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Decisione (UE) 2024/572 della Commissione dell'8 novembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome della Comunità europea dell'energia atomica in merito a una decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione UE — Albania che modifica il regolamento interno di quest'ultimo

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica dell'energia atomica (Euratom), in particolare l'articolo 101, paragrafo 2,

vista la decisione del Consiglio e della Commissione, del 26 febbraio 2009, relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania (in seguito denominata «Albania»), dall'altra, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

vista l'apertura dei negoziati di adesione tra l'Unione europea e l'Albania, avvenuta il 19 luglio 2022,

L'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione istituisce un consiglio di stabilizzazione e di associazione.

A norma dell'articolo 117, paragrafo 2, di detto accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione adotta il proprio regolamento interno.

A norma dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo il consiglio di stabilizzazione e di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato od organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Il medesimo articolo di detto accordo dispone inoltre che, nel suo regolamento interno, il consiglio di stabilizzazione e di associazione precisi la composizione e le funzioni di tali comitati od organi, nonché le modalità del loro funzionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La posizione che l'Unione deve adottare nel consiglio di stabilizzazione e di associazione istituito dall'articolo 116 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra, in relazione all'istituzione del comitato consultivo misto con il Comitato economico e sociale europeo e del comitato consultivo misto con il Comitato delle regioni dell'Unione europea e alla modifica del regolamento interno di detto consiglio di stabilizzazione e di associazione a norma dell'articolo 120, paragrafo 4, dell'accordo si basa sul progetto di decisione del consiglio di stabilizzazione e di associazione allegato alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto di decisione senza un'ulteriore decisione.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2023 Per la Commissione Olivér Várhelyi Membro della Commissione