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Decisione (UE) 2023/2408 del Consiglio del 16 ottobre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 113, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra1 («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») è stato concluso dall’Unione mediante decisione (UE) 2021/689 del Consiglio2 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare al protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte («protocollo»), prevede un solido quadro giuridico per la cooperazione finalizzata alla lotta contro la frode e al recupero dei crediti. Tale cooperazione trarrà vantaggio dalla maggior parte degli strumenti attualmente utilizzati dagli Stati membri per la cooperazione amministrativa e il recupero dei crediti.

Il comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte («comitato commerciale specializzato») istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione ha l’incarico di formulare raccomandazioni e adottare decisioni al fine di garantire il funzionamento e l’attuazione corretti del protocollo.

In occasione della sua terza riunione il comitato commerciale specializzato è tenuto ad adottare una decisione relativa alla procedura per la conclusione di accordi sui livelli dei servizi e altre decisioni relative a un funzionamento e un’attuazione corretti del protocollo.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato commerciale specializzato, poiché gli accordi sui livelli dei servizi e altre decisioni che devono essere adottate dal comitato commerciale specializzato vincoleranno l’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della terza riunione del comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e il recupero crediti da dazi e imposte («comitato commerciale specializzato») istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, figura nei progetti di decisione del comitato commerciale specializzato acclusi alla presente decisione.

Art. 2

La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della terza riunione del comitato commerciale specializzato per quanto riguarda i nuovi moduli per l’assistenza sulle notifiche amministrative di cui al progetto di decisione del comitato commerciale specializzato accluso alla presente decisione sui moduli standard per la comunicazione di informazioni e dati statistici, oltre alla posizione da adottare di cui all’articolo 1 della presente decisione, è di approvare un futuro adeguamento dei moduli contenuti nell’allegato I di tale progetto di decisione al fine di allinearli al sistema di scambio di informazioni (Exchange of Forms - EoF) di cui all’allegato II della decisione di esecuzione della Commissione C(2019) 28663. L’Unione si adopera per concordare con il Regno Unito che, in attesa di tale allineamento, entrambe le parti si avvalgano pienamente di tali caratteristiche su base volontaria.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Luxembourg, il 16 ottobre 2023 Per il Consiglio Il presidente T. Ribera Rodríguez