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Decisione (UE) 2023/2600 del Consiglio del 9 novembre 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito a norma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione1 ("accordo") è stato firmato dall'Unione il 24 maggio 2022, data dalla quale è stato applicato in via provvisoria conformemente alla decisione (UE) 2022/886 del Consiglio2.

L'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo istituisce il comitato misto, composto da rappresentanti delle parti contraenti, per garantire l'amministrazione e la corretta attuazione dell'accordo.

A norma dell'articolo 14, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto deve adottare il proprio regolamento interno.

Nella sua seconda riunione, che si terrà nel secondo semestre del 2023, il comitato misto dovrà adottare una decisione per l'adozione del proprio regolamento interno.

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto riguardo all’adozione del regolamento interno.

La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

1. La posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella seconda riunione del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il governo delle Isole Fær Øer, dall'altra, sulla partecipazione delle Isole Fær Øer ai programmi dell'Unione riguardo l'adozione del regolamento interno del comitato misto si basa sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

2. In sede di comitato misto i rappresentanti dell'Unione possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione del comitato misto senza un'ulteriore decisione del Consiglio qualora tali modifiche si rivelino indispensabili per consentire al comitato misto di adottare il proprio regolamento interno.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2023 Per il Consiglio Il presidente N. Calviño Santamaría