Decisione di esecuzione (UE) 2023/2392 della Commissione del 3 ottobre 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 per quanto riguarda le norme armonizzate per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali, le apparecchiature trasmittenti per servizi di trasmissioni audio digitali e Digital Radio Mondiale, i segnalatori di localizzazione personale marittimi ad altissima frequenza e le stazioni e i sistemi satellitari terrestri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
Conformemente all’articolo 16 della direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio2, le apparecchiature radio che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, sono considerate conformi ai requisiti essenziali di cui all’articolo 3 di tale direttiva, contemplati in tali norme o parti di esse.
Con decisione di esecuzione C(2015) 53763, la Commissione ha presentato una richiesta al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) e all’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) di elaborare e rivedere norme armonizzate per le apparecchiature radio a sostegno della direttiva 2014/53/UE («richiesta»).
Sulla base della richiesta l’ETSI ha rivisto le norme armonizzate EN 301908-1 V15.1.1 per le apparecchiature di reti cellulari di telecomunicazioni mobili internazionali (IMT), EN 302077-2 V1.1.1 per le apparecchiature trasmittenti per il servizio di Trasmissioni Audio Digitali (DAB), EN 302245-2 V1.1.1 per le apparecchiature trasmittenti per il servizio Digital Radio Mondiale (DRM), EN 303132 V1.1.1 per i segnalatori di localizzazione personale marittimi ad altissima frequenza (VHF) che utilizzano la chiamata digitale selettiva nonché EN 303980 V1.2.1 e EN 303981 V1.2.1 per le stazioni e i sistemi satellitari terrestri, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 della Commissione4. Ciò ha portato all’adozione delle norme armonizzate EN 301908-1 V15.2.1, EN 302077 V2.3.1, EN 302245 V2.2.1, EN 303132 V2.1.1, EN 303980 V1.3.1 e EN 303981 V1.3.1.
Insieme all’ETSI la Commissione ha valutato se tali norme armonizzate siano conformi alla richiesta.
Le norme armonizzate EN 301908-1 V15.2.1, EN 302077 V2.3.1, EN 302245 V2.2.1, EN 303132 V2.1.1, EN 303980 V1.3.1 e EN 303981 V1.3.1 soddisfano i requisiti essenziali cui intendono riferirsi e che sono stabiliti nella direttiva 2014/53/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2014/53/UE. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/53/UE siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 301908-1 V15.2.1, EN 302077 V2.3.1, EN 302245 V2.2.1, EN 303132 V2.1.1, EN 303980 V1.3.1 e EN 303981 V1.3.1 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
È necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti delle norme autorizzate EN 301908-1 V15.1.1, EN 302077-2 V1.1.1, EN 302245-2 V1.1.1, EN 303132 V1.1.1, EN 303980 V1.2.1 e EN 303981 V1.2.1, dato che tali norme sono state riviste. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191.
La decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare le proprie apparecchiature radio contemplate dalle norme armonizzate EN 301908-1 V15.1.1, EN 302077-2 V1.1.1, EN 302245-2 V1.1.1, EN 303132 V1.1.1, EN 303980 V1.2.1 e EN 303981 V1.2.1, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2022/2191 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il punto 1 dell’allegato si applica a decorrere dal 4 aprile 2025.
Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen