Decisione (UE) 2023/2096 del Consiglio del 28 settembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
L’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra1 («accordo»), è entrato in vigore il 1o luglio 2016.
L’articolo 436, paragrafo 3, dell’accordo dispone che il Consiglio di associazione UE-Repubblica di Moldova («Consiglio di associazione») ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo.
A norma dell’articolo 438, paragrafo 2, dell’accordo, il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
Con la decisione n. 3/20142, il Consiglio di associazione ha delegato al Comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell’accordo che si riferiscono, tra l’altro, al capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico) del titolo V (Scambi e questioni commerciali) dell’accordo, nella misura in cui il capo 6 non contenga disposizioni specifiche relative all’aggiornamento o alla modifica di tali allegati. Il capo 6 non contiene alcuna disposizione specifica relativa all’aggiornamento o alla modifica degli allegati.
È opportuno che il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adotti una decisione che modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) nel corso del 2023.
Come indicato nel preambolo dell’accordo e in conformità degli articoli 230 e 240 del medesimo, l’Unione e la Repubblica di Moldova («Moldova») riconoscono l’importanza del ravvicinamento dell’attuale legislazione della Moldova a quella dell’Unione, il che significa che la Moldova deve provvedere affinché la propria legislazione presente e futura sia resa progressivamente compatibile con l’acquis dell’Unione. L’articolo 102 dell’accordo prevede inoltre che la Moldova debba procededere a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all’allegato XXVIII-B dell’accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
La Moldova ha chiesto un’ulteriore integrazione nell’Unione per quanto riguarda il settore del roaming e l’aggiornamento dell’accordo al fine di includere il recente acquis dell’Unione relativo ai servizi di telecomunicazione e ai servizi postali e di corriere.
Considerando che l’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) dell’accordo dovrebbe essere integrato dai pertinenti atti dell’Unione relativi al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili e da altre disposizioni recenti dell’acquis dell’UE relativo ai servizi di telecomunicazione, è necessario aggiungere gli atti pertinenti a tale allegato. È altresì necessario sopprimere determinati atti già inclusi in tale allegato che siano stati sostituiti o modificati da atti più recenti.
Considerando che l’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dovrebbe essere integrato dal recente acquis dell’Unione relativo ai servizi postali e di corriere, è necessario aggiungere gli atti pertinenti a tale allegato.
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», poiché la decisione che modifica l’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e l’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) dell’ accordo vincolerà l’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituita dall’accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall’altra, per quanto riguarda la modifica dell’allegato XXVIII-B (Norme applicabili ai servizi di telecomunicazione) e dell’allegato XXVIII-C (Norme applicabili ai servizi postali e di corriere) di tale accordo si basa sul progetto di decisione di detto Comitato accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023 Per il Consiglio Il presidente F. Grande-Marlaska Gómez