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Decisione (UE) 2023/2427 del Consiglio del 23 ottobre 2023 sulla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio internazionale dello zucchero con riguardo alla proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L’accordo internazionale sullo zucchero del 19921 («accordo»), concluso dall’Unione con la decisione 92/580/CEE del Consiglio2, è entrato in vigore il 1o gennaio 1993. L’accordo è stato concluso per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995.

Al Consiglio internazionale dello zucchero (ISC) istituito a norma dell’articolo 3 dell’accordo, è conferito il potere, a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, dell’accordo, di prorogare l’accordo, per voto speciale, per periodi successivi non superiori a due anni. Dalla sua conclusione, l’accordo è stato regolarmente prorogato per periodi successivi di due anni. Prorogato da ultimo con decisione dell’ISC nel novembre 2021, l’accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2023.

Nel 2021 l’ISC ha convenuto di modificare l’accordo, in particolare gli articoli 1, 23, 25, 32, 33 e 34. Tali modifiche dovevano entrare in vigore il 1o gennaio 2024. Nella 62a sessione l’ISC ha deciso di prorogare il periodo nel quale i membri possono depositare gli strumenti di accettazione riguardanti tali modifiche fino al 30 aprile 2024, mentre l’entrata in vigore di tali modifiche è stata rinviata al 1o gennaio 2025. Su queste basi è necessario prorogare la validità del testo vigente dell’accordo.

Nella 63a sessione, che si terrà il 24 novembre 2023, l’ISC adotterà una decisione di proroga dell’accordo nel testo attuale fino al 31 dicembre 2024.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 63a sessione dell’ISC, per quanto riguarda la proroga dell’accordo. Un’ulteriore proroga dell’accordo è nell’interesse dell’Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della 63a sessione del Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un ulteriore periodo di un anno, fino al 31 dicembre 2024.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 23 ottobre 2023 Per il Consiglio Il presidente L. Planas Puchades