la commissione preparatoria della CTBTO.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione dell’azione finanziata dall’Unione di cui all’articolo 1 è pari a 6285929 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di riferimento di cui al paragrafo 1 sono gestite secondo le norme e le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1. A tal fine conclude un accordo di contributo con la commissione preparatoria della CTBTO. Gli accordi di contributo dispongono che la commissione preparatoria della CTBTO assicuri la visibilità del contributo dell’Unione in funzione della sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale contesto e della data di conclusione dell’accordo.
Art. 4
1. L’AR riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione in base a relazioni periodiche della commissione preparatoria della CTBTO. Le relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio.
2. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione dell’azione di cui all’articolo 1.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 36 mesi dopo la conclusione dell’accordo di cui all’articolo 3, paragrafo 3. Tuttavia, essa cessa di produrre effetti sei mesi dopo la data di entrata in vigore se entro tale termine non è stato concluso alcun accordo.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2023 Per il Consiglio Il presidente H. Gómez Hernández