Decisione (PESC) 2023/2422 del Consiglio del 26 ottobre 2023 che modifica la decisione 2013/184/PESC concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC1.
Per quanto riguarda la voce 84 nella sezione A e la voce 17 nella sezione B dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi oggetto delle misure restrittive di cui all’allegato della decisione 2013/184/PESC, le misure all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 6, paragrafo 1, di tale decisione si applicano fino al 29 ottobre 2023.
In esito al riesame intermedio della decisione 2013/184/PESC, le misure restrittive concernenti le due voci summenzionate dovrebbero essere prorogate fino al 30 aprile 2024.
Sulla base delle informazioni aggiornate ricevute, è opportuno modificare le due voci summenzionate e la voce relativa a un’altra persona comprese nell’allegato della decisione 2013/184/PESC.
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2013/184/PESC è così modificata:
1) l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 La presente decisione si applica fino al 30 aprile 2024. Essa è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.» ;
2) l’allegato è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2023 Per il Consiglio Il presidente P. Navarro Ríos