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Decisione (UE) 2024/2860 della Commissione del 24 novembre 2023 relativa al caso SA.32953 (2014/C) - Misure di aiuti di Stato a favore di Trenitalia SpA – Italia [notificata con il numero C(2023) 8017] (Il testo in lingua inglese è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

Art. 2

L’aiuto di Stato concesso a Trenitalia nell’ambito del Contratto I per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico relativi alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci costituisce un aiuto esistente per quanto riguarda i servizi nazionali di trasporto ferroviario di merci tra il 22 ottobre 2003 e il 31 dicembre 2003. L’aiuto di Stato concesso a Trenitalia nell’ambito del Contratto I per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico relativi alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci costituisce un nuovo aiuto per quanto riguarda i servizi internazionali di trasporto ferroviario di merci sulla rete ferroviaria transeuropea per il trasporto di merci effettuati tra il 15 marzo 2003 e il 31 dicembre 2003.

L’aiuto di Stato concesso a Trenitalia nell’ambito del Contratto II per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico relativi alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci costituisce un nuovo aiuto.

L’aiuto di Stato concesso a Trenitalia nell’ambito del Contratto III per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico relativi alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci costituisce un nuovo aiuto.

Art. 3

L’aiuto di Stato versato a Trenitalia nell’ambito del Contratto I per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico in relazione alla fornitura di servizi internazionali di trasporto ferroviario di merci tra il porto italiano di Trieste e l’Ungheria è compatibile con il mercato interno. L’aiuto di Stato versato a Trenitalia nell’ambito del Contratto I per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico in relazione alla fornitura di servizi internazionali di trasporto ferroviario di merci attraverso il porto di Trieste Marittima è stato attuato in modo illegale in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ed è incompatibile con il mercato interno.

L’aiuto di Stato versato a Trenitalia nell’ambito del Contratto II per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico in relazione alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci è compatibile con il mercato interno, ad eccezione dell’aiuto di Stato versato a Trenitalia per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico in relazione alla fornitura di servizi internazionali di trasporto ferroviario di merci attraverso il porto di Trieste Marittima, che è stato attuato in modo illegale in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE ed è incompatibile con il mercato interno.

L’aiuto di Stato versato a Trenitalia nell’ambito del Contratto III per l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico relativi alla fornitura di servizi di trasporto ferroviario di merci è legale per quanto concerne gli aiuti versati fino al 3 dicembre 2012, mentre è stato attuato in modo illegale in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE per quanto concerne gli aiuti versati dopo il 3 dicembre 2012. L’aiuto di Stato versato a Trenitalia nell’ambito del Contratto III è compatibile con il mercato interno, fatta eccezione per l’aiuto di Stato versato dopo il 3 dicembre 2012 per quanto concerne i servizi sui 14 collegamenti interregionali seguenti (compresi tutti i collegamenti Nord/Nord collegati): Abruzzo/Abruzzo; Calabria/Calabria; Campania/Campania; Puglia/Puglia; Abruzzo/Molise; Abruzzo/Puglia; Basilicata/Puglia; Calabria/Campania; Molise/Puglia; Molise/Nord; Puglia/Nord; Campania/Nord; Basilicata/Nord; Abruzzo/Nord, che è incompatibile con il mercato interno.

Art. 4

L’Italia recupera l’aiuto incompatibile di cui all’articolo 3 presso Trenitalia o, nell’impossibilità di recuperarlo presso tale impresa, lo recupera presso il successore di Trenitalia, ossia Mercitalia Rail.

Gli importi da recuperare producono interessi a decorrere dalla data in cui sono stati messi a disposizione del beneficiario fino al loro recupero effettivo.

Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, conformemente al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione299 e al regolamento (CE) n. 271/2008 della Commissione300 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004.

Art. 5

Il recupero dell’aiuto incompatibile di cui all’articolo 3 è immediato ed effettivo.

L’Italia garantisce l’esecuzione della presente decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica.

Art. 6

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, l’Italia trasmette alla Commissione le seguenti informazioni:

l’importo complessivo dell’aiuto ricevuto dal beneficiario;

l’importo totale (capitale e interessi di recupero) da recuperare presso il beneficiario;

una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

i documenti attestanti che al beneficiario è stato imposto di rimborsare l’aiuto.

L’Italia informa la Commissione dei progressi delle misure nazionali adottate per l’attuazione della presente decisione fino al completo recupero dell’aiuto di cui all’articolo 3. L’Italia comunica immediatamente, su semplice richiesta della Commissione, le informazioni relative alle misure già adottate e a quelle previste per conformarsi alla presente decisione. Fornisce inoltre informazioni dettagliate sugli importi degli aiuti e degli interessi di recupero già recuperati presso il beneficiario.

Art. 7

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

La Commissione può pubblicare gli importi recuperati in relazione agli aiuti e agli interessi di recupero in applicazione della presente decisione, fatto salvo l’articolo 30 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio301.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2023 Per la Commissione Didier REYNDERS Membro della Commissione