Decisione (UE) 2023/2193 del Consiglio del 28 settembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nei gruppi di lavoro istituiti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, ovvero istituti successivamente in sua virtù, per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno di ciascun gruppo
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
Con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio1, l’Unione ha concluso l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra2 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), che è entrato in vigore il 1o maggio 2021 dopo essere stato applicato in via provvisoria dal 1o gennaio 2021.
L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce l’assetto istituzionale, che comprende un consiglio di partenariato, 19 comitati e quattro gruppi di lavoro.
L’articolo 9, paragrafo 1, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione istituisce: il gruppo di lavoro per i prodotti biologici, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per i veicoli a motore e loro parti, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per i medicinali, sotto la supervisione del comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi; il gruppo di lavoro per il coordinamento della sicurezza sociale, sotto la supervisione del comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale.
In virtù dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera h), dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per le materie di cui alla parte seconda, rubrica prima, titoli da I a VII, titolo VIII, capo 4, e titoli da IX a XII, e rubrica sesta, e all’allegato 27, il comitato commerciale di partenariato ha il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro, ovvero di delegarne la supervisione a un comitato commerciale specializzato. L’articolo 8, paragrafo 4, lettera f), del medesimo accordo stabilisce a sua volta che, per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i comitati specializzati hanno il potere di istituire, sorvegliare, coordinare e sciogliere i gruppi di lavoro.
In conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro devono assistere, sotto la supervisione dei comitati, detti comitati nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare ne preparano i lavori e svolgono i compiti da quelli assegnati.
In virtù dell’articolo 9, paragrafo 3, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro devono comprendere rappresentanti dell’Unione e del Regno Unito e sono copresieduti da un rappresentante dell’Unione e da un rappresentante del Regno Unito.
In virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i gruppi di lavoro devono stabilire il rispettivo regolamento interno di comune accordo.
Il corretto funzionamento dei gruppi di lavoro richiede un regolamento interno che ne ordini il funzionamento e che si basi sul regolamento interno riportato nell’allegato 1 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, debitamente adattato alla finalità e al funzionamento dei gruppi di lavoro.
Un gruppo di lavoro può adottare gli ulteriori adattamenti del modello del regolamento interno, riguardanti elementi non essenziali, che risultano necessari alla luce delle sue specifiche finalità e funzione.
È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno dei gruppi di lavoro.
Al fine di consentire ai gruppi di lavoro di adottare tempestivamente il regolamento interno, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno dell’adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. La posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda l’adozione del regolamento interno dei gruppi di lavoro istituiti dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, ovvero istituti successivamente in sua virtù, è riportato nella sezione I del documento accluso alla presente decisione.
2. La posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda, per un dato gruppo di lavoro, gli adattamenti del regolamento interno riportato nella sezione I del documento accluso alla presente decisione, riguardanti elementi non essenziali, che risultano necessari alla luce della specifica finalità e dello specifico funzionamento del gruppo è specificata ulteriormente conformemente alla sezione II del documento accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023 Per il Consiglio Il presidente F. Grande-Marlaska Gómez