Decisione di esecuzione (UE) 2023/2461 della Commissione del 7 novembre 2023 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio1, in particolare l’articolo 17, paragrafo 5,
A norma del regolamento (UE) n. 305/2011, per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione che rientrano nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate in relazione alle loro caratteristiche essenziali, i fabbricanti devono usare i metodi e i criteri stabiliti da tali norme, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Con decisione di esecuzione C(2021) 5359 della Commissione2, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) una richiesta di elaborazione e revisione di norme armonizzate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 per le apparecchiature da riscaldamento.
Sulla base della richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 5359, il CEN ha riveduto le norme armonizzate EN 13240:2001, EN 13240:2001/A2:2004, EN 13240:2001/AC:2006 e EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007 - Stufe a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova; EN 13229:2001, EN 13229:2001/A1:2003, EN 13229:2001/A2:2004, EN 13229:2001/AC:2006 e EN 13229:2001/A2:2004/AC:2007 - Termocaminetti e caminetti aperti, a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova; EN 12815:2001, EN 12815:2001/A1:2004, EN 12815:2001/AC:2006 e EN 12815:2001/A1:2004/AC:2007 - Termocucine a combustibile solido - Requisiti e metodi di prova; EN 12809:2001, EN 12809:2001/A1:2004, EN 12809:2001/A1:2004/AC:2007 e EN 12809:2001/AC:2006 - Caldaie per riscaldamento domestico, indipendenti, a combustibile solido - Potenza termica nominale non maggiore di 50 kW - Requisiti e metodi di prova, nonché EN 14785:2006 - Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno - Requisiti e metodi di prova. I riferimenti a tali norme sono pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea3.
La revisione di tali norme ha portato all’adozione delle norme armonizzate rivedute EN 16510-2-1:2022 - Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - parte 2-1: Riscaldatori per ambienti; EN 16510-2-2:2022 - Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - parte 2-2: Apparecchi installati inclusi caminetti aperti; EN 16510-2-3:2022 - Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - parte 2-3: Termocucine; EN 16510-2-4:2022 - Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - parte 2-4: Caldaie autonome - Potenza termica nominale fino a 50 kW e EN 16510-2-6:2022 - Apparecchi di riscaldamento domestici a combustibile solido - parte 2-6: Riscaldatori per ambienti alimentati meccanicamente da pellet di legno, inserti e termocucine.
Le norme rivedute contengono metodi di misurazione delle emissioni di NOx, idrocarburi e particolato degli apparecchi a combustibile solido, specifiche per la classificazione degli apparecchi a combustibile solido e limiti di sistema per gli apparecchi a circuito di combustione stagno, l’etichettatura relativa all’efficienza energetica e alla classe energetica applicabile, l’efficienza stagionale del riscaldamento degli ambienti e le caratteristiche essenziali relative alla sostenibilità ambientale. Le norme rivedute consentono ai costruttori di dichiarare le emissioni, l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale e contribuiscono pertanto all’eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi.
La Commissione, in collaborazione con il CEN, ha valutato la conformità delle norme armonizzate rivedute dal CEN alla richiesta di cui alla decisione di esecuzione C(2021) 5359 e al regolamento (UE) n. 305/2011.
Le norme armonizzate rivedute dal CEN sono conformi alla decisione di esecuzione C(2021) 5359 e al regolamento (UE) n. 305/2011. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 della Commissione4 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno del regolamento (UE) 305/2011. Al fine di garantire che i riferimenti di tali norme siano elencati in un unico atto, i riferimenti delle norme armonizzate EN 16510-2-1:2022, EN 16510-2-2:2022, EN 16510-2-3:2022, EN 16510-2-4:2022 ed EN 16510-2-6:2022 dovrebbero essere inclusi in tale allegato.
A norma dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 305/2011 si dovrebbe indicare un periodo di coesistenza per ciascuna norma armonizzata che sostituisce un’altra norma armonizzata.
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/451.
Al fine di consentire ai fabbricanti di utilizzare il prima possibile la norma armonizzata riveduta, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/451 è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2023 Per la Commissione La presidente Ursula von der Leyen