Decisione (UE) 2024/1758 del Consiglio del 4 dicembre 2023 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma e l'articolo 212, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con il Cile per un accordo di associazione aggiornato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.
Il 9 dicembre 2022 i negoziati relativi all'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («accordo») sono stati conclusi con esito positivo.
È pertanto opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva, ed è opportuno approvare la dichiarazione comune sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenuta nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («dichiarazione comune»), nonché la dichiarazione interpretativa comune sulle disposizioni in materia di protezione degli investimenti contenute nell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra («dichiarazione interpretativa comune»), entrambe accluse all’accordo.
È opportuno applicare talune disposizioni dell'accordo a titolo provvisorio, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore.
In conformità dell'articolo 41.10, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti o impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti a norma del diritto internazionale pubblico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo dell'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra1, con riserva della sua conclusione.
Art. 2
È opportuno approvare, a nome dell'Unione, la dichiarazione comune e la dichiarazione interpretativa comune allegate all'accordo.
Art. 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Art. 4
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua entrata in vigore, a norma dell’articolo 41.5 dell’accordo e fatte salve le notifiche ivi previste, le seguenti parti dell’accordo si applicano a titolo provvisorio tra l'Unione e la Repubblica del Cile2:
Capo 1,
Capo 2,
Capo 3 — fatta eccezione per l'articolo 3.4 (tutela consolare),
Capo 4,
Capo 5,
Capo 6 — fatta eccezione per l'articolo 6.2 (questioni fiscali),
Capo 7,
Articolo 8.5, paragrafo 1, lettera b,
Capo 40,
Capo 41.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023 Per il Consiglio Il presidente F. Bolaños García