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Decisione (UE) 2023/2440 della Commissione del 27 ottobre 2023 relativa alla quantità totale di quote a livello dell’Unione da assegnare agli operatori aerei per il 2024 nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio1, in particolare l’articolo 3 quater, paragrafo 5,

L’articolo 3 quater della direttiva 2003/87/CE stabilisce la metodologia per calcolare la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per l’anno 2024 per i voli all’interno dello Spazio economico europeo e quelli diretti verso la Svizzera e il Regno Unito, che integra il quantitativo di 1386051745 quote stabilito nella decisione (UE) 2023/1575 della Commissione2.

La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio3 ha modificato la direttiva 2003/87/CE affinché la quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per l’anno 2024 sia basata sull’assegnazione totale di quote agli operatori aerei che nel 2023 svolgevano attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, ridotta del fattore di riduzione lineare di cui all’articolo 9 di tale direttiva. Come primo passo, la Commissione ha determinato la quantità totale di quote per gli operatori aerei che nel 2023 svolgevano attività di trasporto aereo elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE, che consistono per l’85 % in quote assegnate gratuitamente e per il 15 % in quote messe all’asta. Gli operatori aerei che il 1o settembre 2023 sono stati esclusi per il 2023 non sono stati presi in considerazione, in quanto nel suddetto anno non hanno svolto alcuna attività di trasporto aereo elencata nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE. A norma dell’articolo 3 quater, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE, il quantitativo deve essere aumentato dei livelli di assegnazione per i voli che rientrano nell’EU ETS solo a decorrere dal 1o gennaio 2024, per i voli tra un aerodromo situato in una regione ultraperiferica di uno Stato membro e un aerodromo situato in un altro Stato membro, mentre deve essere diminuito dei livelli di assegnazione per i voli che non rientrano più nell’EU ETS a decorrere dal 1o gennaio 2024, per i voli all’interno della stessa regione ultraperiferica. Ciò ammonta a 30259690 quote.

La direttiva (UE) 2023/958 ha modificato la direttiva 2003/87/CE al fine di aumentare il fattore di riduzione lineare dal 2,2 % al 4,3 % per gli anni dal 2024 al 2027 e di applicare un fattore di riduzione lineare del 4,4 % a partire dal 2028. Nell’applicare la riduzione del 4,3 % nel 2024 rispetto ai livelli del 2023, il fattore di riduzione lineare è stato calcolato sulla base dell’assegnazione avvenuta nell’anno 2020 e ammonta a 1393112 quote per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. L’applicazione di tale fattore di riduzione lineare comporta 28866578 quote per l’anno 2024.

Affinché l’assegnazione gratuita agli operatori aerei sia calcolata in conformità dell’articolo 3 quinquies, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE, l’articolo 3 quater, paragrafo 5, della medesima direttiva impone alla Commissione di pubblicare anche il numero di quote che sarebbero state assegnate a titolo gratuito nel 2024 in base alle norme per l’assegnazione gratuita in vigore prima delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/958. Tale quantitativo corrisponde all’85 % della quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei o destinata a integrare il sostegno all’innovazione attraverso il Fondo per l’innovazione istituito dall’articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE.

La quantità totale di quote da assegnare agli operatori aerei per il 2024 e la riduzione annuale delle quote da rilasciare si applicano agli Stati dello Spazio economico europeo e dell’Associazione europea di libero scambio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 2

La quantità di quote che sarebbero state assegnate a titolo gratuito nel 2024 in base alle norme per l’assegnazione gratuita in vigore prima delle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2023/958 ammonta a 23429000.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen