Decisione di esecuzione (UE) 2023/2378 della Commissione del 28 settembre 2023 che posticipa la data di scadenza dell’approvazione dell’alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi1, in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,
previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,
L’alfa-cloraloso è stato iscritto nell’allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio2 come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14. Conformemente all’articolo 86 del regolamento (UE) n. 528/2012, esso è stato pertanto considerato approvato a norma del medesimo regolamento alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE.
Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, il 24 dicembre 2019 è stata presentata una domanda di rinnovo dell’approvazione dell’alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 («domanda»).
Il 15 ottobre 2020 l’autorità di valutazione competente della Polonia ha informato la Commissione della propria decisione, adottata a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l’autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.
L’autorità di valutazione competente può, se del caso, esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.
Entro 270 giorni dalla ricezione della raccomandazione dell’autorità di valutazione competente, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche («Agenzia») prepara un parere sul rinnovo dell’approvazione del principio attivo e lo trasmette alla Commissione, in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.
A norma della decisione di esecuzione (UE) 2021/333 della Commissione3, la data di scadenza dell’approvazione dell’alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 è stata posticipata dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2023 in modo da concedere un tempo sufficiente per esaminare la domanda.
Il 28 aprile 2023 l’autorità di valutazione competente ha informato la Commissione che la valutazione è stata ritardata a causa della necessità di esaminare ulteriori dati riguardanti la specifica di riferimento, la cancerogenicità potenziale, la tossicità per la riproduzione, le proprietà di interferente endocrino e di persistenza, bioaccumulazione e tossicità della sostanza attiva.
Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l’approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell’approvazione per un periodo di tempo sufficiente a concludere l’esame della domanda. Considerati i termini previsti per la valutazione da parte dell’autorità di valutazione competente, per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell’Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l’approvazione dell’alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 30 giugno 2026.
Dopo il posticipo della data di scadenza dell’approvazione, l’alfa-cloraloso rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 alle condizioni di cui all’allegato I della direttiva 98/8/CE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La data di scadenza dell’approvazione dell’alfa-cloraloso ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 14 di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/333 è posticipata al 30 giugno 2026.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen